Legge 9 luglio 1990, n. 185
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Andrea Salvatore Buffa Denunce Pubbliche 02.03.1973 PALERMO
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Diamo il benvenuto su Carabinieri TV alla signora Lea De Luca ricercatrice esperta di diritto comune e diritti umani già nota all'Unione Nazionale Arma Carabinieri. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno a tutti e benvenuta a voi. A lei la parola lei ci sta oggi per preannunciare una rivoluzione del diritto processuale Sì precisamente è un è un principio del dei diritti umani dei diritti dell'uomo che in realtà nasce nel lontano mille seicentottantotto prima ancora della Carta dei diritti dell'uomo e della rivoluzione gloriosa del mille seicentottantanove prima della redazione della Carta dei Diritti dell'uomo che si chiama The Bill of Wright quindi è un principio questo che non può essere codificato. Da specificare che la maggior parte dei principi codificati all'interno del codice civile e del codice penale in realtà sarebbero praticamente tutti illegittimi in quanto un principio rimane tale e non può essere codificato.
Detto questo il principio del Nemoth Netus detergere appunto che rientra nella commollow e in questo preciso istante le fonti gerarchiche lo testimoniano quindi non sono io a dirlo nella gerarchia delle fonti la commollot è la fonte primaria del diritto perché è un diritto pubblico che appartiene a tutti quindi fonte gerarchica primaria e pubblica mentre il diritto civile denominato diritto positivo diritto civillot sarebbe fonte gerarchica secondaria e privata E per quale motivo? Per quale motivo la differenza tra diritto comune common Law e diritto positivo è allora è che la prima è fonte primaria e quindi è pubblica la seconda è fonte gerarchica internazionale in sessanta diritto privato internazionale sessantatré paesi al mondo e l'Italia è una di queste quindi secondo questo principio l'Italia non sarebbe una repubblica ma una società per azioni scritta alla security exchange Commission in quanto già nel mille novecentodiciannove Lo fa rivedere? In quanto già nel mille novecentotrentaquattro ci fu un broglio elettorale. Detto questo essendo praticamente il diritto civile il diritto penale appartenenti alle società private mi verrebbe da chiedere per quale motivo il lo stato italiano prevede lo sdoppiamento della persona in quanto proprio nell'atto di nascita c'è lo sdoppiamento della persona che in etrusco persona significa maschera corporazione.
Quindi accade una clonazione di una figura giuridica perché nel lato di nascita in realtà non siamo noi. Viene spieghiamolo bene. Cioè quando quando noi nasciamo veniamo registrati nell'atto di nascita con il cognome e con il nome. Con il cognome e il nome scritto tutto maiuscolo che è una violazione del diritto inviolabile all'identità previsto dall'art. Sei dall'art.
Due-ventidue dalla Costituzione. Quindi il diritto all'identità è un diritto inviolabile però viene violato quotidianamente tutti I giorni. Quindi noi risulteremmo all'anagrafe come come individui o come una società? Allora in realtà il lato di nascita sarebbe tra virgolette un trust, quindi uno strumento negoziale. Cosa significa?
Uno strumento negoziale a cui imputare ordinanze, condanne, leggi, debiti eccetera eccetera. E quindi effettivamente è uno strumento negoziale che nessuno di noi poi comunque firmato cioè neanche I nostri genitori al momento della registrazione perché ricordiamoci bene che la registrazione del codice fiscale avviene in un momento secondario all'Agenzia delle Entrate che differisce dal giorno della data di nascita ma anche lo stesso atto di nascita differisce come registrazione dalla data di nascita del nascituro. Che cosa significa? Significa che sono delle figure create apposta ma in realtà non identificano un uomo vero biologico, identificano una figura giuridica e appunto il codice fiscale è un'azienda all'interno del quale ci sono dei codici militari americani, dei codici bancari e stranamente sono in realtà siamo, siamo tra virgolette, aziende. E lei in realtà siamo, siamo tra virgolette, aziende.
E lei, le fonti di questo diritto che noi possiamo mostrare a chi ci ascolta che sono fonti che in un certo qual modo sono rivoluzionarie e qui dobbiamo chiederci qui in questo preciso istante dobbiamo chiederci per quale motivo una repubblica sede fiscale a Londra qui E queste sono ricerche che può fare chiunque. Quindi uno va sul sito della EDGAR, sul sito della Security Exchange Commission e va tranquillamente a vedere le informazioni che sto diffondendo perché qui tanto alla fine si può parlare tanto ma se uno porta le prove di ciò che dice credo che sia più qual è secondo lei la logicità per garantire la tutela dei diritti umani da parte di enti o stati? Ecco il punto è proprio questo che vengono codificati delle leggi, cioè in realtà nella common low non esistono codici scritti mentre nel codice civile esistono codici scritti. Per quale motivo? Il motivo è semplice perché loro si prendono l'arbitrarietà di decidere se rispettarli o meno quindi sia I diritti umani e sia anche le leggi perché io ho le testimonianze viventi perché le ho vissute io in prima persona ma qui con me ci sono tantissimi altri testimoni che lo possono confermare all'interno dei tribunali possono violare tranquillamente sia le leggi e addirittura se riceve una raccomandata decidono se rispettarla o accettarla o meno.
Quindi trovo veramente assurdo che un tribunale possa deridere della quattrocentoquarantacinque del duemila o possa deridere della ottocentoquarantotto e della ottocentottantuno che sono delle convinzioni dei trattati internazionali di cui l'Italia è firmataria, quindi sono delle gravissime violazioni. Quindi come si concilia con l'obbligo di collaborazione processuale e relativo consenso quello che lei ci appena detto. Ecco non si concilia affatto perché in realtà il nemo tenetur se detergere che un corso un corso giuridico praticamente di oltre cinquecento pagine dice una cosa sacrosanta cioè e in pratica nessuno può essere obbligato ad auto ad auto incriminarsi quindi equivale il diritto alla libertà ma soprattutto leva sul principio morale. Il principio morale perché già presentandosi ed essendo citati all'interno di un tribunale veniamo intimoriti comunque dal tribunale stesso che è così imponente che serve proprio per intimorire l'imputato. Allora il Nemotheneturs a detergere è come dicevo prima è un principio quindi equivale praticamente fa leva sul principio morale, sulla libertà e sull'evitare la condanna in contumacia di un imputato.
Che cosa significa la condanna in contumacia? Vuol dire che un imputato può essere condannato anche senza la sua presenza sia all'interno del diritto delle procedure civili sia all'interno delle procedure penali e quindi questo qui è una grave violazione dei diritti dell'uomo. Tra l'altro aggiungo sempre nel principio del Nemut Netersedetegere che non può essere codificato da nessuna legge privata che il rapporto tra stato e cittadino nella filosofia contrattualistica si basa principalmente su un diritto ovvero su un fondamento non consensuale. Quindi il rapporto tra Stato e cittadino, essendo lo Stato creato attraverso un contratto, si basa su un fondamento non consensuale. Ecco, è questa la domanda che la faccio: in che modo nascerebbe il consenso?
Non nasce, non c'è il solo fatto volontario, un frutto volontaristico quindi oggi chi è sotto processo civile o penale non c'è obbligo praticamente viene viene allora in realtà sarebbe tutto nullo in realtà sarebbe nullo quindi ma non perché lo dico io perché già una repubblica che si spaccia per stato quando poi in realtà una sede legale a Londra in realtà decadrebbe praticamente tutto, quindi codice civile, codice penale, eccetera eccetera. Ma il punto in questione è che qui non è che bisogna essere per forza autodeterminati o meno perché lei non è autodeterminato, io lo sono e l'autodeterminazione è prevista dalle convenzioni dei trattati internazionali. Quindi quelle che molto spesso accadono sugli autodeterminati è che di base c'è molta ignoranza perché determinazione agisce in fede, in onore soprattutto agisce in legge. Quindi signora lei sta dicendo delle cose importantissime e gravissime ma secondo lei questi principi sono a conoscenza delle nostre istituzioni, del capo dello stato, del capo del governo e non lo so, noi abbiamo anche la guardia di finanza in Italia? Allora, in realtà decadrebbe praticamente in realtà decadrebbe praticamente tutto Facciamo presente che la figura di un procuratore, la figura di un giudice, la figura di un prefetto, la figura di un Presidente del Tribunale, in realtà sono semplici dipendenti di una società privata, null'altro.
Cioè queste queste immunità sempre in base al principio che lei ci detto assolutamente sì addirittura delle fonti di le mostrate prima. Adesso no dimostriamo anche qualcos'altro perché in realtà questo è questa la partita IVA internazionale della Repubblica Italiana e questa è la partita IVA internazionale registrata alla DNDance Number quindi la partita IVA internazionale del governo italiano e infatti c'è scritto piazza Colonna Palazzo Chigi questo è dal governo italiano certo quindi il governo italiano c' una partita IVA in nazionale e internazionale nazionale e internazionale È una sede legale a Londra. È una sede legale a Londra. In base all'altro poi fonte che non bastando la società privata dell'Arma dei Carabinieri che qui sotto come vedete è stata cessata poi probabilmente è stata ricostituita ma anche lei mi dà delle fonti fece delle indagini sulle sull'Arma dei Carabinieri a Roma anche lei ne delle fondazioni private dell'Arma dei Carabinieri ma qui parliamo proprio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri che sarebbe di fatto una società una società privata privata anche questi hanno partita IVA qui vedo Viale Romania partita IVA come codice fiscale c'è società cooperativa e queste sono tranquillamente visibili al registro delle imprese punto it scusa sono stata nel imprese punto it risulta quello che voi state vedendo adesso E questa è la di Stato La Speranza società Cooperativa Quindi mi piacerebbe rivolgermi al al Luciano Di Prisco, no?
Che sarebbe praticamente il nostro ne parliamo dopo di questo ne parliamo dopo di questo perché lo evidenzieremo Detto questo fondamentalmente direi che non è che decadrebbe soltanto il diritto processuale verrebbe a decadere principalmente tutto Ma aggiungo un'altra cosa che vorrei leggervi, perché queste non sono cose che io studio a memoria, le tratto già da parecchi anni. In pratica, sempre nel Nemote Netflix e Deteggere, vi mostro praticamente la fonte, come vedete, a pagina anche settanta, quindi è un file che si trova tranquillamente anche online, dice una cosa molto importante: di usurpare la libertà e la proprietà dei sudditi imponendo un potere arbitrario mettendosi in guerra contro il popolo, quest'ultimo è sciolto da ogni superiore vincolo di obbedienza e rimane libero di riprendersi la propria libertà originaria. Allora signora lei ci sta dicendo le cose importantissime che credo che chi ci ascolta se ne renderà conto lei è una ricercatrice quindi studiato e ci sta mostrando le fonti del diritto nazionale e internazionale di cui parla. Ma secondo lei quali sono le prospettive future per il diritto comune dei popoli e il principio che lei ci appena evidenziato? Beh quindi come come cosa possiamo dire ai nostri ascoltatori?
Come possiamo aiutarli? Allora innanzitutto bisogna cominciare a distinguere e porsi delle domande di questo tipo: per quale motivo uno stato prevede lo sdoppiamento della personalità ovvero la personalità che tra l'altro non ci appartiene perché la la la Corte Penale Internazionale dell'AIA dice che un contratto appartiene a chi lo redige e a chi lo registra quindi relativo lato di nascita non apparterrebbe a noi apparterrebbe al governo italiano porta il nostro nome ma non siamo noi perché noi mai abbiamo avuto il consenso informato quindi signora le faccio una domanda specifica di cui lei tra l'altro è stata protagonista e ne ne subito le conseguenze Quindi tutte tutte le persone, tutti I cittadini che sono sottoposti per esempio a un'asta giudiziaria, a un pignoramento immobiliare, a una vendita all'asta dalla propria casa oppure chi è sottoposto a un procedimento penale sarebbe tutto illegittimo? Sì, in realtà sarebbe tutto illegittimo tutte le ordinanze, le sentenze, le condanne messe nei confronti di persone che tra l'altro Io dico proprio l'esistenza di questi procedimenti è illegittima già a monte diciamo. Sì. Sì perché colpisce direttamente il diritto processuale ma poi tenuto conto che il codice civile, il codice e il codice penale si basano praticamente su codici scritti perché un principio normato e messo per iscritto non può essere arbitrario e non può essere abusato.
Un principio è un principio ed è superiore a tutto. Quindi tutto ciò che ci circonda sono tutte civiltà giuridiche che si basano sulla fiducia perché il il lato di nascita è un trust e quindi tutto ciò che ci circonda si basa sulla fiducia, la buona fede ma soprattutto sul principio della ragionevolezza. Come ricercatrice si è mai rivolta a non so alle istituzioni italiane, a qualcuno in cui evidenziato tutti questi principi e questo modo di agire, questo modus operandi che Assolutamente sì, e questo mio modo di agire ricevuto delle ripercussioni perché in realtà non vogliono sentire ragioni e mi rivolgo comunque nei confronti del della polizia di stato nei confronti dei carabinieri che hanno fatto praticamente atti coercitivi non solo nei miei confronti ma nei confronti anche di tantissime persone innocenti a cui è stata portata via l'abitazione quelli sono atti coercitivi perché la polizia e I carabinieri possono fare assistenza ma non possono toccare nessuno né I beni ma soprattutto, come è accaduto appunto nel mio caso che sono stata portata via con la forza e trattata come una criminale ecco questo è un atto coercitivo ed è una gravissima violazione dei diritti umani dell'uomo perché ma non perché lo dico io ripeto c'è il diritto all'uguaglianza previsto dalla carta sociale europea articolo trenta e articolo trentuno il diritto alla proprietà che nessuno può toccare, nessuno a prescindere dai contratti di mutuo che la maggior parte sono tutti illegittimi perché si basano sul signoraggio, sull'usura e sull'estorsione.
Signora, lei come ricercatrice costituito una fondazione proprio per dare una mano anche a chi ne bisogno. Vogliamo darne un accenno in realtà adesso sto sto aprendo il mio sito istituzionale perché a fonte di numerosi studi, di numerose ricerche lo faccio vedere qui in in breve da lontano perché sono atti che non sono pubblici quindi non posso rendere pubblici perché comunque è un accenno poi magari. Sì è uno statuto e qui c'è la legalizzazione consolare della cancelleria di stato di Bellinzone in Svizzera. Il suo obiettivo qual è? Il mio obiettivo è occuparmi di queste cose, evidenziare ai cittadini, ma soprattutto far sì che la proprietà non possa essere pignorata nessuno perché è un diritto sacrosanto lo prevede comunque la Corte di giustizia europea quindi non è che lo lo dico io perché voglio voglio italiani sotto pignoramento, aste giudiziarie, eccetera eccetera quindi diamo una mano in questo senso.
Quindi ben venga la sua fondazione. Ecco questo è bene. Un contratto rilasciato appunto dalla cancelleria di stato di Bellinzona quindi concludiamo signora con un suo non so appello ai cittadini che ci ascoltano perché immagino che qualcuno salterà sulla sedia dopo che sentirà quello che lei in primis lei perché mi ricordo che lei disse una truffa pure sul lato di nascita quindi Viviamo in un paese basato sulle bugie. In sintesi è questo: non c'è stato mai raccontato la verità e soprattutto è stato fatto abuso dalla credulità popolare. Questo è un altro reato penale.
Per quello che riguarda assistenza che possono e che vengano applicate le leggi ma dubito perché proprio la scorsa settimana in questi giorni un mio contatto gli hanno gli stanno portando via la casa nonostante comunque il il mutuo il contratto di mutuo fosse legittimo nonostante ci sia stata comunque una battitura d'asta credo sessantasette e quindi lo vogliono vendere a due lire e questo lo trovo una violazione della legge, una violazione del diritto e quindi io non credo più nel Codice Civile, non credo più nel Codice Penale perché credo che tutte queste norme codificate siano tutte incorruptio l'EGIS. Bene, ringraziamo la ricercatrice che ripeto ci dato delle notizie rivoluzionarie e credo che ci sentiremo molto presto oppure qualcuno la contatterà dalle istituzioni italiane. Grazie. Grazie mille a tutti voi. Buon proseguimento.
Dottoressa Lea De Luca ricercatrice esperta di diritto comune e diritti umani già nota all'Unione Nazionale Arma Carabinieri.
Fonte del video
https://www.facebook.com/share/v/7rBg6djPSyhjy6rZ/
Giorgia Meloni, fa la guerra per la COCAINA PER CASO?
Radio Radio Roma
Zelensky il gay zolo sky
Ex Magistrato Paolo Ferraro:
Capi militari in riti satanici
Fonte
https://presidenza.governo.it/ucpma/doc/legge185_90.pdf
N.B. (Documentazione divulgativa - I soli testi normativi facenti fede sono quelli pubblicati
nelle versioni cartacee delle Gazzette Ufficiali)
Legge 9 luglio 1990, n. 185,
“Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei
materiali di armamento”
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 14 luglio 1990, n. 163
(Con modifiche introdotte dalla legge 17 giugno 2003, n. 148)
Capo I: DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Controllo dello Stato.
1. L'esportazione, l'importazione e il transito di materiale di armamento nonché la cessione delle relative
licenze di produzione devono essere conformi alla politica estera e di difesa dell'Italia. Tali operazioni
vengono regolamentate dallo Stato secondo i principi della Costituzione repubblicana che ripudia la
guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.
2. L'esportazione, l'importazione e il transito dei materiali di armamento, di cui all'articolo 2, nonché la
cessione delle relative licenze di produzione, sono soggetti ad autorizzazioni e controlli dello Stato.
3. Il Governo predispone misure idonee ad assecondare la graduale differenziazione produttiva e la
conversione a fini civili delle industrie nel settore della difesa.
4. Le operazioni di esportazione e transito sono consentite solo se effettuate con governi esteri o con
imprese autorizzate dal governo del paese destinatario.
5. L'esportazione ed il transito di materiali di armamento, nonché la cessione delle relative licenze di
produzione, sono vietati quando siano in contrasto con la Costituzione, con gli impegni internazionali
dell'Italia e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e
del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi, nonché quando manchino adeguate garanzie
sulla definitiva destinazione dei materiali.
6. L'esportazione ed il transito di materiali di armamento sono altresì vietati:
a) verso i Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi dell'articolo 51 della Carta
delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia o le diverse
deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottare previo parere delle Camere;
b) verso Paesi la cui politica contrasti con i principi dell'articolo 11 della Costituzione;
c) verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture
belliche da parte delle Nazioni Unite o dell'Unione europea (UE);
d) verso i Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in
materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell'UE o del
Consiglio d'Europa;
e) verso i Paesi che, ricevendo dall'Italia aiuti ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, destinino
al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del paese; verso tali Paesi è
sospesa la erogazione di aiuti ai sensi della stessa legge, ad eccezione degli aiuti alle popolazioni
nei casi di disastri e calamità naturali.
7. Sono vietate la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione ed il transito di armi biologiche, chimiche
e nucleari, nonché la ricerca preordinata alla loro produzione o la cessione della relativa tecnologia. Il
divieto si applica anche agli strumenti e alle tecnologie specificamente progettate per la costruzione
delle suddette armi nonché a quelle idonee alla manipolazione dell'uomo e della biosfera a fini
militari.
8. Le importazioni definitive o temporanee di materiale di armamento sono vietate, ad eccezione:
a) delle importazioni effettuate direttamente dall'Amministrazione dello Stato o per conto di questa
per la realizzazione dei programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate e di
polizia, che possono essere consentite direttamente dalle dogane;
b) delle importazioni effettuate da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui
all'articolo 3, previa autorizzazione di cui all'articolo 13;
c) delle importazioni temporanee, effettuate da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di
cui all'articolo 3, per la revisione dei materiali d'armamento in precedenza esportati;
d) delle importazioni effettuate dagli enti pubblici, nell'ambito delle rispettive competenze, in
relazione all'esercizio di attività di carattere storico o culturale, previe le autorizzazioni di polizia
previste dall'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110;
e) delle importazioni temporanee effettuate da imprese straniere per la partecipazione a fiere
campionarie, mostre ed attività dimostrative, previa autorizzazione del Ministero dell'interno
rilasciata a seguito di nulla osta del Ministero della difesa.
9. Sono escluse dalla disciplina della presente legge:
a) le esportazioni temporanee effettuate direttamente o per conto dell'Amministrazione dello Stato
per la realizzazione di propri programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate e
di polizia;
b) le esportazioni o concessioni dirette da Stato a Stato,, a fini di assistenza militare, in base ad
accordi internazionali;
c) il transito di materiali di armamento e di equipaggiamento per i bisogni di forze dei Paesi alleati,
secondo la definizione della Convenzione sullo statuto delle Forze della NATO, purché non siano
invocate a qualsiasi titolo deroghe agli articoli VI, XI, XII, XIII e XIV della Convenzione tra gli
Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico, ratificata con legge 30 novembre 1955, n. 1335.
10. Le esportazioni temporanee di cui al comma 9, lettera a), sono comunque vietate verso i Paesi di cui
al comma 6 del presente articolo.
11. Sono escluse altresì dalla disciplina della presente legge le armi sportive e da caccia e relative
munizioni; le cartucce per uso industriale e gli artifizi luminosi e fumogeni; le armi e munizioni
comuni da sparo di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché le armi corte da sparo
purché non automatiche; le riproduzioni di armi antiche e gli esplosivi diversi da quelli ad uso
militare.
Art. 2. Materiali di armamento.
1. Ai fini della presente legge, sono materiali di armamento quei materiali che, per requisiti o
caratteristiche, tecnico-costruttive e di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un
prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia.
2. I materiali di armamento di cui al comma 1 sono classificati nelle seguenti categorie:
a) armi nucleari, biologiche e chimiche;
b) armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;
c) armi ed armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento come specificato
nell'elenco di cui al comma 3;
d) bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri;
e) carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare;
f) navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;
g) aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;
h) polveri, esplosivi, propellenti, ad eccezione di quelli destinati alle armi di cui al comma 11
dell'articolo 1;
i) sistemi o apparati elettronici, elettro-ottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare;
l) materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare;
m) materiali specifici per l'addestramento militare;
n) macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo
delle armi e delle munizioni;
o) equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare.
3. L'elenco dei materiali di armamento, da comprendere nelle categorie di cui al comma 2 è approvato
con decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, delle
finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio
con l'estero, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'individuazione di nuove categorie e l'aggiornamento dell'elenco dei materiali di armamento sono
disposti con decreto da adottarsi nelle forme su indicate, avuto riguardo alla evoluzione della
produzione industriale, a quella tecnologica, nonché agli accordi internazionali cui l'Italia aderisce.
4. Ai fini della presente legge sono considerati materiali di armamento:
a) ai soli fini dell'esportazione, le parti di ricambio e quei componenti specifici dei materiali di cui al
comma 2, identificati nell'elenco di cui al comma 3;
b) limitatamente alle operazioni di esportazione e transito, i disegni, gli schemi ed ogni tipo ulteriore
di documentazione e d'informazione necessari alla fabbricazione, utilizzo e manutenzione dei
materiali di cui al comma 2.
5. La presente legge si applica anche alla concessione di licenze per la fabbricazione fuori del territorio
nazionale dei materiali di cui al comma 2 e alla lettera a) del comma 4.
6. La prestazione di servizi per l'addestramento e per la manutenzione, da effettuarsi in Italia o
all'estero, quando non sia già stata autorizzata contestualmente al trasferimento di materiali di
armamento, è soggetta esclusivamente al nulla osta del Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli
affari esteri e dell'interno, purché costituisca prosecuzione di un rapporto legittimamente autorizzato.
7. La trasformazione o l'adattamento di mezzi e materiali per uso civile forniti dal nostro Paese o di
proprietà del committente, sia in Italia sia all'estero, che comportino, per l'intervento di imprese
italiane, variazioni operative a fini bellici del mezzo o del materiale, sono autorizzati secondo le
disposizioni della presente legge.
Art. 3. Registro nazionale delle imprese.
1. Presso il Ministero della difesa, ufficio del Segretario generale - Direttore nazionale degli armamenti,
è istituito il registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel, settore della
progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque
connesse di materiale di armamento, precisate e suddivise secondo le funzioni per le quali l'iscrizione
può essere accettata. Copie di tale registro nazionale e dei suoi aggiornamenti sono trasmesse, per i
fini della presente legge, ai Ministeri degli affari esteri, dell'interno, delle finanze, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.
2. Solo agli iscritti al registro nazionale possono essere rilasciate le autorizzazioni ad iniziare trattative
contrattuali e ad effettuare operazioni di esportazione, importazione, transito di materiale di
armamento.
3. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 tiene luogo dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma
secondo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, fermi restando i requisiti indicati all'articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110.
4. Le domande di iscrizione al registro nazionale, corredate della documentazione necessaria a
comprovare l'esistenza dei requisiti richiesti, secondo le modalità che saranno prescritte con decreto
del Ministro della difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero,
devono essere presentate dalle imprese che vi abbiano interesse purché in possesso dei seguenti
requisiti soggettivi:
a) per le imprese individuali e per le società di persone, la cittadinanza italiana dell'imprenditore o del
legale rappresentante, ovvero la residenza in Italia dei suddetti, purché cittadini di Paesi legati
all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria;
b) per le società di capitali, purché legalmente costituite in Italia ed ivi esercitanti attività concernenti
materiali soggetti al controllo della presente legge, la residenza in Italia dei soggetti titolari dei
poteri di rappresentanza ai fini della presente legge, purché cittadini italiani o di Paesi legati
all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria.
5. Possono essere altresì iscritti al registro nazionale i consorzi di imprese costituiti con la partecipazione
di una o più imprese iscritte al registro nazionale purché nessuna delle imprese partecipanti versi
nelle condizioni ostative di cui ai commi 8, 9, 10, 11 e 12, sempreché il legale rappresentante del
consorzio abbia i requisiti soggettivi di cui al comma 4, lettera b).
6. Sono inoltre iscritti d'ufficio al registro nazionale i consorzi industriali promossi a seguito di specifiche
intese intergovernative o comunque autorizzati dai competenti organi dello Stato italiano.
7. Gli iscritti al registro nazionale devono Comunicare al Ministero della difesa ogni variazione dei
soggetti di cui al comma 4, lettere a) e b), e al comma 5, il trasferimento della sede, la istituzione di
nuove sedi, la trasformazione o l'estinzione dell'impresa.
8. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese dichiarate fallite.
9. Si applicano le norme di sospensione, decadenza e non iscrivibilità stabilite dalla legge 31 maggio
1965, n. 575, nonché dall'articolo 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
10. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese i cui rappresentanti indicati al
comma 4, lettere a) e b), siano stati definitivamente riconosciuti come appartenuti o appartenenti ad
associazioni segrete ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, o siano state
condannate ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, della legge
18 aprile 1975, n. 110, nonché della presente legge.
11. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese i cui legali rappresentanti siano
stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati di commercio illegale di materiali di
armamento.
12. Non sono iscrivibili o, se iscritte, sono sospese dalla iscrizione le imprese che, in violazione del divieto
di cui all'articolo 22, assumano con le funzioni ivi elencate, ex dipendenti delle amministrazioni dello
Stato prima di tre anni dalla cessazione del loro servizio attivo.
13. Il verificarsi delle condizioni di cui ai precedenti commi 8, 9, 10 e 11 determina la sospensione o la
cancellazione dal registro nazionale, disposta con decreto del Ministro della difesa, da comunicare al
Ministeri di cui al comma 1.
14. Qualora venga rimosso l'impedimento alla iscrizione l'impresa potrà ottenere l'iscrizione stessa o, se
cancellata, la reiscrizione nel registro nazionale.
15. In pendenza dell'accertamento definitivo degli impedimenti di cui ai commi 8, 9, 10, 11 e 12 l'impresa
o il consorzio potranno esercitare le normali attività nei limiti delle autorizzazioni concesse e in corso
di validità, ad eccezione di quelle oggetto di contestazione. Ad essi non potranno essere rilasciate
nuove autorizzazioni.
Art. 4. Iscrizione al registro nazionale delle imprese.
1. Le modalità per l'iscrizione al registro sono definite con decreto del Ministro della difesa, emanato ai
sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Per la tenuta del registro nazionale di cui all'articolo 3 è costituita presso il Ministero della difesa una
commissione presieduta da un magistrato del Consiglio di Stato, e composta da un rappresentante
del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero delle finanze, del Ministero
della difesa, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del
commercio con l'estero.
3. Spetta alla commissione:
a) deliberare sulla base dei requisiti di cui al comma 4 dell'articolo 3 in merito alla iscrizione o
reiscrizione al registro;
b) provvedere alla revisione triennale del registro;
c) fare rapporto all'autorità giudiziaria ai fini dell'applicazione delle sanzioni per illeciti relativi al
registro;
d) formulare un parere al Ministro per la cancellazione e la sospensione dal registro.
4. Il funzionamento della commissione è disciplinato con decreto del Ministro della difesa, emanato ai
sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
5. Agli oneri relativi al funzionamento della commissione si provvede a carico degli ordinari stanziamenti
dello stato di previsione del Ministero della difesa.
Art. 5. Relazione al Parlamento.
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce al Parlamento con propria relazione entro il 31 marzo
di ciascun anno in ordine alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno
precedente, anche con riguardo alle operazioni svolte nel quadro di programmi intergovernativi o a
seguito di concessione di licenza globale di progetto o in relazione ad essi.
2. I Ministri degli affari esteri, dell'interno della difesa, delle finanze, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero, per quanto di rispettiva
competenza, riferiscono annualmente sulle attività di cui alla presente legge al Presidente del
Consiglio dei ministri il quale allega tali relazioni alla relazione al Parlamento di cui al comma 1.
3. La relazione di cui al comma 1 dovrà contenere indicazioni analitiche - per tipi, quantità e valori
monetari - degli oggetti concernenti le operazioni contrattualmente definite indicandone gli stati di
avanzamento annuali sulle esportazioni, importazioni e transiti di materiali di armamento e sulle
esportazioni di servizi oggetto dei controlli e delle autorizzazioni previste dalla presente legge. La
relazione dovrà contenere inoltre la lista dei Paesi indicati nelle autorizzazioni definitive, l'elenco delle
revoche delle autorizzazioni stesse per violazione della clausola di destinazione finale e dei divieti di
cui agli articoli 1 e 15 nonché l'elenco delle iscrizioni, sospensioni o cancellazioni nel registro
nazionale di cui all'articolo 3. “La relazione deve contenere infine l'elenco dei programmi sottoposti a
licenza globale di progetto con l'indicazione dei paesi e delle imprese italiane partecipanti, nonché le
autorizzazioni concesse dai paesi partners relative a programmi a partecipazione italiana e sottoposti
al regime della licenza globale di progetto.”
3-bis. I titolari di licenza globale di progetto forniscono annualmente al Ministero degli affari esteri una
relazione analitica sulle attività espletate sulla base della licenza ottenuta, corredata dai dati su
tutte le operazioni effettuate. Tale documentazione è parte integrante della relazione di cui al
comma 1.”
Capo II : ORGANISMI DI COORDINAMENTO E CONTROLLO
Art. 6. Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa.
(1) Il CISD è stato soppresso dall'art. 1, l. 24 dicembre 1993, n.537.
Art. 7. Comitato consultivo.
1. E’ istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato consultivo per l'esportazione,
l'importazione ed il transito di materiali di armamento. Detto Comitato esprime pareri al Ministro degli
affari esteri ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 13.
2. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro degli affari esteri ed è composto da un
rappresentante del Ministero degli affari esteri, di grado non inferiore a ministro plenipotenziario, che
lo presiede, da due rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa e del commercio con l'estero,
e da un rappresentante dei Ministeri delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
delle partecipazioni statali e dell'ambiente. Nello stesso decreto vengono nominati i supplenti di tutti i
componenti effettivi. Le funzioni di segretario sono assolte da un funzionario del Ministero degli affari
esteri.
3. Il Comitato si avvale della consulenza tecnica di due esperti nominati dal Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali e
può avvalersi inoltre della consulenza tecnica di altri esperti designati di volta in volta dal presidente
del Comitato stesso sentito il parere dei membri.
4. Il Comitato è validamente costituito con la presenza di due terzi dei suoi componenti.
5. Il Comitato è rinnovato ogni tre anni ed i componenti possono essere confermati per una volta sola.
Art. 8. Ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento.
1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è costituito presso la Presidenza
del Consiglio ufficio con il compito di fornire al CISD pareri, informazioni e proposte - nel quadro degli
indirizzi generali delle politiche di scambio nel settore della difesa adottati dal Parlamento e dal
Governo - relative alla produzione nazionale dei materiali di armamento, sui problemi e sulle
prospettive di questo settore produttivo in relazione alla evoluzione degli accordi internazionali.
2. L'Ufficio contribuisce anche allo studio e alla individuazione di ipotesi di conversione delle imprese. In
particolare identifica le possibilità di utilizzazione per usi non militari di materiali derivati da quelli di
cui all'articolo 2, ai fini di tutela dell'ambiente, protezione civile, sanità, agricoltura, scientifici e di
ricerca, energetici, nonché di altre applicazioni nel campo civile.
3. L'Ufficio è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Esso si avvale del contributo di esperti indicati
dalle organizzazioni sindacali e dagli imprenditori.
Capo III : AUTORIZZAZIONE ALLE TRATTATIVE
Art. 9. Disciplina delle trattative contrattuali.
1. I soggetti iscritti al registro di cui all'articolo 3 devono comunicare al Ministro degli affari esteri e al
Ministro della difesa l'inizio di trattative contrattuali per l'esportazione, l'importazione e il transito di
materiale d'armamento.
2. Entro 60 giorni il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro della difesa, può vietare la
prosecuzione della trattativa.
3. Il Ministro può disporre altresì condizioni o limitazioni alle attività medesime, tenuto conto dei principi
della presente legge e degli indirizzi di cui all'articolo 1, nonché di motivi d'interesse nazionale.
4. L'inizio delle trattative contrattuali ai fini delle operazioni di esportazione, importazione e transito dei
materiali di armamento da e verso Paesi NATO e UE ovvero delle operazioni contemplate da apposite
intese intergovernative, deve essere comunicato al Ministero della difesa che, entro 30 giorni dalla
ricezione della comunicazione, ha facoltà di disporre condizioni o limitazioni alla conclusione delle
trattative stesse.
5. Sono soggette al solo nulla osta del Ministro della difesa importazioni ed esportazioni:
a) di ricambi, componenti e servizi per la manutenzione e riparazione di materiali già oggetto di
contratti autorizzati, ma nei quali tali specifiche previsioni non erano contenute o siano scadute;
b) di materiali già regolarmente esportati e che debbano essere reimportati o riesportati
temporaneamente, anche in altri Paesi, per riparazioni o manutenzione;
c) di materiali importati, ed eventualmente anche esportati, e che debbano essere restituiti ai
costruttori per difetti, inidoneità e simili;
d) di attrezzature da inviare in temporanea esportazione o importazione per installazione, messa a
punto, prove e collaudo di materiali già autorizzati alla importazione od esportazione, ma senza
che gli atti relativi avessero contenuto tali specifiche previsioni; e) di materiali di armamento a
fini di esibizioni, mostre e dimostrazioni tecniche; dei relativi manuali e descrizioni tecniche e di
ogni altro ausilio predisposto per la presentazione dei materiali stessi, nonché di campionature
per la partecipazione a gare, appalti e prove di valutazione.
6. I Ministri degli affari esteri e della difesa per le attività di cui al presente articolo possono avvalersi del
Comitato di cui all'articolo 7.
7. L'eventuale rifiuto di una autorizzazione, nonché eventuali condizioni e limitazioni, dovranno essere
motivati e comunicati all'impresa interessata.
7-bis. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le operazioni svolte nel quadro di programmi
congiunti intergovernativi di cui all'articolo 13, comma 1.
Art. 10. Effetti e durata dell'autorizzazione alle trattative.
1. L'autorizzazione ad iniziare le trattative contrattuali di cui all'articolo 9 non conferisce all'impresa il
diritto di ottenere le successive autorizzazioni di cui all'articolo 13 e può essere soggetta a limitazioni
o condizioni. Essa ha una durata di tre anni e può essere rinnovata in relazione all'andamento delle
trattative.
2. L'autorizzazione è soggetta a sospensione o revoca ai sensi del successivo articolo 15.
Capo IV : AUTORIZZAZIONE ALL'IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE E TRANSITO
Art. 11. Domanda di autorizzazione.
1. Per i materiali assoggettati alle disposizioni della presente legge la domanda di autorizzazione per
l'esportazione, l'importazione, le cessioni di licenza e il transito, deve essere presentata al Ministero
degli affari esteri che ne dà notizia al Ministero del commercio con l'estero. Tale domanda dovrà
essere sottoscritta dal legale rappresentante o da suo delegato allo scopo designato.
2. Nella domanda devono essere indicati:
a) tipo e quantità del materiale di armamento, oggetto dell'operazione. Se trattasi di parti di
ricambio dovranno essere indicati i tipi di materiali identificati ai quali esse appartengono;
b) l'ammontare del contratto e l'indicazione dei termini finali di consegna, anche frazionata, previsti
dal contratto medesimo, nonché le condizioni per la disponibilità alla consegna di ricambi, per la
prestazione di servizi di manutenzione o per la cessione di altri servizi di assistenza;
c) l'ammontare di eventuali compensi di intermediazione nonché la dichiarazione di cui agli articoli
12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454;
d) il Paese di destinazione finale del materiale ovvero eventuali Paesi, enti, imprese e soggetti di
destinazione intermedia o finale ai sensi del comma 3, lettera c);
e) l'identificazione del destinatario (autorità governativa, ente pubblico o impresa autorizzata);
f) eventuali obblighi economici verso lo Stato per diritti di proprietà e di brevetto e simili;
g) eventuali impegni per compensazioni industriali;
h) eventuali affidamenti da parte di Amministrazioni dello Stato per la esecuzione della operazione
pattuita.
3. Alla domanda di autorizzazione all'esportazione devono essere acclusi:
a) copia dell'autorizzazione a trattare o del nulla osta, ove previsti;
b) copia del contratto o del subcontratto di fornitura o acquisto o trasporto per la parte inerente alle
condizioni commerciali e finanziarie dell'operazione; se il contratto è scritto in lingua straniera, la
copia deve essere corredata dalla traduzione in lingua italiana;
c) 1) un certificato d'importazione rilasciato dalle autorità governative del Paese destinatario, per i
Paesi che partecipano con l'Italia ad accordi di controllo reciproco sulle esportazioni di materiali di
armamento; 2) per tutti gli altri Paesi, un “certificato di uso finale” rilasciato dalle autorità
governative del Paese destinatario, attestante che il materiale viene importato per proprio uso e
che non verrà riesportato senza la preventiva autorizzazione delle autorità italiane preposte a tale
compito.
4. Il certificato di uso finale deve essere autenticato dalle autorità diplomatiche o consolari italiane
accreditate presso il Paese che lo ha rilasciato.
5. La documentazione di cui al presente articolo non è richiesta per le operazioni previste all'articolo 9,
commi 4 e 5.
5-bis. Alla domanda di licenza globale di progetto di cui all'articolo 13, comma 1, deve essere acclusa
copia dell'autorizzazione a trattare, fatta eccezione per i programmi di cui all'articolo 9, comma 7-
bis, e devono essere indicati:
a) la descrizione del programma congiunto con indicazione del tipo di materiale di armamento
che si prevede di produrre;
b) le imprese dei Paesi di destinazione o di provenienza del materiale ove già individuate
nell'ambito del programma congiunto. Laddove esse non siano ancora individuate, la loro
identificazione successiva va comunicata al Ministero degli affari esteri entro novanta giorni
dall'individuazione;
c) l'identificazione dei destinatari (autorità governative, enti pubblici o privati autorizzati)
nell'ambito del programma congiunto. Tale identificazione non è richiesta per le operazioni
previste dall'articolo 9 commi 4 e 5 della legge 9 luglio 1990, n. 185.
Art. 12. Attività istruttoria.
1. Il Ministero degli affari esteri effettua l'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 13.
A tal fine accertata la completezza della documentazione prodotta, la trasmette al Comitato di cui
all'articolo 7, salvo i casi previsti all'articolo 9, commi 4 e 5.
2. Il Comitato, accertata la coerenza delle finalità dichiarate dell'operazione con le norme della presente
legge nonché con le direttive formulate dal CISD ai sensi dell'articolo 6, esprime il proprio parere al
Ministro degli affari esteri.
3. Il Ministro degli affari esteri, per operazioni che ritiene di particolare rilevanza politica può richiedere
un ulteriore esame da parte del CISD.
Art. 13. Autorizzazione.
1. Il Ministro degli affari esteri, sentito il Comitato di cui all'articolo 7, autorizza, di concerto con il
Ministro delle finanze, l'esportazione e l'importazione, definitive o temporanee, ed il transito dei
materiali di armamento, nonché la cessione all'estero delle licenze industriali di produzione dello
stesso materiale e la riesportazione da parte dei Paesi importatori. L'eventuale rifiuto
dell'autorizzazione dovrà essere motivato. L'autorizzazione può assumere anche la forma di licenza
globale di progetto, rilasciata a singolo operatore, quando riguarda esportazioni, importazioni o
transiti di materiali di armamento da effettuare nel quadro di programmi congiunti intergovernativi o
industriali di ricerca, sviluppo, produzione di materiali di armamento svolti con imprese di Paesi
membri dell'UE o della NATO con i quali l'Italia abbia sottoscritto specifici accordi che garantiscano, in
materia di trasferimento e di esportazione di materiali di armamento, il controllo delle operazioni
secondo i principi ispiratori della presente legge. Tali accordi devono inoltre prevedere disposizioni
analoghe a quelle di cui all'articolo 13 dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica
federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito
della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le
attività dell'industria europea per la difesa, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000. Con la stessa
licenza globale di progetto può, inoltre, essere autorizzata la fornitura di materiali di armamento,
sviluppati o prodotti sulla base di programmi congiunti, ai suddetti Paesi per uso militare nazionale.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministro degli affari esteri senza il previo parere del
Comitato di cui all'articolo 7 per le operazioni:
a) previste dall'articolo 9, comma 4;
b) che hanno avuto il nulla osta alle trattative contrattuali di cui all'articolo 9, comma 5.
3. Della autorizzazione va data notizia alle Amministrazioni interessate.
4. (Omissis) (1).
(1) Comma abrogato dall'art. 13, d.p.r. 20 aprile 1994, n. 373.
5. L'autorizzazione non può essere rilasciata in caso di domande incomplete ovvero mancanti della
documentazione di cui all'articolo 11, comma 2 e comma 3. A tali fini il Ministero degli affari esteri
richiede all'interessato gli elementi o la documentazione riscontrati carenti o incompleti rispetto a
quanto previsto dalla presente legge.
6. Per l'ottenimento delle autorizzazioni per le operazioni di esportazione di componenti specifici e parti
di ricambio di materiali di armamento, deve essere prodotto il certificato di importazione, rilasciato
dalle autorità governative del Paese primo importatore ad una propria impresa, sempre che questa
sia debitamente autorizzata dal proprio governo a produrre e commercializzare materiali di
armamento, salva la facoltà di richiedere per quei Paesi che non rilasciano un certificato di
importazione, il certificato di uso finale o documentazione equipollente.
Art. 14. Termine per le operazioni.
1. Le operazioni previste nella presente legge debbono essere effettuate entro i termini indicati nelle
relative autorizzazioni. I termini possono essere prorogati per periodi non superiori a 24 mesi, su
motivata domanda da presentare non oltre la scadenza, dal Ministro degli affari esteri sentito il
comitato di cui all'articolo 7 ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 9, commi 4 e 5, ovvero in caso
di licenza globale di progetto.
2. Copia delle autorizzazioni e delle proroghe immediatamente inviata alle Amministrazioni
rappresentate nel Comitato di cui all'articolo 7.
3. L'autorizzazione, fatta eccezione per la licenza globale di progetto che è rilasciata per un periodo
massimo di tre anni ed è prorogabile, non può essere rilasciata per un periodo di validità inferiore a
quello previsto per l'esecuzione del contratto, eventualmente prorogabile in relazione all'effettivo
andamento delle consegne e delle restanti operazioni contrattuali. Nel caso in cui non siano previsti
termini di esecuzione del contratto, l'autorizzazione dovrà avere una validità di almeno 18 mesi
eventualmente prorogabile.
Art. 15. Sospensione o revoca delle autorizzazioni.
1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 9 e all'articolo 13 sono soggette a sospensione o revoca quando
vengano a cessare le condizioni prescritte per il rilascio.
2. La sospensione o revoca delle autorizzazioni di cui all'articolo 9 sono disposte con decreto del Ministro
della difesa d'intesa con il Ministro degli affari esteri.
3. La sospensione o revoca delle autorizzazioni di cui all'articolo 13 sono disposte con decreto del
Ministro degli affari esteri sentito il CISD.
4. Le decisioni di cui ai commi 2 e 3 vengono comunicate al Comitato consultivo di cui all'articolo 7.
5. La copertura assicurativa prevista dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, è estesa ai casi di revoca,
sospensione o mancata proroga dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 non imputabili alla volontà
dell'operatore.
6. La revoca o la sospensione delle autorizzazioni di cui all'articolo 13, o il loro mancato rinnovo o
proroga nel corso della esecuzione di un contratto, si devono intendere, ai sensi dell'articolo 14,
numero 6, della legge 24 maggio 1977, n. 227, come cause non dipendenti da inadempienze
contrattuali dell'operatore nazionale agli effetti dell'escussione di fidejussioni e della mancata o
ritardata restituzione di cauzioni, depositi o anticipazioni prestati o costituiti per i motivi indicati alla
lettera m) dell'articolo 15 della suddetta legge.
7. In casi eccezionali il CISD può temporaneamente vietare l'esportazione anche delle armi di cui
all'articolo 1, comma 11, verso quei Paesi, di cui fornirà elenco al Ministero degli affari esteri, per i
quali avrà ritenuto opportuno adottare misure cautelative.
8. Il divieto sarà rimosso dallo stesso CISD solo quando saranno cessate le cause che lo hanno
determinato (1).
(1) Il CISD è stato soppresso dall'art. 1, l. 24 dicembre 1993, n. 537.
Art. 16. Transito e introduzione nel territorio dello Stato dei materiali di armamento soggetti
alle disposizioni di pubblica sicurezza.
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai casi di attraversamento nel territorio dello
Stato dei materiali di armamento di cui all'articolo 2, oggetto di transazioni commerciali all'estero da
parte di non residenti.
2. In tali casi, nonché in ogni altro caso di introduzione nel territorio dello Stato dei materiali di
armamento di cui al comma 1 che non debbono varcare a qualsiasi titolo la linea doganale e che sono
destinati ad altri paesi, si applicano, sempreché i materiali stessi siano iscritti a manifesto,
esclusivamente le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'articolo 28 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e dell'articolo 40 del relativo
regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
3. Tali disposizioni, con esclusione dell'articolo 40 del regolamento succitato, si applicano altresì per le
armi che facciano parte delle dotazioni di bordo risultanti dai documenti ufficiali.
4. Il prefetto può negare l'autorizzazione per l'introduzione nel territorio dello Stato dei materiali e delle
armi suddetti per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza dandone tempestiva notizia ai
Ministeri degli affari esteri e della difesa, ovvero, sentiti i Ministeri predetti, per ragioni inerenti alla
sicurezza dello Stato.
Capo V : OBBLIGHI DELLE IMPRESE
Art. 17. Contributo per l'iscrizione nel registro nazionale.
1. Per l'iscrizione nel registro nazionale di cui all'articolo 3 gli interessati sono tenuti a versare un
contributo annuo nella misura e secondo le modalità stabilite con. decreto del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il
contributo si riferisce.
Art. 18. Lista dei materiali.
1. Le imprese esportatrici dei materiali di armamento indicati nella presente legge, entro 120 giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 3, sono tenute a depositare
presso la commissione di cui all'articolo 4 la lista dei materiali di armamento oggetto di esportazione
con l'indicazione, per ognuno di essi, dell'eventuale classifica di segretezza precedentemente apposta
dal Ministero della difesa. Allo stesso Ministero sono altresì comunicati, con gli stessi criteri, gli
eventuali aggiornamenti della lista.
Art. 19. Comunicazioni relative a vettori e spedizionieri.
1. Per le operazioni che prevedono a carico dell'esportatore la spedizione e la consegna a destino del
materiale di armamento è fatto obbligo agli esportatori di acquisire da vettori e spedizionieri ogni
utile indicazione sulle modalità di trasporto e sull'itinerario relativo, nonché sulle eventuali variazioni
che siano intervenute in corso di trasporto. I relativi documenti dovranno essere conservati agli atti
dell'esportatore per il termine di dieci anni.
2. Per le operazioni che prevedono la consegna “franco fabbrica” o ”franco punto di partenza”, gli
esportatori sono obbligati a comunicare contestualmente alle Amministrazioni degli affari esteri, della
difesa, dell'interno e delle finanze, la data e le modalità della consegna fornendo ogni utile indicazione
sullo spedizioniere o vettore incaricato dell'operazione.
3. Tale comunicazione dovrà essere effettuata, da parte del legale rappresentante o da suo delegato,
preventivamente e comunque non oltre il termine di tre giorni dalla data della ricezione del relativo
avviso di ritiro da parte del destinatario o del vettore da questi incaricato.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle esportazioni effettuate per conto
dell'Amministrazione dello Stato.
Art. 20. Utilizzo delle autorizzazioni.
1. L'impresa autorizzata all'esportazione o al transito di materiali di armamento è tenuta, ad eccezione
delle operazioni effettuate per conto dello Stato ovvero in caso di licenza globale di progetto:
a) a comunicare tempestivamente al Ministero degli affari esteri la conclusione, anche se parziale,
delle operazioni autorizzate;
b) ad inviare entro 180 giorni dalla conclusione delle operazioni di cui alla lettera a) al Ministero
degli affari esteri: il formulario di verifica ovvero la bolletta doganale di entrata nel Paese di
destinazione finale ovvero la documentazione di presa in consegna da parte dell'ente importatore,
ovvero documentazione equipollente rilasciata dall'autorità governativa locale.
2. La proroga di ulteriori 90 giorni può essere concessa dal Ministro degli affari esteri, previo parere del
Comitato consultivo di cui all'articolo 7, sulla base di motivata e documentata richiesta dell'operatore,
da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza del termine originario.
3. Nel caso in cui l'esportatore italiano dichiari l'impossibilità per giustificati motivi di ottenere dalle
autorità estere la documentazione di cui al comma 1, lettera b), il Comitato di cui all'articolo 7
esprime parere in ordine ai motivi di giustificazione addotti. Fino a che il Comitato di cui all'articolo 7
non esprimerà parere in merito ai motivi di giustificazione addotti, non potranno essere accordate
proroghe all'autorizzazione.
4. In caso di ritardata presentazione della documentazione di cui al comma 1 e sinché il ritardo perduri,
salvo il caso di giustificazione di cui al comma 3, non possono essere accordate proroghe alle
autorizzazioni cui si riferisce la commissione.
4-bis. In caso di spedizione in utilizzo di licenza globale di progetto, l'impresa è tenuta a conservare per
cinque anni la documentazione relativa ai materiali forniti, utile ad attestare l'arrivo a destinazione
dei materiali stessi. Ai fini della presente legge tale documentazione dovrà essere esibita su
richiesta del Ministero degli affari esteri.
Art. 21. Seminari, soggiorni di studio e visite.
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della difesa, su richiesta dell'impresa
interessata, può autorizzare seminari, soggiorni di studio e visite di cittadini italiani e stranieri in Italia
che abbiano ad oggetto materie attinenti a prodotti coperti da classifica di segretezza.
Art. 22. Divieti a conferire cariche.
1. I dipendenti pubblici civili e militari, preposti a qualsiasi titolo all'esercizio di funzioni amministrative
connesse all'applicazione della presente legge nei due anni precedenti alla cessazione del rapporto di
pubblico impiego non possono, per un periodo di tre anni successivo alla cessazione del rapporto
stesso, a qualunque causa dovuta, far parte di consigli di amministrazione, assumere cariche di
presidente, vice presidente, amministratore delegato, consigliere delegato, amministratore unico, e
direttore generale nonché assumere incarichi di consulenza, fatti salvi quelli di carattere
specificamente tecnico-operativo, relativi a progettazioni o collaudi, in imprese operanti nel settore
degli armamenti.
2. Le imprese che violano la disposizione del comma 1 sono sospese per due anni dal registro nazionale
di cui all'articolo 3.
Capo VI : SANZIONI
Art. 23. Falsità nella documentazione.
1. Chiunque, in una documentazione prodotta ai sensi della presente legge, fornisce con dolo indicazioni
non veritiere, inerenti al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 13 o per il relativo rinnovo, è
punito, nel caso abbia conseguito l'autorizzazione, con la reclusione da 2 a 6 anni ovvero con la multa
da un decimo a tre decimi del valore del contratto.
2. Se le indicazioni non veritiere sono determinanti per l'ottenimento della iscrizione nel registro
nazionale di cui all'articolo 3, ovvero del nulla osta previsto dall'articolo 9, comma 5, si applica, salvo
che il caso non costituisca reato più grave, la pena della multa da 50 a 300 milioni di lire.
Art. 24. Inosservanza delle prescrizioni amministrative.
1. Chiunque effettui esportazioni o transito di materiali di armamento in violazione delle condizioni di
consegna alla destinazione indicata nella richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 13, salvo che il
fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni, ovvero con la multa da
due a cinque decimi del valore dei contratti.
Art. 25. Mancanza dell'autorizzazione.
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, colui che senza l'autorizzazione di cui all'articolo 13
effettua esportazione, importazione o transito di materiali di armamento, contemplati nei decreti di
cui all'articolo 2, comma 3, è punito con la reclusione da tre a dodici anni ovvero con la multa da 50 a
500 milioni.
2. Chiunque ponga in essere trattative in violazione di quanto disposto all'articolo 9, è punito con la
reclusione fino a quattro anni ovvero con la multa da 50 a 500 milioni.
3. Sono confiscati quei materiali di armamento che, individuati dagli organi preposti come destinati
all'esportazione, non risultino accompagnati dalle prescritte autorizzazioni.
Art. 26. Obbligo di comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria
1. L'autorità giudiziaria che procede per i reati previsti dagli articoli 23, 24 e 25 ne dà comunicazione
immediata al Ministro degli affari esteri e al Ministro della difesa ai fini dell'adozione dei
provvedimenti di rispettiva competenza.
Art. 27. Norme sull'attività bancaria.
1. Tutte le transazioni bancarie in materia di esportazione, importazione e transito di materiali di
armamento, come definiti dall'articolo 2, vanno notificati al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
2. Il Ministro del tesoro, entro 30 giorni dalla notifica, deve autorizzare, in base a quanto stabilito dalla
presente legge, lo svolgimento delle operazioni bancarie.
3. La relazione al Parlamento, di cui all'articolo 5, deve contenere un capitolo sull'attività degli istituti di
credito operanti nel territorio italiano nella materia indicata nel comma 1.
Capo VII : DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 28. Disposizioni transitorie.
1. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 2, resta in vigore l'attuale normativa
per il materiale elencato nella “Tabella export” relativamente al materiale di armamento.
2. Fino alla istituzione del registro nazionale di cui all'articolo 3 nonché nel Comitato consultivo di cui
all'articolo 7, non si applicano le disposizioni previste all'articolo 3, comma 2, e resta in vigore la
normativa vigente.
3. Le autorizzazioni in corso all'entrata in vigore della presente legge continuano ad avere validità.
4. Per quanto riguarda le armi e i materiali menzionati nel comma 11 dell'articolo 1 la licenza del
questore, prevista dall'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sostituisce la licenza del Ministro degli affari esteri di concerto
con il Ministro delle finanze. Il Ministro del commercio con l'estero emanerà le relative norme di
attuazione.
Art. 29. Regolamento di esecuzione.
1. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, sarà emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento
contenente le norme di esecuzione.
Art. 30. Distacco di personale.
1. Per lo svolgimento delle attività connesse al rilascio delle autorizzazioni previste dalla presente legge,
nel regolamento d'esecuzione di cui all'articolo 29 saranno emanate, ai sensi degli articoli 56 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, norme per il distacco al
Ministero degli affari esteri di personale di altre amministrazioni.
Art. 31. Disposizioni vigenti e abrogate.
1. Restano in vigore, ove non incompatibili con la presente legge, le disposizioni del regolamento di
esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio
1940, n. 635, e successive modificazioni, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, della legge 14 ottobre
1974, n. 497, della legge 18 aprile 1975, n. 110.
2. (Omissis) (1).
(1) Modifica il paragrafo 6 dell'allegato al r.d. 11 luglio 1941, n. 1161.
3. (Omissis) (2).
(2) Modifica il paragrafo 8 dell'allegato al r.d. 11 luglio 1941, n. 1161.
4. Tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge sono abrogate.