CoDICE Penale; Dignità, buona coscienza e libertà fondamentali. Le leggi ci sono ma ci derubano lo stesso
649 cp &&
Dignità, buona coscienza e libertà fondamentali
in antitesi a violenza, tirannia, oppressione, barbarie, infermità procurate, calunnia, scherno, umiliazione, disprezzo, vilipendio, Persecuzione, Abuso di potere, violenza domestica.
Ho cercato di mettere insieme tutti quegli articoli più prossimi per una esaustiva spiegazione dei fatti che ne determinano la mia assoluta innocenza e lo zelo per la giustizia e che proviene confermata dalle Parole di DIO, il testo a riguardo è descritto nei passi della BIBBIA seguenti: 1 Giovanni 3:15; Colossesi 3:17; Matteo 7:12; Matteo 22:36-40; Luca 11:5-12; Matteo 7:15-20; Luca 6:31; Matteo 5:17; Matteo 5:21-22; Matteo 7:1-4;
https://www.biblestudytools.com/riv/passage/?q=1-giovanni+3:15;+colossesi+3:17;+matteo+7:12;+matteo+22:36-40;+luca+11:5-12;+matteo+7:15-20;+luca+6:31;+matteo+5:17;+matteo+5:21-22;+matteo+7:1-4
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1 Jean 3:15; Colossiens 3:17; Matthieu 7:12; Matthieu 22:36-40; Luc 11:5-12; Matthieu 7:15-20; Luc 6:31; Matthieu 5:17; Matthieu 5:21-22; Matthieu 7:1-4 - Louis Segond 1910 (French) - LSG - Bible Study
https://www.biblestudytools.com/passage/?q=1+jean+3:15;+colossiens+3:17;+matthieu+7:12;+matthieu+22:36-40;+luc+11:5-12;+matthieu+7:15-20;+luc+6:31;+matthieu+5:17;+matthieu+5:21-22;+matthieu+7:1-4&t=lsg
Costituzione Italiana Artt. 13; 20; 27; 32; 111;
Codice Civile Art. 463; 1176
Codice Procedura Penale Artt. 90; 90-bis; 90-quater; 129; 493; 529; 530; 531; 533; 537; 537-bis; 696;
Codice Penale Artt. 5; 6; 12; 31; 32-quater; 32-quinquies; 35; 40; 41; 42; 43; 44; 49; 51; 52; 61-4; 61-11; 81; 99; 110; 111; 112; 113; 115; 120; 151; 178; 179; 181; 186; 189; 243; 280; 289-bis; 289-ter; 294; 301; 317; 318; 319; 319-bis; 319-ter; 319-quater; 320; 322; 323; 328; 338; 339; 361; 365; 368; 373; 374-bis; 377; 377-bis; 380; 393; 403; 476; 507; 513; 513-bis; 571; 572; 575; 576; 577; 580; 582; 584; 590; 590-sexies; 593; 594; 595; 596; 598; 599; 600; 603; 605; 606; 607; 610; 612-bis; 613; 613-bis; 614; 615; 615 bis; 616; 617; 617 bis; 617-ter; 617-quater; 617-sexies; 635; 635-ter; 640; 640 ter; 640 quater 642; 661; 714;
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Art. 5.
Ignoranza della legge penale.
Art. 6.
Reati commessi nel territorio dello Stato.
Art. 12.
Riconoscimento delle sentenze penali straniere.
Art. 31.
Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un'arte. Interdizione.
Art. 32-quater.
Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Art. 32-quinquies.
Casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego. (1)
Art.35
Sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.
NB: [ Quale le ragioni della mia messa a morte? ]
Art. 40.
Rapporto di causalità.
Art. 41.
Concorso di cause.
Art. 42.
Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva.
Art. 43.
Elemento psicologico del reato.
Art. 44.
Condizione obiettiva di punibilità.
NB: [ per quale condizione sono stato accusato? Sconosco persino le mie cartelle cliniche richieste e mai ottenute ]
Art. 49.
Reato supposto erroneamente e reato impossibile.
Art. 51.
Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere.
Art. 52.
Difesa legittima.
NB: [ tutto questo lavoro è svolto con il solo aiuto di DIO Padre che mi sorregge, è svolto tra i marciapiedi e le strade delle città francesi ]
Art. 61. Comma 4 e 11
Circostanze aggravanti comuni.
Art. 81.
Concorso formale. Reato continuato.
NB: [ Sono trascorsi ormai 5 anni di esilio e abbandono totale; l'indifferenza di chi mi ha accusato è prova di violenza domestica per interessi patrimoniali di successione. ]
Art. 99.
Recidiva. (1)
NB: [ Come da accuse infondate se fossi stato un pazzo furioso e dunque condannato alla perdita dei miei valori, della mia personalità, della stessa libertà rubatami con violenza e disprezzo presino morale o deeotologico; CHI invece commette perpetuamente delitto e violenza si copiace di boicottare lasciano inascoltate le miei vitali richieste ]
Art. 110.
Pena per coloro che concorrono nel reato.
Art. 111.
Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile.
Art. 112.
Circostanze aggravanti.
Art. 113.
Cooperazione nel delitto colposo.
NB: [ L'unico modo per zittire chi scomodo per le ingiustizie che espone è o ucciderlo o di fargli un Ricovero coatto, molto ambiguo ed incostituzionale; gli attori rivetono cariche impropriamente usurpandone il senzo e del dovere, dove peggio della Mafia organizzata è lo stato ]
Art. 115.
Accordo per commettere un reato. Istigazione.
Art. 120.
Diritto di querela.
NB: [ Ho pieno diritto come persona offesa messa ingiustamente al bando e al pubblico ludibrio ]
Art. 151
Amnistia.
NB: [ Accusato per quale causa secondo la corte? ]
Art. 178
Riabilitazione
NB: [ Accusato per quale causa e se per infermità; scopriamo oggi il falso di una FUNZIONE QUALE ACCUSATORIA della psichiatria e questo solo documento dimostra la mia salute fisica e mentale non rispondente alle diffamanti accuse e torture subite ]
Art. 179
Condizioni per la riabilitazione
Art. 181
Riabilitazione nel caso di condanna all'estero
Art. 186.
Riparazione del danno mediante pubblicazione della sentenza di condanna.
NB: [ I danni causatomi, immorali, sproporzionati, che ai dolori di una vita impossibile quella di un abbadonato mi ha derubato delle mie naturali abitudini come dalla mia giovane e talentuosa attività di progettista e nello specifico di yacht di lusso ]
Art. 189.
Sequestro. (1)
NB: [ In gennaio del 2013 vengono forzate le barre della mia casa isolata, di prima mattina e da allora non ho giustizia e al merito di avvisare di atti contrari alle norme e alla vita essendo in aggiunta cristiano conoscitore e osservante ]
Art. 243.
Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano.
NB: [ come nella nota superiore espressa questi governi peccano ancora di Golpe ]
Art. 280.
Attentato per finalità terroristiche o di eversione.
[[ Ero un attivista ben conosciuto ed organizer per 2 anni del movimento 5 stelle del comico genovese, ed in terra di Mafia in Sicilia. Fondai il gruppo sul social network facebook dal nome Mazara in movimento invitando a passare dal Meet-up su un network più ordinario e conosciuto di facebook, e dall'Attacco di Prelievo Forzato nelle prime ore della mattina dalla Pubblica Sanità con un numero inclusi carabinieri e presunti medici in camice bianco. Di fatto sono stato anche estromesso dal Gruppo da me creato e che comunque esterno al solo M5S. Esterno dal nome " IN MOVIMENTO " perché la mia prima denuncia supportata da qualche video del Prof. Giacinto Auriti in merito alla Proprietà della moneta e dunque al signoraggio tecnicamente un grande imbroglio che indubbiamente conduce alla perdita della proprietà in medio e lungo termine
"Mazara IN MOVIMENTO" da cui poi la pagina Facebook " ITALIA IN MOVIMENTO ".
Avevo 4 profili account su facebook, su Twitter, su Vk russo, sono pesantemente stato privato della mia PAROLA IN MERITO A POLITICA, ECCO COME FARE.
REATO CONDUCIBILE A STALKING E CYBERSTALKING.
IN ESILIO IN FRANCIA, DA MAGGIO 2020 SUBISCO UN CYBERSTALKING BANCARIO,CON DIFFERENTI CASE DI E-BANKING, O BANCHE ONLINE.
PUR AVENDO ACQUISTO LA CARTA, LE CARTE, tutt'oggi nessua è Attivata. Ciò è un GRAVE ABUSO DI POTERE ESTERNO AGLI STATI. ]]
Art. 289-bis.
Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione.
NB: [ ERO IN POLIRICA non va sotttaciuto ed è il movente considerati gli esosi interessi ]
Art. 289-ter.
Sequestro di persona a scopo di coazione (1).
Art. 294.
Attentati contro i diritti politici del cittadino.
Art. 301.
Concorso di reati.
Art. 317.
Concussione. (1)
Art. 318.
Corruzione per l'esercizio della funzione. (1)
Art. 319.
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.
Art. 319-bis.
Circostanze aggravanti.
Art. 319-ter.
Corruzione in atti giudiziari.
[[ Atto eversivo alla democrazia con i miei TSO DI UNO STATO per niente affidabile, uno STATO MOLTO MALATO ]]
Art. 319-quater.
Induzione indebita a dare o promettere utilità. (1)
Art. 320.
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.
Art. 322.
Istigazione alla corruzione.
Art. 323.
Abuso di ufficio.
Art. 328
Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione
NB: [ Ho naturalmente necessità di avere Copia delle mie Cartelle Cliniche quanto ciniche; ed ancora degli atti emanati dal sindaco a mio completo mortale danno e di immagine pubblica; Le mie unciche possibili richieste sono state pervenute più volte agli indirrizzi di posta elettronica ufficiali ma senza nessuna risposta tutti coordinati a mio completo danno ]
Art. 338.
Violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti. (1)
NB: [ In aggravio ero stato una figura politica ed ufficialmente consecutivamente per 2 anni ma nel poi ideai la pagina "Italia Alata" nella speranza di mantenere la mia personale determinata franchezza in termini di GOVERNO, e in termini di inlecito signoraggio monetario ]
Art. 339.
Circostanze aggravanti.
Art. 361.
Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale.
NB: [ Più volte cercai di trovare sin dall'inizio un avvocato ma invano come pure di SPORRE FORMALE DENUNCIA persino contro chi fa della blasfemia e dichiarazioni di Morte a mio danno tanto che ne è conferma la continuata comunicazione di risposta ai messaggi ]
Art. 365.
Omissione di referto.
NB: [ Come esposto nel commento di Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione art. 328 ]
Art. 368.
Calunnia.
NB: [ In tutto questo atto nefasto contro la mia libertà di espressione e di essere vero e non un viscido vigliacco bullo fascista ]
Art. 373.
Falsa perizia o interpretazione.
NB: [ I 5 anni di sgradevole sopportazione ad ogni intemperia e nel contempo mantenendo il completo controllo come mia abitudine attesta la comprovata maligna operazione anti democratica ma anti vita quanto mettere alla gogna per essere messo a morte ]
Art. 374-bis.
False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale (1)
NB: [ Come comento sopra dell'art. 373 ]
Art. 377.
Intralcio alla giustizia. (1)
NB: [ Nel mettere a tacere la mia determita esistenza si è altresi concorsi nel reato di falso allarme procurato per mezzo stampa ed tentato GENOCIDIO per mezzo di vaccinazione forzata, nonché i potenziali reali rischi di compromissione cellulare con danni al DNA per esposizione di campi magnetici non consentite naturalmente dalle vite sul pianeta terra ]
Art. 377-bis.
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. (1)
NB: [ Come comento sopra dell'art. 373 e 374-bis ]
Art. 380.
Patrocinio o consulenza infedele.
NB: [ Come comento sopra dell'art. 373, 374-bis e 377-bis ]
Art. 393.
Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone.
NB: [ è senza dubbio Violenza domestica con movente patrimonio da successione; come senza dubbio con valenza di persecuzione politica tra antagonosti ]
Art. 403.
Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone. (1)
[[ NB:
Dai miei account personali sui social network ho più volte denunciato il VATICANO PER ESSERE IN ENORME ERRORE NELLA IDOLATRIA PRESENTE CON STATUE GIÀ VIETATE DAL SECONDO COMANDANTO; in ITALIA IL VATICANO BENEDICE I SUOI MESCHINI PUPILLI DELLA POLITICA TUTTA, TRANNE CHE GLI ONESTI E I GIUSTI ]]
Art. 476.
Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
Art. 507.
Boicottaggio. (1)
NB: [ Violenza domestica e persecuzione politica, come esposto nell'art. 393 ]
Art. 513.
Turbata libertà dell'industria o del commercio.
NB: [ Essendo prettamente del mestiere più competitivo quello del design di prodotto industriale sarebbe come dire amputare radici maestre di vitale attività e il mio CURRICULUM, IL MIO PORTFOLIO bene confermano il valore estetico quanto tecnologico ]
Art. 513-bis.
Illecita concorrenza con minaccia o violenza.
NB: [ Violenza domestica e persecuzione politica, come esposto nell'art. 393 e 507 ]
Art. 571.
Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina.
NB: [ Quale è stata la mia accusa e chi mi ha accusato andrebbe monitorato il patrimonio che ne evidenzierebbe un illecito compenso ]
Art. 572.
Maltrattamenti contro familiari e conviventi.
NB: [ A tutti gli effetti io e la mia povera madre siamo sotto ripetuto attacco coercitivo e un innaturale comportamento dissuasorio con un assordante tacito silenzio che fa morire ]
Art. 575.
Omicidio.
[ NB:
Omicidio significa che riguarda la morte di qualcuno, che ormai è assente e non vi è più; Questo abuso di potere mi ha allontanato dai miei impegni quotidiani e dalle relazioni sociali e familiari con mia madre che è come se anche ella fosse messa a morte con l'uso quotidiano di droghe di stato; Il nostro affetto deposto come in un innaturale abbandeono. Quali sono secondo Voi le naturali esigenze umane? Cosa significa cagionare la morte? Da ormai anni che cerco di denunciare lecitamente questo soppruso senza che abbia mai potuto, che gli stessi organi preposti mi boicottano impunemente in quato complici di questo orrendo delitto colposo che rende vulnerabile ed impossibile l'esistere. ]
Art. 576.
Circostanze aggravanti. Ergastolo. (1)
Art. 577.
Altre circostanze aggravanti. Ergastolo.
Art. 580.
Istigazione o aiuto al suicidio.
NB: [ Chi avrei mai da benedire in tutta questa assurda maledetta vicenda; CHI SAREBBE SOPRAVVISSUTO DIMENTICATO PER STRADA? ]
Art. 582.
Lesione personale
Art. 584.
Omicidio preterintenzionale.
Art. 590.
Lesioni personali colpose
NB: [ Tutti questi anni di desolazione e pieno dolore sono a riprova di mia assoluta innocenza e fermeza di Spirito, che condanna loro di concorso colposo e iterato di tendato omicidio ]
Art. 590-sexies.
Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario (1)
Art. 593.
Omissione di soccorso.
NB: [ Sia materiale che legale e di diritto umano; tortura ]
Art. 594.
Ingiuria.(1)
Art. 595.
Diffamazione.
Art. 596.
Esclusione della prova liberatoria.
Art. 598.
Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative.
Art. 599.
Provocazione. (1)
NB: [ Chi pazientemente avrebbe cosi tanto laboriosamente atteso e mantenedo per dovere un comportamento comprovato da opere rese pubbliche attraverso i social network? ]
Art. 600.
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.
NB: [ senza dimora ne diritti ]
Art. 603.
Plagio.
Art. 605.
Sequestro di persona
NB: [ Come da commento nell' Art. 189.
Sequestro. (1)
In gennaio del 2013 vengono forzate le barre della mia casa isolata, di prima mattina e da allora non ho giustizia e al merito di avvisare di atti contrari alle norme e alla vita essendo in aggiunta cristiano conoscitore e osservante ]
Art. 606.
Arresto illegale.
Art. 607.
Indebita limitazione di libertà personale.
Art. 610.
Violenza privata
Art. 612-bis.
Atti persecutori.
Art. 613.
Stato di incapacità procurato mediante violenza.
Art. 613-bis.
Tortura.
Art. 614.
Violazione di domicilio.
Art. 615.
Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale.
NB: [ Hanno serrato la porta per l'avvenuto arresto che bene fin troppo andava informando su scomode verità di plagio ]
Art. 615 bis
Interferenze illecite nella vita privata.
NB: [ La mia esistenza è andata distrutta da una sovrana ingiustizia ]
Art. 616
Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza.
NB: [ avevo da anni accaunt personali in facebook, google plus, twitter, vk, messanger un vero cyber attacco contro la verità, e dunque la giustizia ]
Art. 617
Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche
o telefoniche .
NB: [ Come da commento nell'art. 616 ]
Art. 617 bis
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o
conversazioni telegrafiche o telefoniche.
NB: [ Come da commento nell'art. 616 e 617 opportunemente artefatte ]
Art. 617-ter.
Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.
NB: [ Come da commento nell'art. 616 e 617 opportunemente artefatte ]
Art. 617-quater.
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.
NB: [ Come da commento nell'art. 616 e 617 opportunemente artefatte ]
Art. 617-sexies.
Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche.
NB: [ Come da commento nell'art. 616 e 617 opportunemente artefatte ]
Art. 635.
Danneggiamento
Art. 635-ter.
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
Art. 640.
Truffa.
Art. 640 ter
Frode informatica.
Art. 640 quater
Applicabilità dell'articolo 322 ter .
Art. 642.
Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona.
Art. 661.
Abuso della credulità popolare.
Art. 714.
Omessa o non autorizzata custodia, in manicomi o in riformatori, di alienati di mente o di minori.
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COSTITUZIONE ITALIANA
Titolo I - Rapporti Civili
Art. 13
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
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L' Art. 20
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
[ Lo stato è una limitazione di GIUSTIZIA E DI VERITÀ dunque ]
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Titolo I - Rapporti Civili
Art. 27
La responsabilità penale è personale.
L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte.[1][2]
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Art. 32
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.
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Sezione II - Norme sulla giurisdizione
Art. 111 Cost.
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.[14]
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CODICE CIVILE
Art. 463.(Casi d'indegnita').
E' escluso dalla successione come indegno:1) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purche' non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilita' a norma della legge penale; 2)chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge ((...)) dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio; 3) chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile ((...)) con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia e' stata dichiarata calunniosa in giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza e' stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale; ((3-bis) chi, essendo decaduto dalla potesta' genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell'articolo 330, non e' stato reintegrato nella potesta' alla data di apertura della successione della medesima)); 4) chi ha indotto con dolo o violenza la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l'ha impedita; 5) chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata; 6) chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso. Art. 463-bis.(( (Sospensione dalla successione)).))((Sono sospesi dalla successione il coniuge, anche legalmente separato, nonche' la parte dell'unione civile indagati per l'omicidio volontario o tentato nei confronti dell'altro coniuge o dell'altra parte dell'unione civile, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. In tal caso si fa luogo alla nomina di un curatore ai sensi dell'articolo 528. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il responsabile e' escluso dalla successione ai sensi dell'articolo 463 del presente codice. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nei casi di persona indagata per l'omicidio volontario o tentato nei confronti di uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella. Il pubblico ministero, compatibilmente con le esigenze di segretezza delle indagini, comunica senza ritardo alla cancelleria del tribunale del circondario in cui si e' aperta la successione l'avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato, ai fini della sospensione di cui al presente articolo)).
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Art. 1176. (Diligenza nell'adempimento).
Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attivita' professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attivita' esercitata.
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CODICE PROCEDURA PENALE
Artt. 90; 90-bis; 90-quater; 129; 529; 530; 531; 533; 537; 537-bis; 696;
Art. 90. Codice Procedura Penale
Diritti e facolta' della persona offesa dal reato
1. La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facolta' ad essa espressamente riconosciuti dalla legge, in ogni stato e grado del procedimento puo' presentare memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova.
2. La persona offesa minore, interdetta per infermita' di mente o inabilitata esercita le facolta' e i diritti a essa attribuiti a mezzo dei soggetti indicati negli articoli 120 e 121 del codice penale.
((2-bis. Quando vi e' incertezza sulla minore eta' della persona offesa dal reato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia. Se, anche dopo la perizia, permangono dubbi, la minore eta' e' presunta, ma soltanto ai fini dell'applicazione delle disposizioni processuali)).
3. Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facolta' e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di essa ((o da persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente)).
__
Art. 90-bis.
(Informazioni alla persona offesa).
1. Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorita' procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito:
a) alle modalita' di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto;
b) alla facolta' di ricevere comunicazione del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1, 2 e 3-ter;
c) alla facolta' di essere avvisata della richiesta di archiviazione;
d) alla facolta' di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato;
e) alle modalita' di esercizio del diritto all'interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento;
f) alle eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore;
g) ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui e' stato commesso il reato;
h) alle modalita' di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti;
i) alle autorita' cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento;
l) alle modalita' di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale;
m) alla possibilita' di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato;
n) alla possibilita' che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all'articolo 152 del codice penale, ove possibile, o attraverso la mediazione;
o) alle facolta' ad essa spettanti nei procedimenti in cui l'imputato formula richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui e' applicabile la causa di esclusione della punibilita' per particolare tenuita' del fatto;
p) alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza ((, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato)).
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Art. 90-quater.
(( (Condizione di particolare vulnerabilita'). ))
((1. Agli effetti delle disposizioni del presente codice, la condizione di particolare vulnerabilita' della persona offesa e' desunta, oltre che dall'eta' e dallo stato di infermita' o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalita' e circostanze del fatto per cui si procede.
Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale,
se e' riconducibile ad ambiti di criminalita' organizzata o di terrorismo, anche internazionale,
o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalita' di discriminazione,
e se la persona offesa e' affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato)).
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Art. 129.
Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilita'
1. In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato ovvero che il reato e' estinto o che manca una condizione di procedibilita', lo dichiara di ufficio con sentenza.
2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta.
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Art. 493.
(( (Richieste di prova)
1. Il pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato nell'ordine indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove.
2. E' ammessa l'acquisizione di prove non comprese nella lista prevista dall'articolo 468 quando la parte che le richiede dimostra di non averle potute indicare tempestivamente.
3. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonche' della documentazione relativa all'attivita' di investigazione difensiva.
4. Il presidente impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione e ogni lettura o esposizione del contenuto degli atti compiuti durante le indagini preliminari)).
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Art. 529.
Sentenza di non doversi procedere
1. Se l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere indicandone la causa nel dispositivo.
2. Il giudice provvede nello stesso modo quando la prova dell'esistenza di una condizione di procedibilita' e' insufficiente o contraddittoria.
NB: [ Chi mi ha ingiustamente imposto i TSO ancora non ne so la causa, le motivazioni e non ho mai avuto le cartelle cliniche personali. Di estrema gravità costretto alla sopravvivenza e alla solitudine senza avere mai commesso fatti offensivi ad alcuno, anzi doverosamente impegnato "politicamente", moralmente. ]
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Art. 530.
Sentenza di assoluzione
1. Se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato ovvero se il reato e' stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa nel dispositivo.
2. Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, e' insufficiente o e' contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato e' stato commesso da persona imputabile.
3. Se vi e' la prova che il fatto e' stato commesso in presenza di una causa di giustificazione o di una causa personale di non punibilita' ovvero vi e' dubbio sull'esistenza delle stesse, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione a norma del comma 1.
4. Con la sentenza di assoluzione il giudice applica, nei casi previsti dalla legge, le misure di sicurezza.
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Art. 531.
Dichiarazione di estinzione del reato
1. Salvo quanto disposto dall'articolo 129 comma 2, il giudice, se il reato e' estinto, pronuncia sentenza di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo.
2. Il giudice provvede nello stesso modo quando vi e' dubbio sull'esistenza di una causa di estinzione del reato.
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Art. 533.
Condanna dell'imputato
(( 1. Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di la' di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza )).
2. Se la condanna riguarda piu' reati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e quindi determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene o sulla continuazione. Nei casi previsti dalla legge il giudice dichiara il condannato delinquente o contravventore abituale o professionale o per tendenza.
3. Quando il giudice ritiene di dover concedere la sospensione condizionale della pena o la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, provvede in tal senso con la sentenza di condanna.
3-bis. Quando la condanna riguarda procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) , anche se connessi ad altri reati, il giudice puo' disporre, nel pronunciare la sentenza, la separazione dei procedimenti anche con riferimentoallo stesso condannato quando taluno dei condannati si trovi in stato di custodia cautelare e, per la scadenza dei termini e la mancanza di altri titoli, sarebbe rimesso in liberta'.
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Art. 537.
Pronuncia sulla falsita' di documenti
1. La falsita' di un atto o di un documento, accertata con sentenza di condanna, e' dichiarata nel dispositivo.
2. Con lo stesso dispositivo e' ordinata la cancellazione totale o parziale, secondo le circostanze e, se e' il caso, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma dell'atto o del documento, con la prescrizione del modo con cui deve essere eseguita.
La cancellazione, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma non e' ordinata quando possono essere pregiudicati interessi di terzi non intervenuti come parti nel procedimento.
3. La pronuncia sulla falsita' e' impugnabile, anche autonomamente, con il mezzo previsto dalla legge per il capo che contiene la decisione sull'imputazione.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di sentenza di proscioglimento.
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Art. 537-bis.
((Indegnita' a succedere))
((1. Quando pronuncia sentenza di condanna per uno dei fatti previsti dall'articolo 463 del codice civile, il giudice dichiara l'indegnita' dell'imputato a succedere)).
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Art. 696. Codice Procedura Penale
(( (Prevalenza del diritto dell'Unione europea, delle convenzioni e del diritto internazionale generale). ))
((1. Nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorita' straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' dagli atti normativi adottati in attuazione dei medesimi. Se tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e le norme di diritto internazionale generale.
2. Nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorita' straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale.
3. Se le norme indicate ai commi 1 e 2 mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme del presente libro.
4. Il Ministro della giustizia puo', in ogni caso, non dare corso alle domande di cooperazione giudiziaria quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocita'.))
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Art. 696-bis
(( (Principio del mutuo riconoscimento). ))
((1. Il principio del mutuo riconoscimento e' disciplinato dalle norme del presente titolo e dalle altre disposizioni di legge attuative del diritto dell'Unione europea.
2. Le decisioni e i provvedimenti giudiziari emessi dalle competenti autorita' degli altri Stati membri possono essere riconosciuti ed eseguiti nel territorio dello Stato; l'autorita' giudiziaria puo' richiedere alle competenti autorita' degli altri Stati membri l'esecuzione dei propri provvedimenti e decisioni.))
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Art. 696-ter
(( (Tutela dei diritti fondamentali della persona nel mutuo riconoscimento). ))
((1. L'autorita' giudiziaria provvede al riconoscimento e all'esecuzione se non sussistono fondate ragioni per ritenere che l'imputato o il condannato verra' sottoposto ad atti che configurano una grave violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, dei diritti fondamentali della persona riconosciuti dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea o dei diritti, delle liberta' e dei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.))
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Art. 696-quater
(( (Modalita' di trasmissione delle decisioni giudiziarie). ))
((1. L'autorita' giudiziaria competente riceve direttamente le decisioni e i provvedimenti da riconoscere ed eseguire nel territorio dello Stato.
2. L'autorita' giudiziaria trasmette direttamente alle competenti autorita' giudiziarie degli altri Stati membri le decisioni e i provvedimenti da riconoscere ed eseguire, dandone comunicazione al Ministro della giustizia nei casi e nei modi previsti dalla legge, anche ai fini dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 696-sexies.
3. La documentazione e gli accertamenti integrativi, nonche' le ulteriori informazioni necessarie all'esecuzione delle decisioni e dei provvedimenti dei quali sia chiesto il riconoscimento, sono oggetto di trasmissione diretta tra le autorita' giudiziarie degli Stati membri.))
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Art. 696-quinquies
(( (Limiti al sindacato delle decisioni giudiziarie degli altri Stati membri). ))
((1. L'autorita' giudiziaria riconosce ed esegue le decisioni e i provvedimenti giudiziari degli altri Stati membri senza sindacarne le ragioni di merito, salvo che sia altrimenti previsto. E' in ogni caso assicurato il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato.))
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Art. 696-sexies
(( (Poteri del Ministro della giustizia). ))
((1. Il Ministro della giustizia, nei casi e nei modi previsti dalla legge, garantisce l'osservanza delle condizioni eventualmente poste in casi particolari dall'autorita' giudiziaria dello Stato membro per dare esecuzione alle decisioni giudiziarie di cui e' stato chiesto il riconoscimento, sempre che tali condizioni non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato.
2. Il Ministro della giustizia verifica l'osservanza delle condizioni poste dall'autorita' giudiziaria italiana per l'esecuzione delle decisioni e dei provvedimenti nel territorio di altro Stato membro.))
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Art. 696-septies
(( (Mutuo riconoscimento e responsabilita' da reato degli enti). ))
((1. In materia di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie riguardanti la responsabilita' da reato degli enti, nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea, si osservano le norme di questo titolo nonche' quelle contenute in altre disposizioni di legge attuative del diritto dell'Unione europea.)) Art. 696-octies
(( (Modalita' di esecuzione). ))
((1. L'autorita' giudiziaria riconosce ed esegue le decisioni e i provvedimenti giudiziari di altri Stati membri senza ritardo e con modalita' idonee ad assicurarne la tempestivita' e l'efficacia.
2. All'esecuzione delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari al cui riconoscimento l'interessato ha prestato il consenso si provvede senza formalita', nel rispetto dei diritti fondamentali della persona.))
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Art. 696-novies
(( (Impugnazioni). ))
((1. Le decisioni sul riconoscimento e l'esecuzione di un provvedimento emesso dall'autorita' giudiziaria di altro Stato membro sono impugnabili nei casi e con i mezzi previsti dalla legge.
2. Avverso le sentenze e i provvedimenti sulla liberta' personale e' ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.
3. Non e' ammessa l'impugnazione per motivi di merito, salvo quanto previsto dall'articolo 696-quinquies.
4. L'impugnazione non ha effetto sospensivo, salvo che sia diversamente previsto.))
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Art. 696-decies
(( (Tutela dei terzi di buona fede). ))
((1. I terzi di buona fede interessati dall'esecuzione della decisione di riconoscimento sono tutelati nei casi e con i mezzi previsti dalla legge. Ai terzi e' assicurata la partecipazione al procedimento di riconoscimento con le forme e le garanzie che la legge assicura nei procedimenti analoghi gia' regolati dall'ordinamento interno.))
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CODICE PENALE
Art. 5.
Ignoranza della legge penale.
Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale.
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Art. 6.
Reati commessi nel territorio dello Stato.
Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana.,Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato , quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione.
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Art. 12.
Riconoscimento delle sentenze penali straniere.
Alla sentenza penale straniera pronunciata per un delitto può essere dato riconoscimento:,1) per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna ovvero per dichiarare l'abitualità o la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere;,2) quando la condanna importerebbe, secondo la legge italiana, una pena accessoria;,3) quando, secondo la legge italiana, si dovrebbe sottoporre la persona condannata o prosciolta, che si trova nel territorio dello Stato, a misure di sicurezza personali;,4) quando la sentenza straniera porta condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno, ovvero deve, comunque, esser fatta valere in giudizio nel territorio dello Stato, agli effetti delle restituzioni o del risarcimento del danno, o ad altri effetti civili.,Per farsi luogo al riconoscimento, la sentenza deve essere stata pronunciata dall'autorità giudiziaria di uno Stato estero col quale esiste trattato di estradizione. Se questo non esiste, la sentenza estera può essere egualmente ammessa a riconoscimento nello Stato, qualora il ministro della giustizia ne faccia richiesta. Tale richiesta non occorre se viene fatta istanza per il riconoscimento agli effetti indicati nel n. 4.
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Art. 31.
Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un'arte. Interdizione.
Ogni condanna per delitti commessi con l'abuso dei poteri, o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o ad un pubblico servizio, o a taluno degli uffici indicati nel n. 3 dell'articolo 28, ovvero con l'abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio o mestiere, o con la violazione dei doveri a essi inerenti, importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione, arte, industria o dal commercio o mestiere.
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Art. 32-quater.
Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 452-quaterdecies, 501, 501-bis, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 644, commessi in danno o a vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.,(1) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, L. 7 marzo 1996, n. 108, dall'art. 6, comma 1, L. 29 settembre 2000, n. 300, a decorrere dal 26 ottobre 2000, dall’art. 1, comma 75, lett. a), L. 6 novembre 2012, n. 190 e, successivamente, dall’art. 1, comma 5, L. 22 maggio 2015, n. 68, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1 della medesima L. 68/2015. Infine, il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. c), L. 9 gennaio 2019, n. 3, a decorrere dal 31 gennaio 2019.
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Art. 32-quinquies.
Casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego. (1)
Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 320 importa altresì l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici
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Art.35
Sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte .
1. La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte priva il condannato della capacità di
esercitare, durante la sospensione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per i
quali è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza
dell'Autorità.
2. La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte non può avere una durata inferiore a
tre mesi né superiore a tre anni .
3. Essa consegue a ogni condanna per contravvenzione, che sia commessa con abuso della
professione, arte, industria, o del commercio o mestiere , ovvero con violazione dei doveri ad essi
inerenti, quando la pena inflitta non è inferiore a un anno d'arresto.
Articolo n.35 bis
Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese .
1. La sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il
condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, l'ufficio di amministratore ,
sindaco , liquidatore , direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari , nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o
dell'imprenditore .
2. Essa non può avere una durata inferiore a quindici giorni né superiore a due anni e consegue ad
ogni condanna all'arresto per contravvenzioni commesse con abuso dei poteri o violazione dei
doveri inerenti all'ufficio.
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Art. 40.
Rapporto di causalità.
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.,Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.
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Art. 41.
Concorso di cause.
Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento.,Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita.,Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.
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Art. 42.
Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva.
Nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà.,Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.,La legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente, come conseguenza della sua azione od omissione.,Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria sia essa dolosa o colposa.
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Art. 43.
Elemento psicologico del reato.
Il delitto:,è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;,è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente;,è colposo, o contro l'intenzione quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.,La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.
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Art. 44.
Condizione obiettiva di punibilità.
Quando, per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l'evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto.,_______________,Cfr. Cassazione penale, sez. V, sentenza 22/03/2017 n° 13910.
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Art. 49.
Reato supposto erroneamente e reato impossibile.
Non è punibile chi commette un fatto non costituente reato, nella supposizione erronea che esso costituisca reato.,La punibilità è altresì esclusa quando, per la inidoneità dell'azione o per l'inesistenza dell'oggetto di essa, è impossibile l'evento dannoso o pericoloso.,Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se concorrono nel fatto gli elementi costitutivi di un reato diverso, si applica la pena stabilita per il reato effettivamente commesso.,Nel caso indicato nel primo capoverso, il giudice può ordinare che l'imputato prosciolto sia sottoposto a misura di sicurezza.,_______________,Cfr. Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 17 aprile 2008, n. 16163
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Art. 51.
Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere.
L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità.,
Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.
,Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo.,
Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine
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Art. 52.
Difesa legittima.
Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.,Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere (1):,a) la propria o la altrui incolumità;,b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione (2).,Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale (3).,Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone (4).,(1) Alinea così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a), L. 26 aprile 2019, n. 36, a decorrere dal 18 maggio 2019. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:».,(2) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 13 febbraio 2006, n. 59.,(3) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 13 febbraio 2006, n. 59 e, successivamente, così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b), L. 26 aprile 2019, n. 36, a decorrere dal 18 maggio 2019.Il testo precedente la modifica disposta dalla citata Legge n. 36/2019 era il seguente: «La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.».,(4) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. c), L. 26 aprile 2019, n. 36, a decorrere dal 18 maggio 2019.
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Art. 61. Comma 4 e 11
Circostanze aggravanti comuni.
Aggravano il reato quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali le circostanze seguenti:
4) l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone;
11) l'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità;
11-septies. l'avere commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni (8).,(1) Il precedente comma che recitava: “l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;” è stato così sostituito dall’art. 1, comma 7, della L. 15 luglio 2009, n. 94,
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Art. 81.
Concorso formale. Reato continuato.
È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge.,Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.,Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti.,Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave. (1),(1) Comma aggiunto dall’art. 5, comma 1, della L. 5 dicembre 2005, n. 251.
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Art. 99.
Recidiva. (1)
Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo.,La pena può essere aumentata fino alla metà:,1) se il nuovo delitto non colposo è della stessa indole;,2) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;,3) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.,Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l'aumento di pena è della metà.,Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l'aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi.,Se si tratta di uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, l'aumento della pena per la recidiva è obbligatorio e, nei casi indicati al secondo comma, non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto. (2),In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo. ,(1) Questo articolo è stato sostituito dall’art. 4 della L. 5 dicembre 2005, n. 251,(2) La Corte costituzionale, con sentenza 8-23 luglio 2015, n. 185 (Gazz. Uff. 29 luglio 2015, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alle parole «e' obbligatorio e,».,______________,Giurisprudenza, • Prescrizione, recidiva non rileva se non ha aumentato la pena, Cassazione penale, Sezioni Unite, 15 maggio 2019, n. 20808. ,
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Art. 110.
Pena per coloro che concorrono nel reato.
Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.,______________,Giurisprudenza, • Mafia, concorso esterno non è reato di origine giurisprudenziale, Cassazione penale, V penale, sentenza 19 giugno 2019, n. 27308. , • Commercialista: quando concorre nella frode fiscale del cliente?, Cassazione penale, sentenza 27 giugno 2019, n. 28158.
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Art. 111.
Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile.
Chi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile, ovvero non punibile a cagione di una condizione o qualità personale, risponde del reato da questa commesso, e la pena è aumentata. Se si tratta di delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza, la pena è aumentata da un terzo alla metà.,Se chi ha determinato altri a commettere il reato ne è il genitore esercente la responsabilità genitoriale, la pena è aumentata fino alla metà o, se si tratta di delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza, da un terzo a due terzi. (1),(1) Comma così modificato dall’art. 93, comma 1, lett. e), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
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Art. 112.
Circostanze aggravanti.
La pena da infliggere per il reato commesso è aumentata:,1) se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, è di cinque o più salvo che la legge disponga altrimenti;,2) per chi, anche fuori dei casi preveduti dai due numeri seguenti, ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato, ovvero diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo;,3) per chi nell'esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza ha determinato a commettere il reato persone ad esso soggette;,4) per chi, fuori del caso preveduto dall'articolo 111, ha determinato a commettere il reato un minore di anni 18 o una persona in stato di infermità o di deficienza psichica, ovvero si è comunque avvalso degli stessi o con gli stessi ha partecipato (1) nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza.,La pena è aumentata fino alla metà per chi si è avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualità personale, o con la stessa ha partecipato (2) nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza.,Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri o con questi ha partecipato nella commissione del delitto ne è il genitore esercente la responsabilità genitoriale, nel caso previsto dal numero 4 del primo comma la pena è aumentata fino alla metà e in quello previsto dal secondo comma la pena è aumentata fino a due terzi. (3),Gli aggravamenti di pena stabiliti nei numeri 1, 2 e 3 di questo articolo si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non è imputabile o non è punibile.,(1) Le parole: “o con gli stessi ha partecipato” sono state aggiunte dall’art. 3, comma 15, lett. a), della L. 15 luglio 2009, n. 94,(2) Le parole: “o con la stessa ha partecipato” sono state aggiunte dall’art. 3, comma 15, lett. b), della L. 15 luglio 2009, n. 94,(3) Comma così modificato dall’art. 93, comma 1, lett. f), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
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Art. 113.
Cooperazione nel delitto colposo.
Nel delitto colposo, quando l'evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso.,La pena è aumentata per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto, quando concorrono le condizioni stabilite nell'art. 111 e nei numeri 3 e 4 dell'art. 112.,______________,Cfr. Cassazione penale, sez. IV, sentenza 28 giugno 2018 n° 29505.
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Art. 115.
Accordo per commettere un reato. Istigazione.
Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell'accordo.,Nondimeno nel caso di accordo per commettere un delitto, il giudice può applicare una misura di sicurezza.,Le stesse disposizioni si applicano nel caso di istigazione a commettere un reato, se l'istigazione è stata accolta, ma il reato non è stato commesso.,Qualora l'istigazione non sia stata accolta, e si sia trattato d'istigazione a un delitto, l'istigatore può essere sottoposto a misura di sicurezza.
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Art. 120.
Diritto di querela.
Ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta o istanza ha diritto di querela.,Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione d'infermità di mente, il diritto di querela, è esercitato dal genitore o dal tutore.,I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati possono esercitare il diritto di querela e possono altresì, in loro vece, esercitarlo il genitore ovvero il tutore o il curatore, nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, del minore o dell'inabilitato.,_____________,Cfr. Cassazione penale, sez. II, sentenza 28 agosto 2018 n° 39069.
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Art. 151
Amnistia.
L'amnistia estingue il reato, e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie.,Nel concorso di più reati, l'amnistia si applica ai singoli reati per i quali è conceduta., L'estinzione del reato per effetto dell'amnistia è limitata ai reati commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto, salvo che questo stabilisca una data diversa.,L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi.,L'amnistia non si applica ai recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'art. 99, né ai delinquenti abituali, o professionali, o per tendenza, salvo che il decreto disponga diversamente.
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Art. 178
Riabilitazione
La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti.,_______________,Cfr. Tribunale di Sorveglianza di Torino, ordinanza 29 gennaio 2008, n. 1
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Art. 179
Condizioni per la riabilitazione
La riabilitazione è conceduta quando siano decorsi almeno tre anni (1) dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.,Il termine è di almeno otto anni (2) se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99.,Il termine è (3) di dieci anni se si tratta di delinquenti abituali, professionali o per tendenza e decorre dal giorno in cui sia stato revocato l'ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.,Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163, primo, secondo e terzo comma, il termine di cui al primo comma decorre dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena. (4),Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi del quarto comma dell'articolo 163, la riabilitazione è concessa allo scadere del termine di un anno di cui al medesimo quarto comma, purché sussistano le altre condizioni previste dal presente articolo.,La riabilitazione non può essere conceduta quando il condannato:,1) sia stato sottoposto a misura di sicurezza, tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo Stato, ovvero di confisca, e il provvedimento non sia stato revocato;,2) non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.,La riabilitazione concessa a norma dei commi precedenti non produce effetti sulle pene accessorie perpetue. Decorso un termine non inferiore a sette anni dalla riabilitazione, la pena accessoria perpetua è dichiarata estinta, quando il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta (5).,(1) Le parole: “cinque anni” sono state così sostituite dalle attuali: “almeno tre anni” dall’art. 3, comma 1, lett. a), della L. 11 giugno 2004, n. 145,(2) Le parole. “dieci anni” sono state così sostituite dalle attuali: “almeno otto anni” dall’art. 3, comma 1, lett. b), della L. 11 giugno 2004, n. 145,(3) Le parole: “parimenti” sono state soppresse dall’art. 3, comma 1, lett. c), della L. 11 giugno 2004, n. 145,(4) Comma aggiunto dall’art. 3, comma 1, lett. d), della L. 11 giugno 2004, n. 145.,(5) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. i), L. 9 gennaio 2019, n. 3, a decorrere dal 31 gennaio 2019.,_______________,Cfr. Tribunale di Sorveglianza di Torino, ordinanza 29 gennaio 2008, n. 1
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Art. 181
Riabilitazione nel caso di condanna all'estero
Le disposizioni relative alla riabilitazione si applicano anche nel caso di sentenze straniere di condanna, riconosciute a norma dell'articolo 12.,Capo III, Disposizioni comuni
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Art. 186.
Riparazione del danno mediante pubblicazione della sentenza di condanna.
Oltre quanto è prescritto nell'articolo precedente e in altre disposizioni di legge, ogni reato obbliga il colpevole alla pubblicazione, a sue spese, della sentenza di condanna, qualora la pubblicazione costituisca un mezzo per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato.
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Art. 189.
Sequestro. (1)
Lo Stato ha ipoteca legale sui beni dell'imputato a garanzia del pagamento:,1) delle pene pecuniarie e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato;,2) delle spese del procedimento;,3) delle spese relative al mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena;,4) delle spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa, durante l'infermità;,5) delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno, comprese le spese processuali;,6) delle spese anticipate dal difensore e delle somme a lui dovute a titolo di onorario.,L'ipoteca legale non pregiudica il diritto degli interessati a iscrivere ipoteca giudiziale, dopo la sentenza di condanna, anche se non divenuta irrevocabile.,Se vi è fondata ragione di temere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni per le quali è ammessa l'ipoteca legale, può essere ordinato il sequestro dei beni mobili dell'imputato.,Gli effetti dell'ipoteca o del sequestro cessano con la sentenza irrevocabile di proscioglimento.,Se l'imputato offre cauzione, può non farsi luogo all'iscrizione dell'ipoteca legale o al sequestro.,Per effetto del sequestro i crediti indicati in questo articolo si considerano privilegiati rispetto ad ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento di tributi.,(1) Espressione abrogata dall'art. 218, D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271.
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Art. 243.
Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano.
Chiunque tiene intelligenze con lo straniero affinché uno Stato estero muova guerra o compia atti di ostilità contro lo Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti allo stesso scopo, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.,Se la guerra segue, si applica la pena di morte (1); se le ostilità si verificano si applica l'ergastolo.,(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D.Lgs.Lgt. n. 224/1944.
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Art. 280.
Attentato per finalità terroristiche o di eversione.
Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.,Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.,Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.,Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.,Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
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Art. 289-bis.
Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione.
Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.,Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.,Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.,Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.,Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.
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Art. 289-ter.
Sequestro di persona a scopo di coazione (1).
Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.,Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289-bis.,Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 aumentate dalla metà a due terzi.,(1) Articolo inserito dall’art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21.
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Art. 294.
Attentati contro i diritti politici del cittadino.
Chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l'esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.,Capo IV,Dei delitti contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro rappresentanti
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Art. 301.
Concorso di reati.
Quando l'offesa alla vita, all'incolumità, alla libertà o all'onore, indicata negli articoli 276, 277, 278, 280, 281, 282, 295, 296, 297 e 298, è considerata dalla legge come reato anche in base a disposizioni diverse da quelle contenute nei capi precedenti, si applicano le disposizioni che stabiliscono la pena più grave.,Nondimeno, nei casi in cui debbono essere applicate disposizioni diverse da quelle contenute nei capi precedenti, le pene sono aumentate da un terzo alla metà.,Quando l'offesa alla vita, all'incolumità, alla libertà o all'onore è considerata dalla legge come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato, questo cessa dal costituire un reato complesso, e il colpevole soggiace a pene distinte, secondo le norme sul concorso dei reati, applicandosi, per le dette offese, le disposizioni contenute nei capi precedenti.
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Art. 317.
Concussione. (1)
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.,(1) Articolo sostituito dall'art. 4, L. 26 aprile 1990, n. 86 e dall’art. 1, comma 75, lett. d), L. 6 novembre 2012, n. 190. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. a), L. 27 maggio 2015, n. 69.,_______________,Cfr. Cassazione penale, sez. II, sentenza 10 aprile 2018 n° 15792, Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 8 ottobre 2007, n. 37077, Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 28 febbraio 2008, n. 8907, Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 8 maggio 2008, n. 18732, Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 2 gennaio 2009, n. 12, Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 28 gennaio 2009, n. 3869, Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 3 marzo 2009, n. 9528, Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 14 aprile 2009, n. 15690, Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 19 ottobre 2009, n. 40502 e Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 19 luglio 2010, n. 28110
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Art. 318.
Corruzione per l'esercizio della funzione. (1)
Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni (2).,(1) L'articolo che recitava: "Corruzione per un atto d'ufficio.,Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.,Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno." è stato così sostituito dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.,(2) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. n), L. 9 gennaio 2019, n. 3, a decorrere dal 31 gennaio 2019.,_______________,Cfr. Cassazione penale, sez. VI, sentenza 11 novembre 2018 n° 40347, Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 18 marzo 2008, n. 12131
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Art. 319.
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.
Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni. (1),(1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 75, lett. g), L. 6 novembre 2012, n. 190 e, successivamente, dall’art. 1, comma 1, lett. f), L. 27 maggio 2015, n. 69.,_______________,Cfr. Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 28 agosto 2008, n. 34415
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Art. 319-bis.
Circostanze aggravanti.
La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi (1).,(1) Articolo così modificato dal comma 7 dell'art. 29, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.
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Art. 319-ter.
Corruzione in atti giudiziari.
Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. (1),Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni. (2),(1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 75, lett. h), n. 1), L. 6 novembre 2012, n. 190 e, successivamente, dall’art. 1, comma 1, lett. g), n. 1, L. 27 maggio 2015, n. 69.,(2) Comma così modificato dall’art. 1, comma 75, lett. h), n. 2), L. 6 novembre 2012, n. 190 e, successivamente, dall’art. 1, comma 1, lett. g), n. 2, L. 27 maggio 2015, n. 69.
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Art. 319-quater.
Induzione indebita a dare o promettere utilità. (1)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. (2),Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.,(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.,(2) Comma così modificato dall’art. 1, comma 75, lett. g), L. 6 novembre 2012, n. 190 e, successivamente, dall’art. 1, comma 1, lett. f), L. 27 maggio 2015, n. 69.,_______________,Minaccia di esercitare attività legittime integra reato di induzione indebita, Cass. Penale, sez. VI, sentenza 21 marzo 2013, n. 13047.
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Art. 320.
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.
Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. (1),In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.,(1) Il comma che recitava: "Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato." è stato così sostituito dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.,________________,Cfr. Cassazione penale, sez. VI, sentenza 28 marzo 2017 n° 15482.
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Art. 322.
Istigazione alla corruzione.
Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. (1),Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.,La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. (2),La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.,(1) Il comma che recitava: "Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo." è stato così modificato dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.,(2) Il comma che recitava: "La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318." è stato così modificato dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.,322-bis.,Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (1).,Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:,1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;,2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;,3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;,4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;,5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;,5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale (2);,5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali (3);,5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali (4).,Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso (5):,1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;,2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali (6).,Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi., ,(1) La presente rubrica è stata così sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. o), n. 1), L. 9 gennaio 2019, n. 3, a decorrere dal 31 gennaio 2019.,Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dalla citata L. n. 3/2019 era il seguente: «Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri».,Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla citata legge n. 237/2012 era il seguente: «Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.».,Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla suddetta legge n. 190/2012 era il seguente: «Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.».,(2) Numero aggiunto dall’art. 10, comma 1, lett. a), L. 20 dicembre 2012, n. 237.,(3) Numero aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. o), n. 2), L. 9 gennaio 2019, n. 3, a decorrere dal 31 gennaio 2019.,(4) Numero aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. o), n. 2), L. 9 gennaio 2019, n. 3, a decorrere dal 31 gennaio 2019.,(5) Alinea così modificato dall’art. 1, comma 75, lett. n), n. 1), L. 6 novembre 2012, n. 190.,Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:».,(6) Numero così modificato dall'art. 3, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 116 e, successivamente, dall’art. 1, comma 1, lett. o), n. 3), L. 9 gennaio 2019, n. 3, a decorrere dal 31 gennaio 2019.
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Art. 323.
Abuso di ufficio.
Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico sevizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. (1),La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.,(1) Le parole: "sei mesi a tre anni" sono state così sostituite dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.,_______________,Cfr. Cassazione penale, sez. VI, sentenza 08 marzo 2018 n° 10567, Cassazione penale, sez. V, sentenza 17 gennaio 2018 n° 1929, Corte d'Appello, Salerno, sez. penale, sentenza 20 giugno 2017 n° 758, Cassazione penale, sez. VI, sentenza 11 ottobre 2017 n° 46788, Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 7 novembre 2007, n. 40891, Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 21 febbraio 2008, n. 7973, Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 17 giugno 2008, n. 24663, Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 19 giugno 2008, n. 25162, Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 8 luglio 2008, n. 27936,Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 1 ottobre 2008, n. 37354, Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 25 giugno 2009, n. 25537, Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 1 luglio 2009, n. 26699 e Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 8 febbraio 2010, n. 4979
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Art. 328
Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.,Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.,_______________,Medico obiettore di coscienza deve comunque assistere paziente dopo l'aborto, Cass. Penale, sez. VI, sentenza 2 aprile 2013, n. 14979.,Cfr. Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 15 settembre 2008, n. 35344, Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 30 dicembre 2008, n. 48379 e Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 3 dicembre 2009, n. 465
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Art. 338.
Violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti. (1)
,Chiunque usa violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario, ai singoli componenti o ad una rappresentanza di esso o ad una qualsiasi pubblica autorità costituita in collegio o ai suoi singoli componenti, per impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l'attività, è punito con la reclusione da uno a sette anni. (2),Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l'adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell'avvenuto rilascio o adozione dello stesso. (3),Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità, qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto l'organizzazione o l'esecuzione dei servizi.,_____________,(1) Rubrica così modificata dall’art. 1, comma 1, lett. c), L. 3 luglio 2017, n. 105. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario». ,(2) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a), L. 3 luglio 2017, n. 105.,(3) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. b), L. 3 luglio 2017, n. 105.
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Art. 339.
Circostanze aggravanti.
Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se la violenza o la minaccia è commessa nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte (1).,Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è, nei casi preveduti dalla prima parte dell'articolo 336 e dagli articoli 337 e 338, della reclusione da tre a quindici anni e, nel caso preveduto dal capoverso dell'articolo 336, della reclusione da due a otto anni.,Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone.,(1) Comma così modificato dall’art. 7, comma 1, lett. a), D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2019, n. 77, a decorrere dal 15 giugno 2019., ,339-bis. ,Circostanza aggravante. Atti intimidatori di natura ritorsiva ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario. (1),Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 582, 610, 612 e 635 sono aumentate da un terzo alla metà se la condotta ha natura ritorsiva ed è commessa ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario a causa del compimento di un atto nell'adempimento del mandato, delle funzioni o del servizio.,_____________,(1) Articolo inserito dall’art. 3, comma 1, L. 3 luglio 2017, n. 105.
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Art. 361.
Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale.
Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516.,La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.,Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.
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Art. 365.
Omissione di referto.
Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'autorità indicata nell'articolo 361 è punito con la multa fino a euro 516.,Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.
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Art. 368.
Calunnia.
Chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni (1).,La pena è aumentata se s'incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena più grave.,La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo; e si applica la pena dell'ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte (2).,(1) Comma così modificato dall’art. 10, comma 3, L. 20 dicembre 2012, n. 237. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: “Chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.”.,(2) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224.,_______________,Giurisprudenza,Falsa denuncia, non è punibile se è inverosimile e assurda, Cassazione penale, sez. VI, sentenza 8 novembre 2019, n. 45529. ,Tribunale di Torre Annunziata, sentenza 30 ottobre 2007, Cassazione penale, sez. VI, sentenza 24 gennaio 2008, n. 3922, Cassazione penale, sez. VI, sentenza 13 giugno 2008, n. 24114, Cassazione penale, sez. VI, sentenza 26 gennaio 2009, n. 3427 e Cassazione penale, sez. VI, sentenza 8 settembre 2009, n. 34821 in
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Art. 373.
Falsa perizia o interpretazione.
Il perito o l'interprete che, nominato dall'autorità giudiziaria, dà parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell'articolo precedente.,La condanna importa, oltre l'interdizione dai pubblici uffici, l'interdizione dalla professione o dall'arte.
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Art. 374-bis.
False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'auto-rità giudiziaria o alla Corte penale internazionale (1)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque dichiara o attesta falsamente in certificati o atti destinati a essere prodotti all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale condizioni, qualità personali, trattamenti terapeutici, rapporti di lavoro in essere o da instaurare, relativi all'imputato, al condannato o alla persona sottoposta a procedimento di prevenzione (2).,Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di un pubblico servi-zio o da un esercente la professione sanitaria.,(1) Rubrica così modificata dall’art. 10, comma 7, lett. b), L. 20 dicembre 2012, n. 237. Il testo precedentemente in vigore era: “False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria.”.,(2) Comma così modificato dall’art. 10, comma 7, lett. a), L. 20 dicembre 2012, n. 237. Il testo precedentemente in vigore era: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque dichiara o attesta falsamente in certificati o atti destinati a essere prodotti all'autorità giudiziaria condizioni, qualità personali, trattamenti terapeutici, rapporti di lavoro in essere o da instaurare, relativi all'imputato, al condannato o alla persona sottoposta a procedimento di prevenzione.”.
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Art. 377.
Intralcio alla giustizia. (1)
Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell'attività investigativa, o alla persona chiamata a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla metà ai due terzi (2).,La stessa disposizione si applica qualora l'offerta o la promessa sia accettata, ma la falsità non sia commessa.,Chiunque usa violenza o minaccia ai fini indicati al primo comma, soggiace, qualora il fine non sia conseguito, alle pene stabilite in ordine ai reati di cui al medesimo primo comma, diminuite in misura non eccedente un terzo. (3),Le pene previste ai commi primo e terzo sono aumentate se concorrono le condizioni di cui all'articolo 339. (3),La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.,(1) La precedente rubrica. “Subornazione” è stata così modificata dall’attuale art. 14, comma 1, della L. 16 marzo 2006, n. 146.,(2) il comma che recitava: "Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazione davanti all'autorità giudiziaria ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell'attività investigativa, o alla persona chiamata a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla metà ai due terzi." è stato così sostituito dall'art. 10, co. 8, L. 20 dicembre 2012, n. 237.,(3) Questo comma è stato inserito dall’art. 14, comma 2, della L. 16 marzo 2006, n. 146. ,_______________,Cfr. Cassazione penale, sez. VI, sentenza 10 settembre 2009, n. 35150.
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Art. 377-bis.
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. (1)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.,(1) Articolo inserito dall’art. 20 della L. 1 marzo 2001, n. 63.
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Art. 380.
Patrocinio o consulenza infedele.
Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a euro 516 (1),La pena è aumentata:,1) se il colpevole ha commesso il fatto, colludendo con la parte avversaria;,2) se il fatto è stato commesso a danno di un imputato.,Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a euro 1.032, se il fatto è commesso a danno di persona imputata di un delitto per il quale la legge commina la pena di morte o l'ergastolo ovvero la reclusione superiore a cinque anni.,(1) Il comma che recitava: "Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all'autorità giudiziaria, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a euro 516." è stato così modificato dall'art. 10, co. 10, L. 20 dicembre 2012, n. 237.,_______________,Cfr. Cassazione penale, sez. II, sentenza 7 dicembre 2007, n. 45992 e Cassazione civile, SS.UU., sentenza 12 marzo 2008, n. 6530
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Art. 393.
Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone.
Chiunque, al fine indicato nell'articolo precedente, e potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo usando violenza o minaccia alle persone, è punito, a querela dell'offeso, con la reclusione fino a un anno.,Se il fatto è commesso anche con violenza sulle cose, alla pena della reclusione è aggiunta la multa fino a euro 206.,La pena è aumentata se la violenza o la minaccia alle persone è commessa con armi.,_________________,Giurisprudenza, • Esercizio arbitrario o estorsione, quale discrimine tra le due fattispecie?, Cassazione penale, sez. II, ordinanza 16 dicembre 2019, n. 50696. ,393-bis. ,Causa di non punibilità.,Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 339-bis, 341-bis, 342 e 343 quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni (1).,(1) Articolo aggiunto dal comma 9 dell’art. 1, L. 15 luglio 2009, n. 94 e, successivamente, così modificato dall’art. 4, comma 1, L. 3 luglio 2017, n. 105. ,_________________,Giurisprudenza, • Resistenza al poliziotto: la scriminante della reazione agli atti arbitrati può esser putativa, Cassazione penale, sez. VI, sentenza 29 gennaio 2019 n° 4457.
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Art. 403.
Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone. (1)
Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.,Si applica la multa da euro 2.000 a euro 6.000 a chi offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro del culto.,(1) Articolo così sostituito dall’art. 7 della L. 24 febbraio 2006, n. 85
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Art. 476.
Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.,Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.,_____________,Giurisprudenza, • Contestazione delle circostanze aggravanti va esplicitata nell'imputazione, Cassazione penale, SS.UU., sentenza 04 giugno 2019 n° 24906. , • Cassazione penale, sez. V, sentenza 06 febbraio 2018 n° 5452.
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Art. 507.
Boicottaggio. (1)
Chiunque, per uno degli scopi indicati negli articoli 502, 503, 504 e 505, mediante propaganda o valendosi della forza e autorità di partiti, leghe o associazioni, induce una o più persone a non stipulare patti di lavoro o a non somministrare materie o strumenti necessari al lavoro, ovvero a non acquistare gli altrui prodotti agricoli o industriali, è punito con la reclusione fino a tre anni.,Se concorrono fatti di violenza o di minaccia, si applica la reclusione da due a sei anni.,(1) La Corte costituzionale, con sentenza 17 aprile 1969, n. 84, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 507 c.p., per la parte relativa all'ipotesi della propaganda e nei limiti di cui alla motivazione.
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Art. 513.
Turbata libertà dell'industria o del commercio.
Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.,_______________,Cfr. Cassazione Penale, sez. II, sentenza 1° giugno 2010, n. 20647
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Art. 513-bis.
Illecita concorrenza con minaccia o violenza.
Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.,La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.
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Art. 571.
Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina.
Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.,Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni.,_______________,Maestra che usa metodi educativi eccessivi va condannata, Cassazione penale, sez. VI, sentenza 27 febbraio 2020, n. 7969.,Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 12 settembre 2007, n. 34460, Cassazione penale, sez. VI, sentenza 13 settembre 2007, n. 34674, Cassazione penale, sez. VI, sentenza 19 novembre 2007, n. 42648, Cassazione penale, sez. VI, sentenza 14 ottobre 2008, n. 38778 e Cassazione penale, sez. V, sentenza 18 gennaio 2010, n. 2100
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Art. 572.
Maltrattamenti contro familiari e conviventi.
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni (1).,La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi (2).,[La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici] (3).,Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.,Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato (4).,(1) Comma così modificato dall’art. 9, comma 2, lett. a), L. 19 luglio 2019, n. 69, a decorrere dal 9 agosto 2019.,(2) Comma inserito dall’art. 9, comma 2, lett. b), L. 19 luglio 2019, n. 69, a decorrere dal 9 agosto 2019.,(3) Comma abrogato dall’art. 1, comma 1-bis, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.,(4) Comma aggiunto dall’art. 9, comma 2, lett. c), L. 19 luglio 2019, n. 69, a decorrere dal 9 agosto 2019.,______________,Giurisprudenza, • Collaboratrice scolastica risponde di maltrattamenti se non li impedisce, Cassazione penale, sez. VI, sentenza 31 ottobre 2019, n. 446434. , • Maltrattamenti: rischia il padre violento con la figlia "troppo occidentale", Cassazione penale, sez. VI, sentenza 2 settembre 2019, n. 36832. , • Maltrattamenti in famiglia: controllo maniacale del partner è reato, Cassazione penale, sez. VI, sentenza 22 luglio 2019, n. 32781. , • Maltrattamenti in famiglia configurabili anche in caso di rapporto di mero fatto, Cassazione penale, sez. VI, sentenza 09 maggio 2019 n° 19922. , • Maltrattamenti: pause fra episodi lesivi non escludono l'abitualità, Cassazione penale, sez. VI, sentenza 06 maggio 2019 n° 19776. ,Cassazione penale, sez. VI, sentenza 07 settembre 2017 n° 40959, Cassazione penale, sez. VI, sentenza 30 maggio 2017 n° 27088, Cassazione Penale, sez. III, sentenza 03 aprile 2017 n° 16543, Cassazione Penale, sez. V, sentenza 29 agosto 2007, n. 33624, Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 12 settembre 2007, n. 34460, Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 22 ottombre 2007, n. 38962, Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 18 marzo 2008, n. 12129, Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 22 maggio 2008, n. 20647, Cassazione penale, sez. III, sentenza 7 luglio 2008, n. 27469, Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 18 settembre 2008, n. 35862, Corte d'Appello di Salerno, sez. penale, sentenza 8 gennaio 2009, Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 13 febbraio 2009, n. 6490, Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 3 marzo 2009, n. 9531, Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 28 settembre 2009, n. 38125, Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 10 ottobre 2009, n. 40385 e Cassazione Penale, sez. III, sentenza 9 marzo 2010, n. 9242
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Art. 575.
Omicidio.
Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.,_______________,Cfr. Cassazione penale, sez. I, sentenza 19 settembre 2017 n° 42797, Cassazione Penale, sez. I, sentenza 10 ottobre 2007, n. 37352
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Art. 576.
Circostanze aggravanti. Ergastolo. (1)
Si applica la pena dell'ergastolo (2) se il fatto preveduto dall'articolo precedente è commesso:,1. col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell'articolo 61;,2. contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è premeditazione;,3. dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;,4. dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;,5. in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies .(2),5.1) dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa. (3),5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio. (4),È latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel n. 6 dell'articolo 61.,(1) Le parole: "Pena dell'" sono state soppresse dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172.,(2) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1, D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224. Il comma è stato così modificato dall’art. 1, co. 1, lett. a) del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni nella L. 23 aprile 2009, n. 38 e successivamente così sostituito dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172 ed infine così modificato dall’art. 12, comma 2, L. 19 luglio 2019, n. 69, a decorrere dal 9 agosto 2019.,(3) La lettera che recitava: "5. in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies" è stata così modificata dall’art. 1, co. 1, lett. b) del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni nella L. 23 aprile 2009, n. 38 e di nuovo dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172.,(4) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b sexies) del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni nella L. 24 luglio 2008, n. 125
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Art. 577.
Altre circostanze aggravanti. Ergastolo.
Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo 575 è commesso:,1. contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva (1);,2. col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;,3. con premeditazione;,4. col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61.,La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta (2).,Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste (3).,(1) Numero così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. a), L. 11 gennaio 2018, n. 4, a decorrere dal 16 febbraio 2018, e, successivamente, dall’art. 11, comma 1, lett. a), L. 19 luglio 2019, n. 69, a decorrere dal 9 agosto 2019.,(2) Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. b), L. 11 gennaio 2018, n. 4, a decorrere dal 16 febbraio 2018, e, successivamente, dall’art. 11, comma 1, lett. b), L. 19 luglio 2019, n. 69, a decorrere dal 9 agosto 2019.,(3) Comma aggiunto dall’art. 11, comma 1, lett. c), L. 19 luglio 2019, n. 69, a decorrere dal 9 agosto 2019.,_____________,Cassazione penale, sez. I, sentenza 01 marzo 2018 n° 9427.
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Art. 580.
Istigazione o aiuto al suicidio.
Chiunque determina altrui al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima.,Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell'articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d'intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative all'omicidio.,Leggi anche: ,Il diritto a lasciarsi morire: note a margine al caso Cappato. ,Corte Costituzionale, comunicato del 24 ottobre 2018.
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Art. 582.
Lesione personale
Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. (1),Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.,(1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 3, lett. b), L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 8 della medesima L. 41/2016.,_______________,Cfr. Cassazione penale, sez. IV, sentenza 08 ottobre 2018 n° 44890, Tribunale di Savona, sentenza 6 dicembre 2007, Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 30 aprile 2008, n. 17505, Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 8 settembre 2008, n. 34765 e Cassazione Penale, SS.UU., sentenza 21 gennaio 2009, n. 2437
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Art. 584.
Omicidio preterintenzionale.
Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.,_____________,Giurisprudenza, • Guardia giurata spara accidentalmente al ladro durante la colluttazione: è omicidio preterintenzionale, Cassazione penale, sez. V, sentenza 04 febbraio 2019 n° 5515.
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Art. 590.
Lesioni personali colpose
Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.,Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.,Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. (1).,Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. (2),Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.,Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.,(1) Comma modificato dall'art. 113, comma 3, L. 24 novembre 1981, n. 689 e sostituito dall'art. 2, comma 2, L. 21 febbraio 2006, n. 102; per le cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali, vedi l’art. 3, della predetta L. 102/2006. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125 ed, infine, dall’art. 1, comma 3, lett. e) ed f), L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 8 della medesima L. 41/2016.,(2) Comma inserito dall'articolo 12, comma 3, L. 11 gennaio 2018, n. 3. ,_______________,Giurisprudenza, • Automobilista apre la portiera e ferisce passante: risponde di lesioni colpose, Cassazione penale, sez. IV, sentenza 10 febbraio 2019, n. 5321. , • Infortunio sul lavoro: la Cassazione precisa i presupposti della responsabilità penale del datore, Cassazione penale, sez. III, sentenza 06 novembre 2018 n° 50000. ,Cfr. Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 4 luglio 2007, n. 25474, Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 20 febbraio 2008, n. 7730, Cassazione Penale, sez. V, sentenza 16 settembre 2009, n. 35874 e Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 23 settembre 2008, n. 36497
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Art. 590-sexies.
Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario (1)
Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.,Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.,(1) Articolo inserito dall’art. 6, comma 1, L. 8 marzo 2017, n. 24.,____________,Cfr. Cassazione penale, sez. IV, sentenza 06 agosto 2018 n° 37794, Cassazione penale, sez. IV, sentenza 19 ottobre 2018 n° 47748, Cassazione penale, sez. IV, sentenza 04 settembre 2018 n° 39733, Cassazione penale, sez. IV, sentenza 18 luglio 2018 n° 33405, Cassazione penale, SS.UU., sentenza 22 febbraio 2018 n° 8770, Cassazione penale, sez. IV, sentenza 31 ottobre 2017 n° 50078, Cassazione penale, sez. IV, sentenza 07 giugno 2017 n° 28187, Corte dei Conti, sentenza 11 maggio 2017 n° 100.
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Art. 593.
Omissione di soccorso.
Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'autorità è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro. (1),Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'autorità.,Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.,(1) Le parole: “è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila” sono state così sostituite dall’art. 1 della L. 9 aprile 2003, n. 72.,Capo I-bis (1),Dei delitti contro la maternità,(1) Il capo I-bis, comprendente gli artt. 593-bis e 593-ter, è stato inserito dall’art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21.
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Art. 594.
Ingiuria.(1)
[Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.,Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.,La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.,Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone]. ,(1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7; vedi, anche, l’art. 4, comma 1, lett. a) e commi 2, 3, 4, lett. f) del medesimo D.Lgs. 7/2016.,_______________,Cfr. Cassazione penale, sez. V, sentenza 13 luglio 2007, n. 27966, Cassazione penale, sez. V, sentenza 20 luglio 2007, n. 29413, Cassazione penale, sez. V, sentenza 14 novembre 2007, n. 42064, Cassazione penale, sez. V, sentenza 27 febbraio 2008, n. 8639, Cassazione penale, sez. V, sentenza 25 luglio 2008, n. 31388 e Cassazione penale, sez. V, sentenza 16 settembre 2009, n. 35880
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Art. 595.
Diffamazione.
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.,Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.,Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.,Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.,Vedi:, • La diffamazione on line, articolo di Valentina Frediani; , • Ciro Santoriello, Facebook: offendere su una bacheca è diffamazione a mezzo stampa, Cassazione penale, sez. I, sentenza 8 giugno 2015, n. 24431; , • La diffamazione a mezzo internet nei più recenti orientamenti giurisprudenziali, articolo di Anastazia Della Valle; , • Pettegolezzi con persone diverse e su fatti diversi: niente diffamazione!, Cass. Penale, sez. V, sentenza 19 aprile 2013, n. 17978; , • Offende tramite il blog: è diffamazione aggravata, Tribunale Varese, Uff. GIP, sentenza 8 aprile 2013, n. 116. ,_______________,Giurisprudenza, • Diffamazione, persona offesa deve essere individuata o individuabile, Cassazione penale, sez. V, sentenza 26 novembre 2019, n. 48058. , • Dare dell'animale a una persona integra la diffamazione, Cassazione penale, sez. V, sentenza 26 luglio 2019, n. 34145. , • Avvocati: dare dello sleale al collega non è diffamazione, Cassazione penale, sez. V, sentenza 19 luglio 2019, n. 32407. , • Diffamazione: occorre la diffusività della denigrazione per integrare il reato, Tribunale di Spoleto, sezione penale, sentenza 19 marzo 2019. , • Messaggi offensivi nel blog? Diffamazione aggravata ma non col mezzo della stampa, Cassazione penale, sez. V, sentenza 22 gennaio 2019 n° 2929. ,Cassazione penale, sez. V, sentenza 03 settembre 2018 n° 39486, Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza 27 aprile 2018 n° 10280, Cassazione penale, sez. V, sentenza 05 febbraio 2018 n° 5352, Cassazione penale, sez. feriale, sentenza 21 settembre 2017 n° 43139, Cassazione penale, sez. V, sentenza 23 giugno 2017 n° 31434, Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 17 marzo 2017 n° 6965, Cassazione Penale, sez. V, sentenza 10 marzo 2008, n. 10735, Cassazione Penale, sez. V, sentenza 31 marzo 2008, n. 13540, Cassazione Penale, sez. V, sentenza 24 settembre 2008, n. 36623, Cassazione Penale, sez. III, sentenza 7 gennaio 2009, n. 25, Cassazione Penale, sez. III, sentenza 27 gennaio 2009, n. 1976, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 11 febbraio 2009, n. 3340, Cassazione Civile, sez. tributaria, sentenza 18 febbraio 2009, n. 7069, Tribunale di Cassino, ufficio del Gip, sentenza 26 giugno 2009, Cassazione penale, sez. V, sentenza 16 settembre 2009, n. 35880, Cassazione penale, sez. V, sentenza 23 settembre 2009, n. 37105, Cassazione penale, sez. V, sentenza 24 settembre 2009, n. 37442, Cassazione penale, sez. V, sentenza 24 novembre 2009, n. 45051 e Cassazione penale, sez. V, sentenza 1 dicembre 2009, n. 46077
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Art. 596.
Esclusione della prova liberatoria.
Il colpevole dal delitto previsto dall'articolo precedente non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa. (1),Tuttavia, quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l'offensore possono, d'accordo, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire ad un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto medesimo.,Quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la prova della verità del fatto medesimo è però sempre ammessa nel procedimento penale:,1) se la persona offesa è un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all'esercizio delle sue funzioni;,2) se per il fatto attribuito alla persona offesa è tutt'ora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale;,3) se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito.,Se la verità del fatto è provata o se per esso la persona, a cui il fatto è attribuito, è [per esso] condannata dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'imputazione non è punibile, salvo che i modi usati non rendano per se stessi applicabile la disposizione dell'articolo 595, primo comma. (2),(1) Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. g), n. 1, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.,(2) Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 288 e, successivamente, così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. g), n. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.,_______________,Cfr. Cassazione Penale, sez. V, sentenza 28 gennaio 2008, n. 4129,
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Art. 598.
Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative.
Non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria, ovvero dinanzi a un'autorità amministrativa, quando le offese concernono l'oggetto della causa o del ricorso amministrativo.,Il giudice, pronunciando nella causa, può, oltre ai provvedimenti disciplinari, ordinare la soppressione o la cancellazione, in tutto o in parte, delle scritture offensive, e assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Qualora si tratti di scritture per le quali la soppressione o cancellazione non possa eseguirsi, è fatta sulle medesime annotazione della sentenza.,_______________,Cfr. Cassazione penale, sez. V, sentenza 03 settembre 2018 n° 39486, Cassazione penale, sez. V, sentenza 16 settembre 2009, n. 35880.
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Art. 599.
Provocazione. (1)
(………) (2),Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dall'articolo 595 nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso. (3),(……..) (2),(1) Rubrica così sostituita dall’art. 2, comma 1, lett. i), n. 1, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.,(2) Comma abrogato dall’art. 2, comma 1, lett. i), n. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.,(3) Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. i), n. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.,Il testo precedentemente in vigore era il seguente: ,«Ritorsione e provocazione». ,Nei casi preveduti dall'articolo 594, se le offese sono reciproche, il giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori.,Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dall'articolo 595 nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.,La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche all'offensore che non abbia proposto querela per le offese ricevute.,Vedi Tiziana Rumi, Infermiere non appone sponde a letto, paziente muore: omicidio colposo, Cass. penale, sez. IV, sentenza 17 maggio 2013, n. 21285.,_______________,Cfr. Cassazione penale, sez. V, sentenza 21 novembre 2007, n. 43089 e Cassazione penale, sez. V, sentenza 21 gennaio 2008, n. 3131,Capo III,Dei delitti contro la libertà individuale,Sezione I,Dei delitti contro la personalità individuale
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Art. 600.
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.
Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. (2),La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. (2),(..........) (1),_______________,(1) Comma abrogato dall’art. 3, comma 1, lett. a), L. 2 luglio 2010, n. 108.,(2) Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24.,Cfr. Cassazione penale, sez. V, sentenza 15 dicembre 2008, n. 46128
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Art. 603.
Plagio. (1)
Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.,(1) La Corte Costituzionale con sentenza 8 giugno 1981, n. 96, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intero articolo.
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Art. 605.
Sequestro di persona
Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni.,La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso:,1) in danno di un ascendente, di un discendente, o del coniuge;,2) da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni.,Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto è commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all’estero, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni. (1),Se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato si applica la pena dell’ergastolo. (1),Le pene previste dal terzo comma sono altresì diminuite fino alla metà nei confronti dell’imputato che si adopera concretamente:,1) affinchè il minore riacquisti la propria libertà;,2) per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura di uno o più autori di reati;,3) per evitare la commissione di ulteriori fatti di sequestro di minore. (1),(1) Comma aggiunto dall’art. 3, comma 29, lett. a), della L. 15 luglio 2009, n. 94,___________________,Giurisprudenza , • Violenza sessuale e sequestro di persona: concorso o assorbimento?, Cassazione penale, sez. III, sentenza 13 settembre 2019, n. 38014. , • Cassazione penale, sez. V, sentenza 2 agosto 2007, n. 31510 e Cassazione penale, sez. V, sentenza 28 febbraio 2008, n. 8276
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Art. 606.
Arresto illegale.
Il pubblico ufficiale che procede ad un arresto, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, è punito con la reclusione fino a tre anni.,_______________,Cfr. Cassazione Penale, sez. V, sentenza 15 maggio 2007, n. 18687
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Art. 607.
Indebita limitazione di libertà personale.
Il pubblico ufficiale, che, essendo preposto o addetto a un carcere giudiziario o ad uno stabilimento destinato all'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, vi riceve taluno senza un ordine dell'autorità competente o non obbedisce all'ordine di liberazione dato da questa autorità, ovvero indebitamente protrae l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, è punito con la reclusione fino a tre anni.
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Art. 610.
Violenza privata
Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare, od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.,La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.,_______________,Auto blocca l'accesso al cortile condominiale: è violenza privata, Cassazione penale, sez. V, sentenza 19 dicembre 2019, n. 51236. ,Cassazione penale, sez. V, sentenza 24 agosto 2018 n° 38910, Tribunale, Termini Imerese, sentenza 30 maggio 2018 n° 465, Cassazione penale, sez. V, sentenza 05 settembre 2017 n° 40291, Cassazione Penale, sez. V, sentenza 7 aprile 2017, n. 17794, Cassazione Penale, SS.UU., sentenza 21 gennaio 2009, n. 2437, Cassazione Penale, sez. V, sentenza 16 marzo 2009, n. 11522, Cassazione Penale, sez. V, sentenza 31 luglio 2009, n. 31758 e Tribunale di Lecco, sez. II, sentenza 10 maggio 2010,Per approfondimenti leggi l'articolo di Sara Soresi, "Parcheggi selvaggi? Scatta il reato di violenza privata".
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Art. 612-bis.
Atti persecutori. (1)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.(2),La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. (3),La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.,Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio. (4),(1) Articolo inserito dal D. L. 23 febbraio 2009, n. 11.,(2) Comma così modificato dall’art. 1-bis, comma 1, D.L. 1° luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 94 e, successivamente, dall’art. 9, comma 3, L. 19 luglio 2019, n. 69, a decorrere dal 9 agosto 2019.,(3) Comma così modificato dall’art. 1, comma 3, lett. a), D.L. 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.,(4) Comma così modificato dall’art. 1, comma 3, lett. b), D.L. 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.,_______________,Vedi:, • Stalking negato ma c'è la molestia: giudice deve motivare adeguatamente, Cassazione penale, sez. I, sentenza 27 febbraio 2020, n. 7887. , • Stalking: se la minaccia non è grave la querela è revocabile, Cassazione penale, sez. V, ordinanza 6 febbraio 2020, n. 5092. , • Molestie reiterate sui social: è stalking, Cassazione penale, sez. V, sentenza 6 novembre 2019, n. 45141. , • Stalking aggravato se perpetrato a mezzo WhatsApp, Cassazione penale, sez. V, sentenza 28 gennaio 2019 n° 3989. , • Stalking: anche una sola telefonata e pochi messaggi WhatsApp giustificano la condanna, Cassazione penale, sez. V, sentenza 02 gennaio 2019 n° 61. , • Stalking: anche i ripetuti regali indesiderati rilevano, Cassazione penale, sez. V, sentenza 26 luglio 2018 n° 35790. , • Carmelo Minnella, Stalking condominiale: la versione camaleontica del delitto di atti persecutori, Cass. Penale, sez. V, sentenza 26 settembre 2013, n. 39933. , • Carmelo Minnella, Atti persecutori: riconosciuto il vizio parziale di mente allo stalker, Tribunale Catania, sez. Acireale, sentenza 18 marzo 2013, n. 66. ,Cfr. Cassazione penale, sez. V, sentenza 07 settembre 2018 n° 40153, Cassazione penale, sez. V, sentenza 21 giugno 2018 n° 28713, Cassazione penale, sez. V, sentenza 11 giugno 2018 n° 26595, Cassazione penale, sez. V, sentenza 09 maggio 2018 n° 20473, Cassazione penale, sez. V, sentenza 21 giugno 2018 n° 28713, Cassazione penale, sez. V, sentenza 09 maggio 2018 n° 20473, Cassazione penale, sez. I, sentenza 14 marzo 2018 n° 11604, Cassazione penale, sez. V, sentenza 03 gennaio 2018 n° 104, Tribunale, Torino, Gip, sentenza 02 ottobre 2017 n° 1299, Cassazione penale, sez. V, sentenza 24 maggio 2017 n° 25940, Cassazione penale, sez. V, sentenza 31 marzo 2017 n° 16205, Cassazione Penale, sez. V, sentenza 31 marzo 2017, n. 16205, Tribunale di Bari, sentenza 6 aprile 2009 e Cassazione Penale, sez. V, sentenza 26 marzo 2010, n. 11945
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Art. 613.
Stato di incapacità procurato mediante violenza.
Chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia, o mediante somministrazione di sostanze alcooliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, pone una persona, senza il consenso di lei, in stato d'incapacità d'intendere o di volere è punito con la reclusione fino a un anno.,Il consenso dato dalle persone indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo 579 non esclude la punibilità.,La pena è della reclusione fino a cinque anni:,1) se il colpevole ha agito col fine di far commettere un reato;,2) se la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto preveduto dalla legge come delitto.
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Art. 613-bis.
Tortura. (1)
Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudelta', cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della liberta' personale o affidata alla sua custodia, potesta', vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, e' punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto e' commesso mediante piu' condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignita' della persona. Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena e' della reclusione da cinque a dodici anni. Il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti. Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della meta'. Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena e' della reclusione di anni trenta.,Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena e' dell'ergastolo.,(1) Articolo inserito dall L. 14 luglio 2017, n. 110.
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Art. 613 ter
Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale.
1. Il pubblico ufficiale , che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, s'introduce o si trattiene
nei luoghi indicati nell'articolo precedente , è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
2. Se l'abuso consiste nell'introdursi nei detti luoghi senza l'osservanza delle formalità prescritte
dalla legge , la pena è della reclusione fino a un anno .
competenza: Trib. monocratico (udienza prelim. primo comma)
arresto: facoltativo (primo comma); non consentito (secondo comma)
fermo: non consentito
custodia cautelare in carcere: consentita (primo comma)
altre misure cautelari personali: consentite (primo comma)
procedibilità: d'ufficio
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Art. 615 bis
Interferenze illecite nella vita privata.
1. Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora , si procura indebitamente notizie
o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la
reclusione da sei mesi a quattro anni.
2. Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde,
mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi
indicati nella prima parte di questo articolo.
3. I delitti sono punibili a querela della persona offesa ; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della
reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di
un pubblico servizio , con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o
servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato .
competenza: Trib. monocratico
arresto: facoltativo
fermo: non consentito
custodia cautelare in carcere: non consentita (primo e secondo comma); consentita (terzo comma)
altre misure cautelari personali: consentite
procedibilità: a querela di parte (primo e secondo comma); d'ufficio (terzo comma)
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Art. 614.
Violazione di domicilio.
Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni (1).,Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.,Il delitto è punibile a querela della persona offesa.,La pena è da due a sei anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato. (2).,(1) Comma così modificato dal comma 24 dell’art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94 e, successivamente, dall’art. 4, comma 1, lett. a), L. 26 aprile 2019, n. 36, a decorrere dal 18 maggio 2019.,(2) Comma così modificato dall’art. 4, comma 1, lett. b), L. 26 aprile 2019, n. 36, a decorrere dal 18 maggio 2019. ,_______________,Cfr. Cassazione Penale, sez. V, sentenza 5 giugno 2008, n. 22602 e Cassazione Penale, sez. V, sentenza 9 luglio 2009, n. 28251
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Art. 615.
Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale.
Il pubblico ufficiale, che abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, s'introduce o si trattiene nei luoghi indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a cinque anni.,Se l'abuso consiste nell'introdursi nei detti luoghi senza l'osservanza delle formalità prescritte dalla legge, la pena è della reclusione fino a un anno.,Nel caso previsto dal secondo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa. (1),(1) Comma aggiunto dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36. ,_______________,Cfr. Cassazione Penale, sez. V, sentenza 14 gennaio 2008, n. 1766
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Art. 616
Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza.
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Art. 617
Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche
o telefoniche .
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Art. 617 bis
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o
conversazioni telegrafiche o telefoniche .
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Art. 617-ter.
Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma falsamente, in tutto o in parte, il testo di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica ovvero altera o sopprime in tutto o in parte il contenuto di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica vera, anche solo occasionalmente intercettata, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da uno a quattro anni.,La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.,Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa. (1),(1) Comma aggiunto dall’art. 3, comma 1, D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36.
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Art. 617-quater.
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.
Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.,Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.,I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.,Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:,1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;,2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;,3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
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Art. 617-sexies.
Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche.
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni.,La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.,Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa. (1),(1) Comma aggiunto dall’art. 4, comma 1, D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36.
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Art. 635.
Danneggiamento
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (1).,Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:,1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;,2. opere destinate all'irrigazione;,3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;,4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.,Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni (2).,Per i reati di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna (3).,(1) Comma così modificato dall’art. 7, comma 1, lett. d), n. 1), D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2019, n. 77, a decorrere dal 15 giugno 2019.,(2) Comma inserito dall’art. 7, comma 1, lett. d), n. 2), D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2019, n. 77, a decorrere dal 15 giugno 2019.,(3) Comma così modificato dall’art. 7, comma 1, lett. d), n. 3), D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2019, n. 77, a decorrere dal 15 giugno 2019.,_____________,Cfr. Cassazione penale, sez. II, sentenza 10 novembre 2017 n° 51438.
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Art. 635-ter.
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (1)
Salvo che il fatto costituisca piu‘ grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.,Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. (2),(1) Articolo inserito dalla L. 18 marzo 2008, n. 48.,(2) Comma così sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. n), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.
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Art. 640.
Truffa.
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.,La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:,1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;,2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;,2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5). (1),Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7. (2),(1) Numero aggiunto dall’art. 3, comma 28, della L. 15 luglio 2009, n. 94.,(2) Comma così modificato dall’art. 8, comma 1, D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36. ,______________,Giurisprudenza, • Offerte on line, attenti alle truffe!, Cassazione penale, sez. II, sentenza 6 novembre 2019, n. 45115., • Truffe romantiche: è reato fingere amore per ottenere denaro, Cassazione penale, sez. II, sentenza 06 giugno 2019 n° 25165. ,Cfr. Cassazione penale, sez. II, sentenza 28 giugno 2017 n° 31652, Cassazione penale, sez. II, sentenza 15 febbraio 2017, n. 7294, Cassazione penale, sez. II, sentenza 19 maggio 2008, n. 19949, Cassazione penale, sez. V, sentenza 11 giugno 2008, n. 23623, Cassazione penale, sez. II, sentenza 5 settembre 2008, n. 34726, Cassazione Penale, sez. II, sentenza 10 settembre 2008, n. 35058, Cassazione penale, sez. II, sentenza 29 ottobre 2008, n. 40429, Cassazione penale, sez. II, sentenza 10 aprile 2009, n. 15670, Cassazione Penale, sez. II, sentenza 10 aprile 2009, n. 15671, Cassazione Penale, sez. II, sentenza 10 giugno 2009, n. 23491, Cassazione Penale, sez. II, sentenza 24 giugno 2009, n. 26270, Cassazione Penale, sez. II, sentenza 7 settembre 2009, n. 34538, Cassazione Penale, sez. II, sentenza 3 marzo 2010, n. 16735 e il focus Art. 640 c.p. annotato con la giurisprudenza
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Art. 640 ter
Frode informatica.
1. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o
intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un
sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con
altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.
2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre
una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto
è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.
3. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è
commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti .
4. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui
al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.
competenza: Trib. monocratico (udienza prelim. secondo e terzo comma)
arresto: non consentito (primo comma), facoltativo (secondo e terzo comma)
fermo: non consentito
custodia cautelare in carcere: consentita (secondo e terzo comma)
altre misure cautelari personali: consentite (secondo e terzo comma)
procedibilità: a querela di parte; d'ufficio (secondo e terzo comma o altre ipotesi aggravate)
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Art. 640 quater
Applicabilità dell'articolo 322 ter .
1. Nei casi di cui agli articoli 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 640-ter, secondo comma,
con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del
sistema, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo 322-ter.
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Art. 642.
Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona. (1)
Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l'indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni. (2),Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l'intento la pena è aumentata. Si procede a querela di parte.,Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attività nel territorio dello Stato. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.,(1) Articolo così sostituito dall’art. 24 della L. 12 dicembre 2002, n. 273.,(2) Le parole: "da sei mesi a quattro anni." sono state così sotituite dall'art. 33, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con L. 24 marzo 2012, n. 27.,____________,Cfr. Cassazione penale, sez. II, sentenza 15 maggio 2017 n° 24075.
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Art. 661.
Abuso della credulità popolare.
Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare è soggetto, se dal fatto può derivare un turbamento dell'ordine pubblico, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000. (1),(1) Comma così modificato dall’art. 2, comma 4, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8; vedi, anche, l’art. 8 del medesimo D.Lgs. 8/2016.,§ 2 - Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mezzi di pubblicità
NB: [ Secondo la Bibbia la medicina e tanto più la psichiatria sono per la distruzione dell'uomo, c'è da aggiungere che è un'arma per business sofisticato ]
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Art. 714.
Omessa o non autorizzata custodia, in manicomi o in riformatori, di alienati di mente o di minori. (1)
Chiunque, senza ordine dell'Autorità o senza autorizzazione di questa, accoglie in uno stabilimento di cura una persona presentata come affetta da alienazione mentale, o in un riformatorio pubblico un minore, è punito con l'ammenda da lire dodicimila a centoventimila.,La stessa pena si applica qualora, pur non essendo richiesto l'ordine o l'autorizzazione, taluno accolga in uno stabilimento di cura una persona affetta da alienazione mentale, omettendo di darne avviso all'Autorità.,Soggiace all'arresto fino a sei mesi o all'ammenda da lire dodicimila a duecentomila chi, senza osservare le prescrizioni della legge, dimette da uno dei suindicati stabilimenti una persona che vi si trovi legittimamente ricoverata.],(1) Articolo abrogato dall'art. 11, Legge 13 maggio 1978, n. 180.,
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Equo processo
L'equo processo è uno dei diritti fondamentali dell'uomo, riconosciuto come tale in tutti gli ordinamenti degli Stato di diritto.
È sancito in modo espresso dall'art. 10 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo nonché dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
Dichiarazione universale dei diritti umani.
L'art. 10 stabilisce che:
«Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.»
Lo stesso argomento in dettaglio: Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
La tutela del diritto a un equo processo è tutelato sostanzialmente dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) recante titolo Diritto ad un processo equo che riconosce ad ogni persona il diritto a vedere la sua causa esaminata e decisa entro un lasso di tempo ragionevole, come componente del diritto ad un equo processo.[1]
https://it.wikipedia.org/wiki/Equo_processo
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? Gli effetti della violenza domestica sulle donne vittime. E molta più Violenza nelle coppie Gender emerge da dati ignorati. – ITALIA ALATA
https://italiaalata.wordpress.com/2020/11/25/gli-effetti-della-violenza-domestica-sulle-donne-vittime-e-molta-piu-violenza-nelle-coppie-gender-emerge-da-dati-ignorati/ ?
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? DENUNCIA ONLINE BOICOTTATA DALLA POLIZIA DI STATO – ITALIA ALATA
02/08/2020
https://italiaalata.wordpress.com/2020/08/02/denuncia-online-boicottata-dalla-polizia-di-stato/ ?
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DENUNCE PRECEDENTI
? Mia MADRE SANTA MARIA SOTTO SEQUESTRO; Lettere Private di PERSECUZIONE E TENTATO OMICIDIO rese PUBBICHE. – ITALIA ALATA
https://italiaalata.wordpress.com/2020/08/01/mia-madre-santa-maria-sotto-sequestro-lettere-private-di-persecuzione-e-tentato-omicidio-rese-pubbiche/ ?
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? VIOLENZA DOMESTICA DENUNCIA AI CARABINIERI e COSÌ VIA; 01/08/2020 – ITALIA ALATA
https://italiaalata.wordpress.com/2020/08/01/violenza-domestica-denuncia-ai-carabinieri-e-cosi-via-01-07-2020/ ?
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? Andrea Salvatore Buffa per il Sig. Giuseppe Bucalo – revoca di TSO; del 17/02/2015 – ITALIA ALATA
https://italiaalata.wordpress.com/2020/08/02/andrea-salvatore-buffa-per-il-sig-giuseppe-bucalo-revoca-di-tso-del-17-02-2015/ ?
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? CRIMINI CONTRO L’UMANITÀ, ART. #n7 STATUTO DI ROMA E IL #CODICE_PENALE sulle PENE. – ITALIA ALATA
https://italiaalata.wordpress.com/2020/07/23/crimini-contro-lumanita-art-n7-statuto-di-roma-e-il-codice_penale-sulle-pene/ ?
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? Lettera breve al Sfratello OMICIDA #ciccio_buffa; 1 Giovanni 3:17 Ma se qualcuno possiede dei beni di questo mondo e vede suo fratello nel bisogno e non ha pietà di lui, come potrebbe l’amore di Dio essere in lui. – ITALIA ALATA
https://italiaalata.wordpress.com/2020/07/22/lettera-breve-al-sfratello-omicida-ciccio_buffa-1-giovanni-317-ma-se-qualcuno-possiede-dei-beni-di-questo-mondo-e-vede-suo-fratello-nel-bisogno-e-non-ha-pieta-di-lui-come-potrebbe-lamore-di-dio/ ?
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? 2 Samuele 22:6 I legami del soggiorno dei morti mi avevano attorniato, i lacci della morte mi avevano sorpreso. – ITALIA ALATA
https://italiaalata.wordpress.com/2020/07/21/2-samuele-226-i-legami-del-soggiorno-dei-morti-mi-avevano-attorniato-i-lacci-della-morte-mi-avevano-sorpreso/ ?
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? DEBITO ODIOSO, DETESTABILE, LOCKDOWN TECNICO, SIGNORAGGIO – ITALIA ALATA
https://italiaalata.wordpress.com/2020/11/23/debito-odioso-detestabile-lockdown-tecnico-signoraggio/ ?
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? Gesù, anche un ex politico della Sicilia, 13 anni di piena occupazione sul web, rifugiato in Francia ormai da 5 anni. – ITALIA ALATA
https://italiaalata.wordpress.com/2020/11/22/gesu-anche-un-ex-politico-della-sicilia-13-anni-di-piena-occupazione-sul-web-rifugiato-in-francia-ormai-da-5-anni/ ?
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? “Vi DICHIARO: TUTTI INDAGATI!” Ci RISArciRete! Codice_Penale 243, 52, 54, 241, 4, 5, 6, 11, 12, 50, 51, 31, 32, 35-bis 61, 240, 242, – ITALIA ALATA
https://italiaalata.wordpress.com/2020/05/08/vi-dichiaro-tutti-indagati-ci-risarcirete-codice_penale-243-52-54-241-4-5-6-11-12-50-51-31-32-35-bis-61-240-242/ ?
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Giovanni 10:32 Gesù disse loro: «Vi ho mostrato molte buone opere da parte del Padre mio; per quale di queste opere mi lapidate?»
Giovanni 15:24 Se non avessi fatto tra di loro le opere che nessun altro ha mai fatte, non avrebbero colpa; ma ora le hanno viste, e hanno odiato me e il Padre mio.
? La Parola Santa di DIO, nuovi Giudici. 12/11/2020. – ITALIA ALATA
https://italiaalata.wordpress.com/2020/11/12/la-parola-santa-di-dio-nuovi-giudici-12-11-2020/ ?
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? Le DENUNCE DI GESÙ CRISTO in persona che da Sofonia 1:10 il 2 Marzo è il vero Sa
nto NATALE
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《 Giovanni 8:32 conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Il Vaticano è sempre stato ANTICRISTO = John 8:32 you will know the truth and the truth will set you free. The Vatican has always been ANTICHRIST =יוחנן 8:32 איר וועט וויסן דעם אמת און דער אמת וועט שטעלן איר פּאָטער. דער וואַטיקאַן איז שטענדיק געווען אַנטיטשריסט = Jean 8:32 vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ». Le Vatican a toujours été ANTICHRISTE – ITALIA ALATA
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"Il video Rai-Leonardo del 2015 sul virus creato in Cina in laboratorio. La comunità scientifica..."
"The 2015 Rai-Leonardo video on the virus created in China in the laboratory. The scientific community ..."
https://youtu.be/uwyU5P5AuMk
Ne ho fatto una copia su questo link nel caso venisse cancellato: https://drive.google.com/file/d/1B_49TZ_Hpp5kxy24gYOgrdq0OTDMPprA/view?usp=drivesdk
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《 VACCINI, ECCO PERCHÉ SCAPPARE. Luca 17:33 Chi cercherà di salvare la sua vita, la perderà; ma chi la perderà, la preserverà. 26/04/2021 – ITALIA ALATA
https://italiaalata.wordpress.com/2021/04/26/vaccini-ecco-perche-scappare-luca-1733-chi-cerchera-di-salvare-la-sua-vita-la-perdera-ma-chi-la-perdera-la-preservera-26-04-2021/ 》
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《 Sopravvivenza a km0, TUTORIALS per l’autoproduzione locale, dal produttore al consumatore. Autoapprendimento fai da te, ORTI URBANI SOCIALI ANCHE SUI TETTI – ITALIA ALATA
https://italiaalata.wordpress.com/2021/02/15/sopravvivenza-a-km0-tutorials-per-lautoproduzione-locale-dal-produttore-al-consumatore-autoapprendimento-fai-da-te-orti-urbani-sociali-anche-sui-tetti/ 》
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《 AZIONI LEGALI CONTRO LA VACCINAZIONI DEI MEDICI E ALTRO MATERIALE CHE ACCUSA LA MEDICINA – ITALIA ALATA
https://italiaalata.wordpress.com/2021/04/17/azioni-legali-contro-la-vaccinazioni-dei-medici-e-altro-materiale-che-accusa-la-medicina/ 》
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《 Desolazione = Lockdown, confinamento da Marzo 2020 a novembre 2023, Daniele 12:10-13; – ITALIA ALATA
Daniele 12:10-13;
10 Molti saranno purificati, imbiancati, affinati; ma gli empi agiranno empiamente e nessuno degli empi capirà, ma capiranno i saggi.
11 Dal momento in cui sarà abolito il sacrificio quotidiano e sarà rizzata l'abominazione della desolazione, passeranno milleduecentonovanta giorni.
12 Beato chi aspetta e giunge a milletrecentotrentacinque giorni! 13 Tu avviati verso la fine; tu ti riposerai e poi ti rialzerai per ricevere la tua parte di eredità alla fine dei tempi"
1290 = 3 anni e 6,5 mesi
1335 = 3 anni e 8 mesi
Marzo 2020 a novembre 2023
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Apocalisse 22:20 Colui che attesta queste cose, dice: «Sì, vengo presto!»Amen! Vieni, Signore Gesù!__
《 a FuSArO: Intendeva che la GIUSTIZIA non esiste. Matteo 11:12 Dai giorni di Giovanni il battista fino a ora, il regno dei cieli è preso a forza e i violenti se ne impadroniscono. Una CORAGGIOSA DENUNCIA DI SARA CUNIAL – ITALIA ALATA
https://italiaalata.wordpress.com/2021/05/04/a-fusaro-intendeva-che-la-giustizia-non-esiste-matteo-1112-dai-giorni-di-giovanni-il-battista-fino-a-ora-il-regno-dei-cieli-e-preso-a-forza-e-i-violenti-se-ne-impadroniscono/ 》
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《 PASSAPORTO VACCINALE = DIGITAL VACCINE PASSPORT – ITALIA ALATA
https://italiaalata.wordpress.com/2021/03/30/passaporto-vaccinale-digital-vaccine-passport/ 》
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《 Learn the risk, Vaccinazione, conosci i rischi, Brandy Vaughn (Matteo 11:12) – ITALIA ALATA
La sanità adotta la croce rossa e la farmacia un serpente velenoso strisciante e dunque maledetto che avvolge nella sua spirale la VERITÀ AFFILIATA COME UNA PAROLA CERTA DI DIO, ed è la significazione diversamente dal significante cura.
La Bibbia nel passo a seguire conferma che la malattia è un business ma oggi è anche un arma politica e militare:
[ 2 Cronache 16 12 Il trentanovesimo anno del suo regno, Asa ebbe una malattia ai piedi; la sua malattia fu gravissima; e, tuttavia, nella sua malattia non ricorse al SIGNORE, ma ai medici.13 Poi Asa si addormentò con i suoi padri; morì il quarantunesimo anno del suo regno, ]
La mia avvertenza è non vaccinatevi ed
Luca 17:33 Chi cercherà di salvare la sua vita, la perderà; ma chi la perderà, la preserverà.
Luca 21:21 Allora quelli che sono in Giudea, fuggano sui monti; e quelli che sono in città, se ne allontanino; e quelli che sono nella campagna non entrino nella città.
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《 Big Pharma, Grande conglomerato farmaceutico con precedenti penali: Pfizer “rileva” il mercato dei vaccini dell’UE. 1,8 miliardi di dosi = Big Pharma Conglomerate with a Criminal Record: Pfizer “Takes Over” the EU Vaccine Market. 1.8 Billion Doses, By Prof Michel Chossudovsky 18 April 2021 – ITALIA ALATA
https://italiaalata.wordpress.com/2021/04/19/big-pharma-grande-conglomerato-farmaceutico-con-precedenti-penali-pfizer-rileva-il-mercato-dei-vaccini-dellue-18-miliardi-di-dosi-big-pharma-conglomerate-with-a-criminal-record-pfizer/ 》
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《 LA MALATTIA È BUSINESS MA ANCHE un ARMA MILITARE del corpo dei MEDICI malefici – ITALIA ALATA
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"Tribunale Perù: C0VID creato da Nuovo Ordine Mondiale e elite criminali: GATES, SOROS e Rockefeller"
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《 La spagnola, pandemia mondiale del 1918, gli untori sarebbero stati i Rockefeller e l’Esercito degli Stati Uniti = The 1918 Rockefeller-US Army Worldwide Pandemic, by Larry Romanoff – ITALIA ALATA
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《 APPELLO! COSTITUZIONE DEI CRISTIANI IL PROGRAMMA POLITICO PRIORITARIO – ITALIA ALATA
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《 In barba alla Costituzione abbiamo un non Stato D’ITALIA, “REPUBLIC of ITALY corporation d’USA Army 1933”, Matteo 6:24 – ITALIA ALATA
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"La Gestapo è tornata di nuovo per intimidire i parrocchiani della Chiesa durante la Pasqua ebraica !!! Incredibile!"
"Gestapo came again to intimidate the Church parishioners during the Passover!!! Unbelievable!"
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《 Debito pubblico ma la BIBBIA dice che è FRODE ed IN NOME DI DIO È UN ABOMINIO – דעטעסטאַבלע כויוו – Detestable Debt – Dette détestable – Abscheuliche Schulden – Deuda detestable. – ITALIA ALATA
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《 DEBITO ODIOSO, DETESTABILE, LOCKDOWN TECNICO, SIGNORAGGIO – ITALIA ALATA
https://italiaalata.wordpress.com/2020/11/23/debito-odioso-detestabile-lockdown-tecnico-signoraggio/ 》
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《 I ROBOTS DA 5G, UN APPELLO ALLE FORZE ARMATE sono programmati per rivoltarvisi contro – ITALIA ALATA
https://italiaalata.wordpress.com/2021/02/19/i-robots-da-5g-un-appello-alle-forze-armate/ 》
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COCKTAIL CHIMICO TROVATO NELLE MASCHERINE “Respiriamo agenti cancerogeni, allergeni e microfibre sintetiche” Apr 4, 2021
https://www.databaseitalia.it/cocktail-chimico-trovato-nelle-mascherine-respiriamo-agenti-cancerogeni-allergeni-e-microfibre-sintetiche/
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《 SOTTOPOSTO A T.S.O. ILLEGALE DA OLTRE 45 GIORNI. LA VITA DI ANDREA BUFFA E’ IN PERICOLO, Avvocati senza frontiere 13 Marzo 2015 – ITALIA ALATA
https://italiaalata.wordpress.com/2021/04/05/sottoposto-a-t-s-o-illegale-da-oltre-45-giorni-la-vita-di-andrea-buffa-e-in-pericolo-avvocati-senza-frontiere-13-marzo-2015/ 》 __
《 Da Dubai e da New York mi controllano, chi e perché? – ITALIA ALATA
https://italiaalata.wordpress.com/2021/03/13/da-dubai-e-da-new-york-mi-controllano-chi-e-perche/ 》
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《 Il Natale di GESÙ è il 2 marzo, le prove che non è il 25 dicembre = The Christmas of JESUS is March 2, proof that it is not December 25 = די ניטל פון יאָשקע איז 2 מער, אַ דערווייַז אַז עס איז נישט 25 דעצעמבער = Le Noël de JESUS est le 2 mars, preuve que ce n’est pas le 25 décembre – ITALIA ALATA
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"Perché da scienziato credo nella BIBBIA - Werner Gitt"
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《 LA STRATEGIA SERIA È COSTRINGERE LA TV A DIRE CHE JESUS HA UN BLOG ITALIA ALATA E NON GRIDA PER LE PIAZZE ECC. – THE SERIOUS STRATEGY IS TO FORCE THE TV TO SAY THAT JESUS HAS A BLOG (ITALY WINGED) ITALIA ALATA AND DO NOT SHOUT IN THE SQUARES ETC. – ITALIA ALATA
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《 SENZA UN VERO ESERCITO LOCALE A #KM0 Gli invasori sono protetti e i CRISTIANI UCCISI del 25/07/2020 – ITALIA ALATA
https://italiaalata.wordpress.com/2020/08/09/senza-un-vero-esercito-locale-a-km0-gli-invasori-sono-protetti-e-i-cristiani-uccisi-del-25-07-2020/ 》
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《 I MESI DALLA BIBBIA, La PASQUA ché il primo mese dovrebbe essere a Marzo come il Santo Natale così dicembre sarebbe il decimo mese e non il dodicesimo = MONTHS FROM THE BIBLE, EASTER because the first month should be in March like Christmas so December would be the tenth month and not the twelfth =חדשים פֿון דער ביבל, יסטער ווייַל דער ערשטער חודש זאָל זיין מערץ ווי ניטל, אַזוי דעצעמבער איז געווען דער צענט חודש און נישט די צוועלפט. – ITALIA ALATA
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《 DIETRO LE QUINTE DEL GRANDE BUSINESS DI BASE CI SONO LE TASSE E nelle storiche Crisi di sistema ” system Matrix of London of course Bingo! – ITALIA ALATA
Mt 7:15 «Guardatevi dai falsi profeti i quali vengono verso di voi in vesti da pecore, ma dentro sono lupi rapaci. 16 Li riconoscerete dai loro frutti. Si raccoglie forse uva dalle spine, o fichi dai rovi?
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《 coviD19 è un Virus MILITARE creato in Laboratorio – ITALIA ALATA
https://italiaalata.wordpress.com/2020/04/16/covid19-e-un-virus-militare-creato-in-laboratorio/ 》
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《 VIRUS COVID, AIDS, CANCRO, Chi si fa due ricerche capirà che ogni virus, come L’AIDS lo prendi solo se viene introdotto da un ago. – ITALIA ALATA
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《 #PROGRAMMA MILITARE e ALIMENTARE; Luca 6:21-41; 21 Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Michea 5; – ITALIA ALATA
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Covid, dal canale di
"Enrico Montesano - La Voce del Popolo - Messaggi di Vincenza e Monica" ( il video è stato cancellato )
Da Vincenza: il laboratorio in Cina è della Glaxo che è anche proprietaria della
Pfizer, che fa gestire i suoi interessi alla Black rock che gestisce anche gli interessi della Open Fondation Society di soros, di AXA francese che attraverso la Winter Tour tedesca ha costruito il laboratorio cinese che controlla le banche centrali che è azionista di riferimento sia di Unipol che di Mps
finanziatore di Renzi che ha una società che si chiama Open e che gli uffici di Grillo si trovano nel palazzo di soros a Londra.
__
[ NB:
It.
Fate pervenire a MAGISTRATURA E MILITARI QUESTE DENUNCE;
En.
SEND THESE REPORTED TO THE JUDICIARY AND THE MILITARY;
Fr.
ENVOYEZ ces PLAINTES à la MAGISTRATURE et aux MILITAIRES. ]
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《 OMOSESSUALITÀ NELLE SACRE SCRITTURE, La Parola di DIO = HOMOSEXUALITY IN THE HOLY SCRIPTURES, The Word of GOD = L’HOMOSEXUALITÉ DANS LES ÉCRITURES SAINTES, La Parole de DIEU – ITALIA ALATA
Salmi 12:8; Levitico 18:22-23; Levitico 22:28; Genesi 1:27; Esodo 20:12; Romani 1:22-32; Proverbi 19:18; Proverbi 19:21-27; Isaia 3:5; Isaia 59:14-17;
Salmi 12:8 Gli empi vanno in giro dappertutto quando la bassezza regna sui figli degli uomini.
Levitico 18:22-23; 22:28
22 Non avrai con un uomo relazioni carnali come si hanno con una donna: è cosa abominevole.
23 Non ti accoppierai con nessuna bestia per contaminarti con essa; la donna non si prostituirà a una bestia: è una mostruosità.
28 Badate che, se contaminate il paese, esso non vi vomiti come ha vomitato le nazioni che vi stavano prima di voi.
Genesi 1:27 Dio creò l'uomo a sua immagine; lo creò a immagine di Dio; li creò maschio e femmina.
Esodo 20:12 Onora tuo padre e tua madre, affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra che il SIGNORE, il tuo Dio, ti dà.
Isaia 59:14-17;
14 La rettitudine si è ritirata,
e la giustizia si è tenuta lontana;
la verità infatti soccombe sulla piazza pubblica,
e il diritto non riesce ad avvicinarvisi;
15 la verità è scomparsa,
e chi si allontana dal male si espone a essere spogliato.
Il SIGNORE ha visto, e gli è dispiaciuto
che non vi sia più rettitudine;
16 ha visto che non c'era più un uomo
e si è stupito che nessuno intervenisse;
allora il suo braccio gli è venuto in aiuto,
la sua giustizia lo ha sorretto;
17 egli si è rivestito di giustizia come di una corazza,
si è messo in capo l'elmo della salvezza,
ha indossato gli abiti della vendetta,
si è avvolto di gelosia come in un mantello.
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《 DROGANO VITE PER MERCATO, JULIAN ASSANGE A RISCHIO, IL VIRUS PROMOSSO IN BORSA E ANNUNCIATO NEL 2012 A LONDRA, LA PEDOFILIA FA SCIENZA. A CHE SERVE UN UOMO PROFUMATO SE POI È GAY? – ITALIA ALATA
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《 Il principio di preCauzione, Carta ambientale = Le principe de préCaution, Charte de l’environnement – ITALIA ALATA
Arte. 6. – Le politiche pubbliche devono promuovere lo sviluppo sostenibile. A tal fine, conciliano la protezione e la valorizzazione dell’ambiente, lo sviluppo economico e il progresso sociale.
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《 La difficile e costosa attività di costruire 5G: risposta al danno al DNA, induzione al danno al DNA. – ITALIA ALATA
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《 Datemi il controllo della moneta di una nazione e non mi importa di chi farà le sue leggi; inizio del Novecento = Give me control of a nation’s money supply, and I care not who makes its laws; early twentieth century. – ITALIA ALATA
Rothschild mostrò che questi risultati finanziari non erano da paragonare a quelli che si potevano ottenere con la Rivoluzione Francese, a condizione che i 12 presenti si unissero per mettere in pratica il piano rivoluzionario che egli aveva studiato.
Questi 25 punti sono:
1. Usare la violenza e il terrorismo, piuttosto che le discussioni accademiche.
2. Predicare il "Liberalismo" per usurpare il potere politico.
3. Avviare la lotta di classe.
4. I politici devono essere astuti e ingannevoli, qualsiasi codice morale lascia un politico vulnerabile.
5. Smantellare le esistenti forze dell'ordine e i regolamenti. Ricostruzione di tutte le istituzioni esistenti.
6. Rimanere invisibili fino al momento in cui si è acquisita una forza tale che nessun'altra forza o astuzia può più minarla.
7. Usare la Psicologia di massa per controllare le folle. "Senza il dispotismo assoluto non si può governare in modo efficiente."
8. Sostenere l'uso di liquori, droga, corruzione morale e ogni forma di vizio, utilizzati sistematicamente da "agenti" per corrompere la gioventù.
9. Impadronirsi delle proprietà con ogni mezzo per assicurarsi sottomissione e sovranità.
10. Fomentare le guerre e controllare le conferenze di pace in modo che nessuno dei combattenti guadagni territorio, mettendo loro in uno stato di debito ulteriore e quindi in nostro potere.
11. Scegliere i candidati alle cariche pubbliche tra chi sarà "servile e obbediente ai nostri comandi, in modo da poter essere facilmente utilizzabile come pedina nel nostro gioco".
12. Utilizzare la stampa per la propaganda al fine di controllare tutti i punti di uscita di informazioni al pubblico, pur rimanendo nell'ombra, liberi da colpa.
13. Far si che le masse credano di essere state preda di criminali. Quindi ripristinare l'ordine e apparire come salvatori.
14. Creare panico finanziario. La fame viene usata per controllare e soggiogare le masse.
15. Infiltrare la massoneria per sfruttare le logge del Grande Oriente come mantello alla vera natura del loro lavoro nella filantropia. Diffondere la loro ideologia ateo-materialista tra i "goyim" (gentili).
16. Quando batte l'ora dell'incoronamento per il nostro signore sovrano del Mondo intero, la loro influenza bandirà tutto ciò che potrebbe ostacolare la sua strada.
17. Uso sistematico di inganno, frasi altisonanti e slogan popolari. "Il contrario di quanto è stato promesso si può fare sempre dopo...Questo è senza conseguenze".
18. Un Regno del Terrore è il modo più economico per portare rapidamente sottomissione.
19. Mascherarsi da politici, consulenti finanziari ed economici per svolgere il nostro mandato con la diplomazia e senza timore di esporre "il potere segreto dietro gli affari nazionali e internazionali."
20. L'obiettivo è il supremo governo mondiale. Sarà necessario stabilire grandi monopoli, quindi, anche la più grande fortuna dei Goyim dipenderà da noi a tal punto che essi andranno a fondo insieme al credito dei dei loro governi il giorno dopo la grande bancarotta politica.
21. Usa la guerra economica. Deruba i "Goyim" delle loro proprietà terriere e delle industrie con una combinazione di alte tasse e concorrenza sleale.
22. Fai si che il "Goyim" distrugga ognuno degli altri; così nel mondo sarà lasciato solo il proletariato, con pochi milionari devoti alla nostra causa e polizia e soldati sufficienti per proteggere i loro interessi.
23. Chiamatelo il Nuovo Ordine. Nominate un Dittatore.
24. Istupidire, confondere e corrompere i membri più giovani della società, insegnando loro teorie e principi che sappiamo essere falsi.
25. Piegare le leggi nazionali e internazionali all'interno di una contraddizione che innanzi tutto maschera la legge e dopo la nasconde del tutto. Sostituire l'arbitrato alla legge.
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《 BIBBIA e ALIMENTI, ALIMENTAZIONE CONSIGLIATA. – ITALIA ALATA
https://italiaalata.wordpress.com/2020/11/13/bibbia-e-alimenti-alimentazione-consigliata/ 》
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《 Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne, New York, 18 dicembre 1979 = Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women New York, 18 December 1979 – ITALIA ALATA
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See explanatory one-pager Email: archives@ohchr.org
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《 Microchip #N666 Apocalisse e TruMp – ITALIA ALATA
Il nuovo ordine mondiale con acronimo #nwo è contrario al Vecchio ORDINE MONDIALE
Vi sono delle modifiche anche fatte nella BIBBIA,
Ma il MARCHIO DELLA BESTIA È MAMMONA l’idolatria del denaro quale mezzo di COERCIZIONE della Legge
Se si arrivasse a quel giorno del microchip che degli ALLUCINATI con droghe FUNGONO da ILLUMINATI hanno indirizzato,
DUNQUE IL MARCHIO È IL CAPITALE IN POSSESSO SPECIE OFFSHORE nei paradisi fiscali
Il PATRIMONIO è la cartina tornasole per comprendere tutto il firmamento di traditori per tradizione
Dai piani Alti
B.
Authority
MAGISTRATURA
ESERCITO = acab
Politica dell’esercito impropria
Dal 1981 si ha la CESSIONE DAL TESORO E L’INIZIO DEL SIGNORAGGIO MONDIALE
A.
AD OGNI MODO DA SACRE SCRITTURE È BENE PROCEDERE DAI SATANISTI IDOLATRI E PEDOFILI DEL VATICANO
C.
La MONETA EURO va dichiarata ILLEGALE PERCHÈ DI DOMINIO PRIVATO E NON DEL POPOLO DELLA NAZIONE
IL CABIO LIRA EURO UN FURTO ECC
D.
COSTITUZIONE CRISTIANA E COSTATAZIONE DELLE BUONE OPERE VS MALVAGIE
E.
GOLD STANDARD valore uguale in ogni Stato in ACCORDO CON L’ORO come sul pane
F.
Forza in CRISTO e non perdetevi d’animo, FORMATE UN NUOVO ESERCITO VS ACAB DA 2000 anni ALMENO che bulleggia
https://italiaalata.wordpress.com/2020/04/18/microchip-n666-apocalisse-e-trump 》
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《 Non è possibile avendovene dato prove che moriate per mancaza di Fede; Il numero 666 di Apocalisse corrisponde Matteo 6:21; 21 Perché dov’è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. – ITALIA ALATA
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《 LA REALTA’ I FATTI I DATI LA COSTRUZIONE MANIPOLATA ED ARCHITETTATA IL TRAVISAMENTO TOTALE E GLI AMBITI DEL GIUDIZIO, IL CASO PAOLO FERRARO PORTATO AL CONSIGLIO DI STATO. A. Liberati il giudizio di un Magistrato – ITALIA ALATA
Signoraggio, Intervista a Marco Mori – Numero 6.”
https://youtu.be/uCOmpVGvT0w
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L’avvocato Marra parla del signoraggio bancario
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Senza un vero esercito locale a km0 e i Media sotto scacco .. . I SODOMITI E LA SPAZZATURA non lasciano scampo.
E dire come stanno veramente le cose da FINE DEI TEMPI #FINE_DEI_TEMPI
《《 I DIECI COMANDAMENTI e IL NO ALLE STATUE, Esodo 20; Deuteronomio 5:2-22; Le BENEDIZIONI e Le MALeDIZIONI Levitico 26; 》 – ITALIA ALATA
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《 Astensione al voto come vi dissi per le europee per delegittimazione dei TRADITORI contro Natura e Legge UNIVERSALE di cui ama il prossimo tuo come a te stesso – ITALIA ALATA
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《 Virus, 20/03/2020, e dati reali rispetto al Falso ALLARME PROCURATO Inoltre depistaggi american militari; AIDS nota, chi ci ha investito coi media dell’ INTELLIGENCE? Golpe è servito ai soliti che comandano coi GENDER MILITARI – ITALIA ALATA
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Articoli su salute:
《 BIBBIA e ALIMENTI, ALIMENTAZIONE CONSIGLIATA. – ITALIA ALATA
https://italiaalata.wordpress.com/2020/11/13/bibbia-e-alimenti-alimentazione-consigliata 》
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《 Contro DEPRESSIONE ANTIDEPRESSIVI Naturali, distensivi per dormire – ITALIA ALATA
LA FARMACIA DI DIO -
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《 Su Salute con giusta alimentazione vs allegorici algorittimi; E rimedi naturali e da me stesso provati – ITALIA ALATA
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《 Curarsi con l’Alimentazione, LA FARMACIA DI DIO – ITALIA ALATA
https://italiaalata.wordpress.com/2021/02/14/curarsi-con-lalimentazione-la-farmacia-di-dio 》
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《 Calendario della SeMINA #PROGRAMMA_MILITARE A KM0
https://italiaalata.wordpress.com/2019/05/28/calendario-della-semina-programma_militare-a-km0 》
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《 Libertà personale, Libertà, fonte Treccani; Diritti Umani, e contributo da Antonella Marandola – ITALIA ALATA
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FREE ENERGY = ENERGIA LIBERA E STOP AL PETROLIO
Un motore economico riproducibile da uno stampo per produzione in vetro resina come per gli Yachts
《 #motore magnetico perendev per energia free, zero costi
https://photos.app.goo.gl/z7bZZEEuaenwYF1eA 》
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《 Chi era Andrea Salvatore Buffa – ITALIA ALATA
https://italiaalata.wordpress.com/2019/10/08/chi-era-andrea-salvatore-buffa/ 》
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《 Tso, l’hanno fatto a me, Gesù, un ex organizer del m5s in Mazara terra di approdo VATICANO e PEDOFILIA – Giovanni 15:18 – ITALIA ALATA
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《 La famosa Marijuana che nella BIBBIA è Legale – ITALIA ALATA
Chi investe, chi ci guadagna e chi non vede? acab and the q.
https://italiaalata.wordpress.com/2021/04/03/la-famosa-marijuana-che-nella-bibbia-e-legale/ 》
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《 Italia Alata qui Articoli del Blog di Gesù
https://wordpress.com/posts/italiaalata.wordpress.com
Qui le Anteprime delle testate:
https://photos.app.goo.gl/GnqLRrf9YXYBr3Q78 》
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《 Curriculum di #GESÙ prima della PERSECUZIONE – ITALIA ALATA
https://italiaalata.wordpress.com/2020/03/17/curriculum-di-gesu-prima-della-persecuzione/ 》
In questo link Photos c'è la mia prima barca da 67": https://photos.app.goo.gl/pp2kVEqw1rxmNLVh8
E qui la mia seconda barca,
Yacht da 45" https://drive.google.com/file/d/1PB5IwxW04Y3vtdrGW6JtH4qQWBwyHqax/view?usp=drivesdk
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La mia email personale: buffa.andrea.salvatore@gmail.com
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