DIZIONARIO GIURIDICO: Che cosa significa "Istanza, Querela, Denuncia; art.55 Funzioni della polizia giudiziaria "
Istanza
Che cosa significa "Istanza"?
È così genericamente definita ogni domanda con cui si attivano i mezzi di tutela giurisdizionale del preteso diritto.
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Art. 649 Codice di procedura civile - Sospensione dell'esecuzione provvisoria
Art. 665 Codice di procedura civile - Opposizione, provvedimenti del giudice
Art. 669 septies Codice di procedura civile - Provvedimento negativo
Art. 671 Codice di procedura civile - Sequestro conservativo
Art. 693 Codice di procedura civile - Istanza
Art. 747 Codice di procedura civile - Autorizzazione alla vendita dei beni ereditari
Art. 750 Codice di procedura civile - Provvedimenti del presidente del tribunale relativi alle cauzioni e agli esecutori testamentari
Art. 751 Codice di procedura civile - Scelta dell'onerato
Art. 753 Codice di procedura civile - Persone che possono chiedere l'apposizione
Art. 763 Codice di procedura civile - Provvedimento di rimozione
Art. 769 Codice di procedura civile - Istanza
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Art. 779 Codice di procedura civile - Istanza di liquidazione proposta dai creditori e legatari
Art. 281 sexies Codice di procedura civile - Decisione a seguito di trattazione orale
Art. 9 Codice penale - Delitto comune del cittadino all'estero
Art. 10 Codice penale - Delitto comune dello straniero all'estero
Art. 19 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile - Disciplina
Art. 26 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile - Iscrizione nell'albo
Art. 50 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile - Istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami
Art. 68 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile - Istanza di conciliazione
Art. 70 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile - Istanza di abbreviazione dei termini di comparizione
Art. 77 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile - Ritiro del fascicolo di parte
Art. 78 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile - Astensione del giudice istruttore
Art. 79 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile - Sostituzione del giudice istruttore
Art. 82 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile - Rinvio delle udienze di prima comparizione e d'istruzione
Art. 85 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile - Istanza per imposizione di cauzione
Art. 94 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile - Istanza di esibizione
Art. 112 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile - Istanza di decisione secondo equità
Art. 122 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile - Forma dell'istanza per integrazione dei provvedimenti istruttori
Art. 124 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile - Certificato di passaggio in giudicato della sentenza
Art. 129 bis Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile - Sospensione dell'istruzione nel caso di riforma di sentenza non definitiva
Art. 131 bis Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile - Sospensione dell'esecuzione delle sentenze impugnate per cassazione
Art. 133 bis Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile - Sospensione dell'istruzione in pendenza di ricorso per cassazione
Art. 139 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile - Istanza di rimessione alle sezioni unite
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Art. 73 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Conversione in procedura liquidatoria
Art. 78 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Procedimento
Art. 80 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Omologazione del concordato minore
Art. 82 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Revoca dell'omologazione
Art. 83 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Conversione in procedura liquidatoria
Art. 97 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Contratti pendenti
Art. 99 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell'omologazione del concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti
Art. 106 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura
Art. 120 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Annullamento del concordato
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Art. 134 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Revoca del curatore
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Art. 137 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Compenso del curatore
Art. 139 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Sostituzione e compenso dei componenti del comitato dei creditori
Art. 152 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Creditori muniti di pegno o privilegio su mobili
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Art. 196 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Inventario di altri beni
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Art. 235 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Decreto di chiusura
Art. 237 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Casi di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale
Art. 250 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Risoluzione del concordato nella liquidazione giudiziale
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Art. 136 quater Codice della proprietà industriale - Esame preliminare del ricorso e provvedimenti presidenziali
Art. 136 octies Codice della proprietà industriale - Sospensione e interruzione del processo
Art. 136 undecies Codice della proprietà industriale - Provvedimenti cautelari
Art. 136 duodecies Codice della proprietà industriale - Ottemperanza
Art. 184 septies Codice della proprietà industriale - Sospensione della procedura di nullità o decadenza
"Istanza" nelle consulenze legali
Consulenza legale Q202025318 (Articolo 119 T.U. bancario - Comunicazioni periodiche alla clientela)
«Le strade da percorrere per tentare di ricostruire tutti i rapporti contrattuali intercorsi tra il de cuius e la Banca passano per due vie: 1) La prima è quella di…»
Consulenza legale Q202025297 (Articolo 20 Legge proc. amministrativo - Silenzio assenso)
«Il silenzio assenso rappresenta un'ipotesi di silenzio significativo. Il legislatore amministrativo, in un'ottica di semplificazione dell'attività…»
Consulenza legale Q202025288 (Articolo 142 Legge fallimentare - Esdebitazione)
«L’istituto a cui si potrebbe ricorrere, nel caso prospettato, potrebbe essere quello dell’accordo di composizione della crisi e liquidazione del patrimonio di cui…»
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"Istanza" nelle notizie giuridiche
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Querela
Che cosa significa "Querela"?
Dichiarazione di volontà con cui la persona offesa da un delitto richiede all'autorità giudiziaria di procedere contro chi ha commesso il fatto, perciò sostanziandosi in una condizione di procedibilità, dalla quale la legge fa dipendere la perseguibilità di determinati fatti criminosi (120).
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Art. 10 Codice penale - Delitto comune dello straniero all'estero
Art. 58 bis Codice penale - Procedibilità per i reati commessi col mezzo della stampa
Art. 120 Codice penale - Diritto di querela
Art. 122 Codice penale - Querela di uno fra più offesi
Art. 123 Codice penale - Estensione della querela
Art. 124 Codice penale - Termine per proporre la querela. Rinuncia
Art. 125 Codice penale - Querela del minore o inabilitato nel caso di rinuncia del rappresentante
Art. 126 Codice penale - Estinzione del diritto di querela
Art. 127 Codice penale - Richiesta di procedimento per delitti contro il Presidente della Repubblica
Art. 130 Codice penale - Istanza della persona offesa
Art. 152 Codice penale - Remissione della querela
Art. 153 Codice penale - Esercizio del diritto di remissione. Incapaci
Art. 154 Codice penale - Più querelanti: remissione di uno solo
Art. 158 Codice penale - Decorrenza del termine della prescrizione
Art. 361 Codice penale - Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale
Art. 362 Codice penale - Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio
Art. 367 Codice penale - Simulazione di reato
Art. 368 Codice penale - Calunnia
Art. 374 Codice penale - Frode processuale
Art. 388 Codice penale - Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice
Art. 388 bis Codice penale - Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo
Art. 392 Codice penale - Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose
Art. 393 Codice penale - Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone
Art. 513 Codice penale - Turbata libertà dell'industria o del commercio
Art. 570 Codice penale - Violazione degli obblighi di assistenza familiare
Art. 573 Codice penale - Sottrazione consensuale di minorenni
Art. 574 Codice penale - Sottrazione di persone incapaci
Art. 581 Codice penale - Percosse
Art. 582 Codice penale - Lesione personale
Art. 597 Codice penale - Querela della persona offesa ed estinzione del reato
Art. 599 Codice penale - Provocazione
Art. 609 septies Codice penale - Querela di parte
Art. 612 Codice penale - Minaccia
Art. 614 Codice penale - Violazione di domicilio
Art. 615 bis Codice penale - Interferenze illecite nella vita privata
Art. 615 ter Codice penale - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
Art. 616 Codice penale - Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza
Art. 617 Codice penale - Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche
Art. 617 quater Codice penale - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
Art. 618 Codice penale - Rivelazione del contenuto di corrispondenza
Art. 626 Codice penale - Furti punibili a querela dell'offeso
Art. 627 Codice penale - Sottrazione di cose comuni
Art. 631 Codice penale - Usurpazione
Art. 632 Codice penale - Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi
Art. 633 Codice penale - Invasione di terreni o edifici
Art. 636 Codice penale - Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo
Art. 637 Codice penale - Ingresso abusivo nel fondo altrui
Art. 638 Codice penale - Uccisione o danneggiamento di animali altrui
Art. 639 Codice penale - Deturpamento e imbrattamento di cose altrui
Art. 640 Codice penale - Truffa
Art. 640 ter Codice penale - Frode informatica
Art. 641 Codice penale - Insolvenza fraudolenta
Art. 642 Codice penale - Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona
Art. 646 Codice penale - Appropriazione indebita
Art. 647 Codice penale - Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito
Art. 649 Codice penale - Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti
Art. 199 Codice di procedura penale - Facoltà di astensione dei prossimi congiunti
Art. 336 Codice di procedura penale - Querela
Art. 337 Codice di procedura penale - Formalità della querela
Art. 362 Codice di procedura penale - Assunzione di informazioni
Art. 380 Codice di procedura penale - Arresto obbligatorio in flagranza
Art. 381 Codice di procedura penale - Arresto facoltativo in flagranza
Art. 427 Codice di procedura penale - Condanna del querelante alle spese e ai danni
Art. 511 Codice di procedura penale - Letture consentite
Art. 649 bis Codice penale - Casi di procedibilità d'ufficio
https://www.brocardi.it/dizionario/4449.html
"Querela" nelle consulenze legali
Consulenza legale Q202025130 (Articolo 323 Codice penale - Abuso d'ufficio)
«L’art. 2, L. R. Veneto n. 27/2003 definisce i “ lavori pubblici di interesse regionale ” sia sulla base di criteri soggettivi attinenti alla P.A. competente al...»
Consulenza legale Q202025177 (Articolo 410 bis Codice proc. penale - Nullità del provvedimento di archiviazione)
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Consulenza legale Q202025029 (Articolo 323 Codice penale - Abuso d'ufficio)
«Quanto al versante penale, che da primo verrà trattato nel presente parere, la risposta è molto complessa. In buona sostanza, si chiede se il sindaco, attraverso...»
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Denuncia
Che cosa significa "Denuncia"?
Termine con cui si indica la comunicazione rivolta da privati, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio all'autorità giudiziaria circa un fatto di reato (330-333 c.p.p.).
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Art. 323 ter Codice penale - Causa di non punibilità
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"Denuncia" nelle consulenze legali
Quesito Q202025299 (Articolo 106 Codice ass. private - Attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa)
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Consulenza legale Q202025257 (Articolo 58 Disp. accert. imp. redditi - Domicilio fiscale)
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Consulenza legale Q202025233 (Articolo 108 Codice proc. amministrativo - Casi di opposizione di terzo)
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Articolo 120 Codice penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
[Aggiornato al 27/11/2019]
Diritto di querela
Dispositivo dell'art. 120 Codice penale
Ogni persona offesa da un reato(1) per cui non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta [8-11; c.p.p. 342] o istanza [9, 10; c.p.p. 341] ha diritto di querela(2).
Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione d'infermità di mente, il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore(3).
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-primo/titolo-iv/capo-iv/art120.html
I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati possono esercitare il diritto di querela [125], e possono altresì, in loro vece, esercitarlo il genitore ovvero il tutore o il curatore, nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, del minore o dell'inabilitato [543, 597].
ART. PREC.ART. SUCC.
Note
(1) Per persona offesa da un reato s'intende il soggetto passivo del reato, ovvero il detentore del bene giuridico che ha subito l'offesa, la lesione o la messa in pericolo dell'interesse direttamente protetto dalla norma penale. Non deve confondersi con il danneggiato, che invece è chiunque abbai subito un danno dal reato (come i parenti della vittima di un omicidio) e d in quanto tale ha diritto ad esercitare l'azione civile nel processo penale e non la querela.
(2) La querela è una dichiarazione di volontà con la quale la persona offesa d un reato chiede all'Autorità giudiziaria di procedere contro chi ha commesso il fatto ed in quanto tale è anche una condizione di procedibilità, che trova applicazione dunque quando non sia possibile procedere d'ufficio, o su richiesta od istanza.
(3) Per i minori infraquattordicenni, il diritto di querela può essere esercitato da uno qualsiasi dei genitori ed in caso di contrasto prevarrà la volontà del genitore che intende presentare la querela, oppure in mancanza di un soggetto che abbia la rappresentanza del minore, la querela può essere esercitata da un curatore speciale, a norma dell'articolo seguente.
Articolo 55 Codice di procedura penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)
[Aggiornato al 28/02/2020]
Funzioni della polizia giudiziaria
Dispositivo dell'art. 55 Codice di procedura penale
1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale [347-357 c.p.p.].
2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata[131, 370 c.p.p.; att. 77] dall'autorità giudiziaria (1).
3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.
https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-primo/titolo-iii/art55.html
Note
(1) Anche quando la polizia agisce dietro impulso del pubblico ministero o del giudice che li autorizza a compiere determinati atti, si tratta comunque di poteri che già spettano alla polizia giudiziaria, ma la cui esecuzione è ordinata dall'autorità giudiziaria.
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25 aprile, riprese da elicottero della...
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Ratio Legis
Da quanto emerge dall'analisi del codice del 1988, la polizia giudiziaria svolge un'attività prevalentemente investigativa: si tratta di un compito che ha una funzione centrale proprio perchè se le prove si acquisiscono nel dibattimento, le fonti di prova sono principalmente acquisite nel corso delle indagini preliminari. Peraltro le funzioni di polizia giudiziaria non si esauriscono in quelle indicate nell'articolo in esame: quest'ultimo tende ad indicarle tipizzando la formalità degli atti che la p.g. può compiere e demanda ad altre previsioni l'individuazione concreta delle modalità di esecuzione degli stessi. La p.g. può infatti compiere sia atti tipici come anche atti atipici che, nel rispetto della legge, siano volti ad individuare il responsabile e a ricostruire il fatto di reato.
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Spiegazione dell'art. 55 Codice di procedura penale
Il fondamentale ruolo svolto dalla polizia giudiziaria al sorgere delle indagini preliminari si coglie anche dalla collocazione unitaria, riunita sotto il Titolo III, operata dal legislatore. La notizia di reato è infatti colta dalla polizia giudiziaria tramite l'azione di vigilanza e di impedimento nei confronti della commissione di illeciti (sia penali che amministrativi).
Tutto ciò con la precisazione che le attività necessarie per le decisioni inerenti all'azione penale spetta pur sempre al pubblico ministero. Parimenti, le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alle dipendenze e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria ex art. 56.
Il comma 1 del presente articolo si occupa dell'attività svolta dalla polizia anche di propria iniziativa, operando una tripartizione.
Per quanto riguarda l'attività informativa, essa consiste nell'acquisire la notizia di reato, mediante l'apprensione diretta o mediante ricezione (v. art. 330), per poi riferirla al pubblico ministero ex art. 347.
L'attività investigativa consiste invece nella ricerca dell'autore del reato, con i mezzi di cui all'articolo 348.
Da ultimo, l'attività assicurativa descrive l'attività mediante la quale la polizia giudiziaria mette al riparo da alterazioni, smarrimento ecc. le prove, che poi assumeranno importanza in sede dibattimentale (o in altra sede, a seconda del procedimento).
Il medesimo comma 1 si riferisce anche all'obbligo di raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale e l'obbligo di impedire che i reati siano portati a conseguenze peggiori. Con il primo principio si tendono a ricomprendere tutti quegli elementi utili per l'applicazione della legge penale, come ad esempio il verbalizzare il comportamento del soggetto autore del reato oppure la gravità del danno. Il secondo principio è invece tipico della polizia di sicurezza.
Il comma 2 descrive le attività della polizia giudiziaria su delega o su ordine dell'autorità giudiziaria. In relazione al pubblico ministero, si evidenziano gli articoli 378 e 348, comma 3 sull'attività guidata, nonché 370 sugli atti delegabili.
In relazione invece al giudice, l'intervento della polizia giudiziaria può essere da lui richiesto per l'accompagnamento coattivo dell'imputato o di altre persone, per l'esecuzione di misure cautelari personali e reali, le perquisizioni ed i sequestri.
A chiari fini definitori, il comma 3 stabilisce che le funzioni di cui sopra sono svolte unicamente dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria, così come definiti dall'articolo 57.
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Massime relative all'art. 55 Codice di procedura penale
Cass. pen. n. 28727/2011
Le competenze di polizia giudiziaria spettanti, quali agenti di P.G., alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute (art. 6, L. 20 luglio 2004, n. 189), si estendono alla protezione di animali anche diversi da quelli di affezione. (Nella specie la Corte ha riconosciuto la legittimazione ad eseguire il sequestro di animali esotici, per violazione dell'art. 544 ter, c.p., agli agenti della L.I.D.A.).
(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 28727 del 19 luglio 2011)
Cass. pen. n. 21778/2004
Non costituisce «attività di contrasto» soggetta ad autorizzazione dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 14 della legge 3 agosto 1998 n. 269 (recante norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori quali nuove forme di riduzione in schiavitù), quella che consista soltanto nell'accesso a fini investigativi, da parte di personale di polizia giudiziaria, mediante uso di una determinata parola chiave, a files condivisi, senza che tale attività sia accompagnata da quella di acquisto simulato o di intermediazione nell'acquisto dei prodotti esistenti in detti files
(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 21778 del 7 maggio 2004)
Cass. pen. n. 734/2002
In tema di attività di polizia giudiziaria, è legittimo, una volta ottenuto con il sequestro la disponibilità di un telefono cellulare costituente mezzo per la commissione del reato (nella specie relativo a spaccio di stupefacenti), che l'operatore di P.G. risponda alle telefonate che pervengono all'apparecchio ed utilizzi le notizie così raccolte per l'assunzione di sommarie informazioni dagli interlocutori, ai sensi dell'art. 351 c.p.p., non venendo in rilievo in tale ipotesi né le disposizioni sulle intercettazioni telefoniche né la tutela costituzionale della segretezza delle comunicazioni di cui all'art. 15 Cost., trattandosi di attività che rientra nelle funzioni proprie della polizia giudiziaria, volta ad assicurare le fonti di prova e raccogliere ogni elemento utile per la ricostruzione del fatto e l'individuazione del colpevole.
(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 734 del 10 gennaio 2002)
Cass. pen. n. 1997/1996
È legittimo il provvedimento con il quale il pubblico ministero autorizza la polizia giudiziaria a sorvegliare, a debita distanza e in modo non invasivo, l'incontro tra un genitore ed il figlio minore al fine di impedire la sottrazione, già verificatasi in passato, di questo da parte del primo poiché tali compiti rientrano tra quelli istituzionali della polizia giudiziaria di ricerca della notizia criminis e di impedimento a che i reati siano portati a più gravi conseguenze. Contro tale provvedimento è comunque inammissibile il ricorso per cassazione, non essendo previsto uno specifico mezzo di impugnazione e non rientrando tra quelli limitativi della libertà personale.
(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 1997 del 21 giugno 1996)
Cass. pen. n. 3974/1994
Deve considerarsi abnorme e come tale è immediatamente ricorribile per cassazione il provvedimento con il quale il pubblico ministero, quale capo della polizia giudiziaria ed allo scopo di impedire che un reato permanente venga portato ad ulteriori conseguenze, ordini, richiamandosi all'art. 55 c.p.p., lo sgombero di un immobile abusivamente occupato; ai fini del perseguimento dello scopo suddetto, infatti, possono essere utilizzati esclusivamente gli strumenti specificamente preveduti dalle norme processuali penali, tra i quali non rientra il provvedimento di sgombero, atto che è riservato all'autorità amministrativa e travalica le attribuzioni del pubblico ministero e della polizia giudiziaria, salvo che non costituisca una ineliminabile modalità di attuazione del sequestro. (Nella specie, la Corte ha annullato le ordinanze del giudice per le indagini preliminari e del tribunale del riesame che avevano dichiarato inammissibili le richieste, rispettivamente, di revoca e riesame del provvedimento de quo, ed ha rilevato che, poiché con esse si denunciava l'abnormità del provvedimento, gli atti dovevano essere rimessi alla stessa Corte di cassazione per la relativa pronuncia).
(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 3974 del 11 ottobre 1994)
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