Libertà personale, Libertà, fonte Treccani; Diritti Umani, e contributo da Antonella Marandola
Libertà personale
Da un punto di vista storico, la libertà personale, intesa come libertà negativa di non subire ingerenze altrui sul proprio corpo (c.d. libertà dagli arresti), è la prima e la più importante tra le c.d. libertà civili (Diritti costituzionali), essendo prevista (e tutelata) già nella Magna Charta Libertatum del 1215 (art. 39) e nei documenti costituzionali successivi (Habeas Corpus Act 1679; IV e V Emendamento Cost. U.S.A. 1787; artt. 7 ss. Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino francese 1789; art. 4 Cost. Francia 1814; art. 4 Cost. Francia 1830; art. 7 ss. Cost. Belgio 1831; art. 2 Cost. Francia 1848; art. 138 Cost. Francoforte 1849; art. 114 Cost. Germania 1919; art. 2 Legge fondamentale Germania 1949; artt. 15 e 17 Cost. Spagna 1978; artt. 10 e 31 Cost. Svizzera 1999).
Lo Statuto albertino, al riguardo, parlava di libertà individuale (art. 26), ricomprendendo in essa non solo la libertà personale, ma anche la libertà di circolazione e soggiorno. La Costituzione repubblicana, invece, ha voluto distinguere queste due libertà anche dal punto di vista delle garanzie, disciplinando la libertà personale all’13 Cost. e la libertà di circolazione all’art. 16 Cost. e qualificando come «inviolabile» solo la prima e non la seconda.
Gli studiosi sono divisi sul fatto se l’art. 13 Cost. tuteli la mera libertà fisica, cioè il diritto di disporre della propria persona senza coercizioni fisiche o materiali, o anche la libertà morale, cioè il diritto di disporre liberamente di sé non solo senza coercizioni, ma anche senza quegli obblighi che sottopongano la persona all’altrui potere. Inoltre, è controverso se rientrano nella garanzia costituzionale della libertà personale tutti gli atti che incidono in qualunque modo sulla sfera fisica di un soggetto, ovvero solo quelli che assumono un carattere moralmente o socialmente degradante per chi li subisce: questa seconda tesi esclude dalla garanzia dell’art. 13 Cost., ad esempio, il c.d. frisking, ovvero la ricerca addosso a una persona di armi o di altri oggetti. La giurisprudenza costituzionale è stata oscillante sul punto: in alcuni casi ha fatto propria la concezione della libertà personale come mera libertà fisica e in altri casi ha utilizzato una nozione più ampia di libertà personale. Il problema si è posto soprattutto con riferimento alle c.d. misure di prevenzione, previste nella l. n. 1423/1956 e succ. mod.
Due sono le garanzie che l’art. 13 Cost. pone a tutela di questa libertà: la riserva di legge, in base alla quale soltanto la legge o un atto ad essa equiparato (Decreto-legge e Decreto legislativo) possono stabilire i casi ed i modi attraverso cui si può procedere alla restrizione di questa libertà, e la c.d. riserva di giurisdizione, in base alla quale qualunque restrizione della libertà personale può avvenire solo per atto motivato dell’autorità giudiziaria. Tuttavia, nei casi di necessità e urgenza – quali, ad esempio, l’arresto in flagranza di reato ex artt. 380 e 381 c.p.p. o il fermo di un indiziato di reato ex art. 384 c.p.p. – l’autorità di pubblica sicurezza può procedere a restrizioni della libertà personale anche in assenza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria. In questo frangente, però, è tenuta ad informare entro quarantotto ore dall’avvenuto fermo l’autorità giudiziaria, la quale deve convalidarlo entro le successive quarantotto ore. In mancanza della convalida, i provvedimenti di limitazione della libertà personale si intendono revocati (art. 13, co. 2, Cost.).
L’art. 13 Cost., inoltre, vieta ogni tipo di violenza fisica o morale sulle persone sottoposte a restrizioni della libertà, sancendo l’illegittimità della tortura o, comunque, delle minacce rivolte ai familiari del detenuto (cfr. l’art. 608 c.p. e l’art. 188 c.p.p.), e stabilisce che la legge deve fissare i limiti massimi della carcerazione preventiva (che oggi viene chiamata custodia cautelare).
https://www.treccani.it/enciclopedia/liberta-personale/#:~:text=Da%20un%20punto%20di%20vista,Magna%20Charta%20Libertatum%20del%201215%20(
Tribunale distrettuale di Weimar: “Corona divieto di contatto incostituzionale, lockdown decisione politica catastroficamente sbagliata”
Maurizio Blondet 24 Gennaio 2021
https://www.maurizioblondet.it/tribunale-distrettuale-di-weimar-corona-divieto-di-contatto-incostituzionale-lockdown-decisione-politica-catastroficamente-sbagliata/
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LIBERTÀ
libertà La facoltà di pensare, di operare, di scegliere a proprio talento, in modo autonomo.
DIRITTO
Dal punto di vista giuridico, per l. si intende in linea di massima il diritto di ogni individuo di disporre liberamente della propria persona.
L. personale
Da un punto di vista storico, la l. personale, intesa come libertà negativa di non subire ingerenze altrui sul proprio corpo (c.d. l. dagli arresti), è la prima e la più importante tra le c.d. l. civili (Diritti costituzionali), essendo prevista (e tutelata) già nella Magna Charta Libertatum del 1215 (art. 39) e nei documenti costituzionali successivi (Habeas Corpus Act 1679; IV e V Emendamento Cost. U.S.A. 1787; artt. 7 ss. Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino francese 1789; art. 4 Cost. Francia 1814; art. 4 Cost. Francia 1830; art. 7 ss. Cost. Belgio 1831; art. 2 Cost. Francia 1848; art. 138 Cost. Francoforte 1849; art. 114 Cost. Germania 1919; art. 2 Legge fondamentale Germania 1949; artt. 15 e 17 Cost. Spagna 1978; artt. 10 e 31 Cost. Svizzera 1999).
Lo Statuto albertino, al riguardo, parlava di libertà individuale (art. 26), ricomprendendo in essa non solo la l. personale, ma anche la libertà di circolazione e soggiorno. La Costituzione repubblicana, invece, ha voluto distinguere queste due l. anche dal punto di vista delle garanzie, disciplinando la l. personale all’13 Cost. e la l. di circolazione all’art. 16 Cost. e qualificando come «inviolabile» solo la prima e non la seconda.
https://www.treccani.it/enciclopedia/liberta
Gli studiosi sono divisi sul fatto se l’art. 13 Cost. tuteli la mera l. fisica, cioè il diritto di disporre della propria persona senza coercizioni fisiche o materiali, o anche la l. morale, cioè il diritto di disporre liberamente di sé non solo senza coercizioni, ma anche senza quegli obblighi che sottopongano la persona all’altrui potere. Inoltre, è controverso se rientrano nella garanzia costituzionale della l. personale tutti gli atti che incidono in qualunque modo sulla sfera fisica di un soggetto, ovvero solo quelli che assumono un carattere moralmente o socialmente degradante per chi li subisce: questa seconda tesi esclude dalla garanzia dell’art. 13 Cost., ad esempio, il c.d. frisking, ovvero la ricerca addosso a una persona di armi o di altri oggetti. La giurisprudenza costituzionale è stata oscillante sul punto: in alcuni casi ha fatto propria la concezione della l. personale come mera l. fisica e in altri casi ha utilizzato una nozione più ampia di l. personale. Il problema si è posto soprattutto con riferimento alle c.d. misure di prevenzione, previste nella l. n. 1423/1956 e succ. mod.
Due sono le garanzie che l’art. 13 Cost. pone a tutela di questa l.: la riserva di legge, in base alla quale soltanto la legge o un atto ad essa equiparato (Decreto-legge e Decreto legislativo) possono stabilire i casi ed i modi attraverso cui si può procedere alla restrizione di questa l., e la c.d. riserva di giurisdizione, in base alla quale qualunque restrizione della l. personale può avvenire solo per atto motivato dell’autorità giudiziaria. Tuttavia, nei casi di necessità e urgenza – quali, ad esempio, l’arresto in flagranza di reato ex artt. 380 e 381 c.p.p. o il fermo di un indiziato di reato ex art. 384 c.p.p. – l’autorità di pubblica sicurezza può procedere a restrizioni della l. personale anche in assenza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria. In questo frangente, però, è tenuta ad informare entro quarantotto ore dall’avvenuto fermo l’autorità giudiziaria, la quale deve convalidarlo entro le successive quarantotto ore. In mancanza della convalida, i provvedimenti di limitazione della l. personale si intendono revocati (art. 13, co. 2, Cost.).
L’art. 13 Cost., inoltre, vieta ogni tipo di violenza fisica o morale sulle persone sottoposte a restrizioni della l., sancendo l’illegittimità della tortura o, comunque, delle minacce rivolte ai familiari del detenuto (cfr. l’art. 608 c.p. e l’art. 188 c.p.p.), e stabilisce che la legge deve fissare i limiti massimi della carcerazione preventiva (che oggi viene chiamata custodia cautelare).
Infine, nuove problematiche in tema di l. personale sono sorte a proposito della disciplina dell’immigrazione (d.lgs. n. 286/1998, l. 189/2002, l. n. 94/2009) e, in particolare, dell’istituto del trattenimento degli stranieri in condizione di irregolarità all’interno di Centri di identificazione ed espulsione. In proposito, la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto tale trattenimento riconducibile a una restrizione della l. personale ex art. 13, co. 1, Cost., imponendo, dunque, il sindacato dell’autorità giurisdizionale (oggi, il giudice di pace).
L. domiciliare
La l. di domicilio è strettamente collegata con la l. personale, non soltanto perché il domicilio non è altro che la proiezione spaziale della persona, ma anche perché, al pari di quella personale, la l. di domicilio trova la sua garanzia nei più antichi documenti costituzionali (IV emendamento Cost. U.S.A. 1787; tit. IV, art. 9, Cost. Francia 1791; art. 10 Cost. Belgio 1831; art. 3 Cost. Francia 1848; art. 27 Statuto albertino; art. 140 Cost. Francoforte 1849; art. 115 Cost. Germania 1919; art. 13 Legge fondamentale Germania 1949; art. 18 Cost. Spagna 1978; art. 13 Cost. Svizzera 1999).
Nell’ordinamento italiano, la l. di domicilio è disciplinata all’art. 14 Cost., che lo qualifica come «inviolabile». A questo proposito, sorge il problema se il testo costituzionale si riferisca alla nozione civilistica di domicilio, cioè al luogo dove la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari o dei suoi interessi (art. 43 c.c.) – tale era, ad esempio, la posizione di C. Mortati – oppure a quella penalistica, cioè all’abitazione e ad ogni altro luogo di privata dimora, nonché alle appartenenze di essi (art. 614 c.p.; così, secondo Paladin), ovvero, ancora, a una nozione ancora più estesa, inclusiva di ogni ambito di cui si disponga a titolo privato. Mentre è ormai pacifico che l’art. 14 Cost. non si riferisce alla nozione civilistica di domicilio, perché troppo ristretta, maggiormente controverso è il fatto se il domicilio di cui parla l’art. 14 Cost. sia quello previsto nel c.p. A favore di una nozione più estesa di quella penalistica si è schierata la giurisprudenza costituzionale, che è giunta ad ammettere che ricada nella nozione di domicilio tutelato all’art. 14 Cost. anche, ad esempio, il bagagliaio di un’automobile.
L’art. 14, co. 2, Cost. estende le garanzie previste in tema di l. personale (riserva di legge e riserva di giurisdizione) anche alla l. di domicilio. In virtù di ciò, si è posto il problema della compatibilità dell’art. 14 Cost. con l’art. 41 t.u.l.p.s., che consente agli agenti di polizia di procedere a una perquisizione e a un sequestro nel caso in cui abbiano notizia dell’esistenza in un locale di armi, munizioni e/o materie esplodenti. La Corte costituzionale, con un’interpretazione adeguatrice, ha precisato che deve trattarsi di un caso di necessità e di urgenza e che, comunque, gli agenti devono comunicare il fatto entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria, la quale deve pronunciarsi sulla convalida entro le quarantotto ore successive.
Secondo una consolidata opinione dottrinaria, gli atti limitativi della l. di domicilio possano essere soltanto quelli tassativamente indicati nello stesso art. 14 Cost. (ispezioni, perquisizioni, sequestri), anche se la giurisprudenza costituzionale ha escluso che il riferimento contenuto all’art. 14 Cost. comporti, per ciò stesso, una tipizzazione delle limitazioni della l. di domicilio.
Infine, una deroga alle garanzie previste a tutela dell’inviolabilità del domicilio è contenuta nell’art. 14, co. 3, Cost., che riserva a leggi speciali il compito di disciplinare gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali.
L. religiosa
La l. di religione è una delle l. caratteristiche dello Stato di diritto e trova la sua affermazione nei più importanti documenti costituzionali sin dalla fine del Settecento (I emendamento Cost. U.S.A. 1787; art. 10 Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino francese 1789; art. 5 Cost. Francia 1814; art. 5 Cost. Francia 1830; artt. 14 ss. Cost. Belgio 1831; art. 7 Cost. Francia 1848; artt. 144 ss. Cost. Francoforte 1849; artt. 135 ss. Cost. Germania 1919; art. 4 Legge fondamentale Germania 1949; art. 16 Cost. Spagna 1978; art. 15 Cost. Svizzera 1999), oltre che nelle dichiarazioni internazionali e sovranazionali dei diritti (art. 18 Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 1948; art. 9 C.E.D.U.; art. 18 Patto internazionale sui diritti civili e politici 1966; art. 10 Carta dei diritti fondamentali dell’U.E.). Storicamente, la l. di religione si sviluppa in corrispondenza dell’affermazione del principio di laicità dello Stato: in linea di massima, infatti, l’esistenza di una religione di Stato impedisce un pieno riconoscimento della l. di religione dei singoli, anche se ciò non è sempre vero. Basti pensare, infatti, che nell’esperienza statutaria la l. di religione era garantita in maniera molto ampia, pur essendovi una disposizione come l’art. 1 dello Statuto albertino che dichiarava la religione cattolica come religione di Stato.
Per quanto riguarda la Costituzione repubblicana, le disposizioni costituzionali di riferimento per la tutela della l. di religione sono gli artt. 19 e 20: in base ad essi, viene garantito a tutti (cittadini e stranieri) il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, sia in forma associata che in forma individuale, di farne propaganda e di esercitarne il culto, sia in pubblico che in privato. A questo proposito, ci si è chiesti se queste disposizioni tutelino anche gli agnostici e gli atei: di fronte di un’opinione maggioritaria favorevole, fatta propria anche dalla giurisprudenza costituzionale, ve ne è un’altra contraria, che sottolinea come l’ateismo trovi piuttosto la sua tutela nella l. di coscienza e, in particolare, nell’art. 21 Cost. (Libertà di manifestazione del pensiero). Diretta conseguenza del principio della l. di religione è poi l’art. 20 Cost., che vieta tutte quelle pratiche vessatorie nei confronti degli enti a sostegno delle confessioni organizzate, in quanto finirebbero per costituire degli ostacoli indiretti alla possibilità di professare la fede, celebrare riti e fare proselitismo.
Per quanto riguarda i limiti che incontra la l. di religione, l’art. 19 Cost. fa riferimento al buon costume (generalmente inteso come legato al comune senso del pudore). A questo limite, secondo alcuni, si aggiungerebbe anche il limite generale dell’ordine pubblico.
Un caso particolare di esercizio della l. di religione è quello che riguarda la c.d. obiezione di coscienza, cioè il rifiuto da parte di un individuo di compiere atti prescritti dall’ordinamento giuridico sulla base delle proprie convinzioni (in primis religiose). Nel nostro ordinamento, l’obiezione di coscienza è ammessa per quanto riguarda gli obblighi militari e, per quanto con riferimento ai medici, in ordine all’interruzione di gravidanza, ma non, rispetto a quest’ultima, con riferimento ai magistrati.
L. sindacale
Facoltà o diritto di costituire associazioni sindacali, con la possibilità per il cittadino di potervi aderire oppure di uscirne senza alcuna limitazione. La fonte normativa più importante in materia di l. sindacale, dopo la Costituzione (art. 39), è la l. 300/1970 (cosiddetto Statuto dei lavoratori). Questa, recependo i principi fissati dalla Costituzione, non ha regolamentato la l. sindacale, ma l’ha garantita e resa più incisiva all’interno delle unità produttive.
Gli art. 14-18 dello Statuto sono dedicati alla l. sindacale a livello individuale. Mediante tali disposizioni si riconosce al singolo la piena possibilità di attivarsi sindacalmente, mentre è fatto divieto ai datori di lavoro di intervenire nella vicenda sindacale dei lavoratori, creando dei sindacati ‘di comodo’ (art. 17). L’art. 14 garantisce a tutti i lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale. È fatto altresì divieto di trattamenti economici collettivi discriminatori. Altro principio cardine del sistema di l. sindacali è il principio di non discriminazione per ragioni politiche, religiose, sindacali, di razza, di lingua e di sesso. In qualsiasi provvedimento aziendale, quindi, il lavoratore non dovrà subire pregiudizio in ragione delle situazioni indicate.
Gli art. 19-21 garantiscono la costituzione di rappresentanze sindacali aziendali su iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, sia nell’ambito delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sia nelle associazioni sindacali non affiliate alle predette confederazioni che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nella unità produttiva. Nell’ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento. L’art. 20 prevede che i lavoratori possano riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, sia al di fuori che durante l’orario di lavoro, nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Le riunioni sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell’unità produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale o del lavoro e secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale. Ulteriori modalità per l’esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali. All’art. 21 è fatto obbligo al datore di lavoro di consentire nell’ambito aziendale lo svolgimento, fuori dell’orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all’attività sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti alla unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata. Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro anche aziendali.
L’art. 28 dello Statuto prevede, inoltre, una particolare forma di tutela della l. sindacale che va sotto il nome di «repressione della condotta antisindacale» e che è stata estesa anche nel settore del pubblico impiego. Per la realizzazione di tali condotte occorre che l’attività datoriale limiti, o impedisca, l’esercizio della l., dell’attività sindacale o del diritto di sciopero. In questo caso, il giudice adito dovrà istruire e provvedere nel termine (ordinatorio) di due giorni, dopo aver sentito le parti e assunto «sommarie informazioni». Laddove ritenga la condotta antisindacale, il giudice deve, con decreto immediatamente esecutivo, ordinarne la cessazione e disporre circa la rimozione degli effetti già verificatisi. L’inosservanza di tale decreto, da parte datoriale, comporta responsabilità penale (art. 650 c.p).
L. vigilata
Misura di sicurezza personale non detentiva consistente nella limitazione della l. personale del soggetto posta in essere dall’autorità giudiziaria attraverso una serie di prescrizioni tese a impedire la commissione di nuovi reati e favorire il reinserimento sociale. Il codice penale non indica in maniera tassativa le prescrizioni che il giudice può imporre, salvo l’obbligo per il vigilato di non trasferire la propria residenza o dimora in un comune diverso da quello che gli è stato assegnato, nonché quello di informare gli organi della vigilanza di ogni mutamento di abitazione nell’ambito del comune (art. 190 disp. att. c.p.p.). Tuttavia, tra le prescrizioni più frequenti si possono annoverare l’obbligo di un lavoro stabile e di presentarsi al giudice di sorveglianza qualora ne faccia richiesta, e il divieto di rientrare in casa dopo un determinato orario, di uscire di casa prima di una certa ora del mattino, di tenere armi o altri strumenti idonei a offendere, di frequentare riunioni o manifestazioni senza l’autorizzazione dell’autorità di pubblica sicurezza. Ogni prescrizione può essere successivamente modificata o limitata dal giudice. La sorveglianza della persona in stato di l. vigilata è affidata all’autorità di pubblica sicurezza e deve essere esercitata in modo da agevolare, mediante il lavoro, il riadattamento della persona alla vita sociale. La l. vigilata non può avere durata inferiore a 1 anno, o a 3 anni se è inflitta la pena della reclusione per non meno di 10 anni (art. 230, co. 1, n. 1, c.p.) e qualora non debba essere eseguita la pena dell’ergastolo (art. 210, co. 3, c.p.) per effetto di grazia o indulto. Salvo l’applicabilità di leggi speciali, la medesima disciplina è estesa anche alla vigilanza sui minori. La l. vigilata è obbligatoria, previo accertamento in concreto della pericolosità sociale del vigilando, nei casi indicati dall’art. 230 c.p.; facoltativa in quelli previsti dall’art. 229 c.p.
FILOSOFIA
La l. nella filosofia antica e medievale
Dall’equazione di scienza e virtù, connessa all’eudemonismo che caratterizza tutta l’etica socratica, implicitamente deriva una concezione della l. come meta raggiungibile attraverso la scienza. Questa concezione ritorna anche in Platone: ciascuna anima è responsabile della propria scelta e ognuna avrà, per guidarla nella sua vita, il demone che si sarà scelto; ma solo chi ha ascoltato la filosofia sa riflettere con discernimento: se la scelta, dunque, è libera, di questa l. è possibile fruire nel migliore dei modi solo attraverso la filosofia. Anche in Aristotele troviamo il consueto rapporto greco tra l. e conoscenza: Aristotele congiunge strettamente la l. del volere alla scelta volontaria e volontario è ciò «il cui principio si trova nell’agente che conosce tutte le circostanze particolari dell’azione». Plotino riconduce la l. del volere non a un impulso sensibile, bensì «al retto ragionamento e alla giusta tendenza».
Sul concetto di l. influisce in modo profondo l’avvento del cristianesimo, destinato tuttavia a creare una sorta di tensione: da una parte, infatti, si sostiene che senza la l. dell’uomo non sarebbe concepibile il peccato, e dunque non avrebbe senso la redenzione, dall’altra si afferma che il concetto di l. deve congiungersi strettamente a quello di grazia divina, a un qualcosa cioè di esterno e indipendente. Agostino sente la necessità di affermare la responsabilità umana e insieme un prestabilito disegno divino: la predeterminazione divina non annulla ma include il libero arbitrio umano e le sue scelte, e se Dio concede il suo aiuto a chi vuole, ciò non toglie che con un volere libero, sebbene ridestato dall’aiuto divino, l’uomo riesca a volere il bene, sicché un reale merito, per quanto reso possibile solo dalla grazia, è premiato con la salvezza. Tommaso d’Aquino, a sua volta, sostiene che il poter fare il male proviene sì dalla l., ma da un suo difetto, non da una sua perfezione.
La l. nella filosofia moderna e contemporanea
Dopo il Medioevo, nel Cinquecento la questione è ridiscussa interamente. Da un’interpretazione di Agostino sorgono le dottrine di G. Calvino e di M. Lutero, entrambe negatrici di ogni libero arbitrio umano, entrambe affermatrici di una l. nel bene che coincide con la più rigorosa necessitazione del volere umano da parte della grazia. Nel Seicento, B. Spinoza ripristina il concetto stoico dell’universale necessità e il concetto parimenti stoico di una l. che non presuppone, anzi nega il libero arbitrio, ed è fatta consistere nel riconoscimento e accettazione della necessità stessa.
Nel secolo successivo I. Kant pone la distinzione tra leggi della necessità, che regolano i fenomeni dell’universo naturale, e le leggi morali o leggi della libertà. Per l. morale si deve intendere per Kant la facoltà di adeguarsi alle leggi che la ragione dà a noi stessi. La l. come autonomia morale dell’uomo e sua intima dignità è il concetto che J.G. Fichte svolge, riprendendolo da Kant. Al concetto di l. o arbitrio d’indifferenza (facoltà di volere immotivatamente l’una o l’altra di due cose contrarie o anche nessuna delle due) G.W.F. Hegel oppone un più concreto concetto della l. come autodeterminazione e intima necessità. A Kant ritornano le filosofie che reagiscono al determinismo positivistico, intese a salvare la l. della condotta morale. Nel quadro del ritorno all’idealismo classico, i movimenti neohegeliani insistono sulla hegeliana coincidenza di l. e necessità, rinnovando la polemica contro il mero arbitrio o l. d’indifferenza.
Nel marxismo manca una vera e propria teoria filosofica della l.: secondo K. Marx e F. Engels, infatti, la coscienza degli uomini è determinata dal loro essere sociale. La l. si identifica quindi interamente con quella società comunista che, attraverso l’abolizione del lavoro salariato, realizza «il salto dal regno della necessità a quello della libertà». Per tutt’altra via passa la difesa del concetto di l. intrapresa dal contingentismo (➔ contingente), per il quale nella l. è da vedere anzitutto indeterminazione; e spontaneità, piuttosto che autonomia, è la l. per la filosofia di H.L. Bergson. Nell’esistenzialismo la l. coincide con la stessa necessità della situazione, di fronte alla quale l’uomo non ha altra scelta che accettarla consapevolmente o piombare nell’‘esistenza inautentica’, come in M. Heidegger. In L’être et le néant J.P. Sartre sostiene che l’uomo è ‘essenzialmente’ libero di scegliere, in quanto sua caratteristica è la ‘mancanza’, il ‘nulla’ di essere, ed è perciò teso alla scelta di possibilità esistenziali.
FISICA
Grado di l. In meccanica, il numero dei parametri essenziali e indipendenti atti a individuare le posizioni di un sistema rigido, di un punto materiale, le configurazioni di un insieme di sistemi rigidi e in generale di un sistema olonomo: per es., si dice che un sistema rigido al quale non sia imposto nessun vincolo ha 6 gradi di l., che un sistema rigido vincolato a ruotare intorno a un asse ha un grado di libertà.
In termodinamica, l. è sinonimo di varianza.
VEDI ANCHE
divinità
divinità Essenza, natura divina. Nel cristianesimo è riconosciuta alle persone della Trinità: Padre, Figlio e Spirito Santo. In senso più ampio, essere divino, dio, con riferimento alle figure delle mitologie antiche e delle religioni politeiste.
giurisprudenza
In senso ampio, la conoscenza e la scienza del diritto, con riferimento originario al diritto romano, esteso poi anche al mondo moderno. In senso più ristretto e tecnico, l’insieme delle sentenze e delle decisioni attraverso cui gli organi giudicanti di uno Stato interpretano le leggi applicandole ai …
religione
Complesso di credenze, sentimenti, riti che legano un individuo o un gruppo umano con ciò che esso ritiene sacro, in particolare con la divinità, oppure il complesso dei dogmi, dei precetti, dei riti che costituiscono un dato culto religioso (v. fig.). 1. Il concetto di religione Il concetto di religione …
Forze di polizia
Insieme di corpi militari e civili dello Stato, o di enti pubblici territoriali, con cui si mira alla rimozione di tutte le cause che possono ostacolare la tranquilla e ordinata convivenza civile o ledere gli interessi legittimi dei singoli. Ai sensi dell’art. 16 della l. 121/1981 ne fanno parte: la …
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VOCABOLARIO
libertà
libertà (ant. libertate e libertade) s. f. [dal lat. libertas -atis]. – 1. a. L’esser libero, lo stato di chi è libero: amo la mia liberta; non posso rinunciare alla mia liberta; liberta va cercando, ch’è sì cara, Come sa chi per lei vita rifiuta (Dante);…
libèrto
libèrto s. m. (f. -a) [dal lat. libertus, der. di liber «libero»]. – Nell’antica Roma, chi, per atto del proprio padrone (o, durante l’Impero, per sentenza del magistrato), veniva affrancato, mediante manomissione, dalla schiavitù, continuando però a…
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Libertà personale [dir. proc. pen.]
di Antonella Marandola - Diritto on line (2017)
https://www.treccani.it/enciclopedia/liberta-personale-dir-proc-pen_%28Diritto-on-line%29/
Declinata dalla Carta costituzionale quale prima e più importante tra le cd. libertà civili, alla libertà personale è specificatamente dedicato l’art. 13 Cost. che tutela, dal punto di vista processuale, tanto la libertà fisica, cioè il diritto di disporre della propria persona senza coercizioni fisiche o materiali, quanto le altre libertà che incidono in qualunque modo sulla sfera fisica o morale o sociale della persone. In ossequio al valore che tali libertà rivestono e alle garanzie assicurate dall’art. 13 Cost. e l’art. 5 CEDU, alla legge processuale spetta stabilire i casi e le modalità attraverso le quali si può procedere alla compressione di queste libertà e strutturare i rimedi e controlli a salvaguardia della sua inviolabilità, rafforzata, di recente, dalla l. 16.4.2015, n. 47. Analoghe tutele devono investire le misure pre-cautelari che, nei casi di necessità e urgenza, dopo l’arresto in flagranza di reato ex artt. 380 e 381 c.p.p. o il fermo di un indiziato di reato ex art. 384 c.p.p., possono essere disposte in via preventiva dall’autorità giudiziaria.
PREMESSA
È considerazione sin troppo scontata che il tema della libertà personale sia intrinsecamente connaturato e compenetrato con il processo penale.
Sia che si osservi la questione nella prospettiva dell’accertamento della responsabilità (proscioglimento-condanna), sia che si consideri la questione sotto l’aspetto delle cautele endoprocessuali ovvero dei provvedimenti precautelari connessi all’ arresto o al fermo, il problema della libertà della persona è sicuramente centrale.
Il processo, infatti, è strumento di equilibrio tra Stato ed individuo, tra autorità e libertà (Amato, G., Individuo e autorità nella disciplina della libertà personale, Milano, 1967).
Il tema, quindi, può essere esaminato da prospettive molto diverse: sono, invero, coinvolti profili di diritto penale sostanziale, di esecuzione penale, di diritto penitenziario, oltre che – naturalmente – di aspetti più strettamente processuali, ad ampio raggio.
Da quest’ultima prospettiva, peraltro, oltre a toccare le tematiche relative all’accertamento della colpevolezza, alla premialità, alle garanzie, il tema coinvolge le misure cautelari, cioè, la possibilità di restringere la libertà della persona prima dell’accertamento della responsabilità del fatto per il quale si procede: la materia suggerisce una prima “chiave” problematica di lettura al livello dei modelli processuali (Marzaduri, E., voce Misure cautelari personali (principi generali e disciplina), in Dig. pen., vol. VIII, 1994, 96).
Se, invero, la restrizione anticipata della libertà appare non solo compatibile, ma addirittura connaturata, all’essenza stessa del modello inquisitorio (puro), governato dalla presunzione di colpevolezza, un discorso diverso deve essere prospettato con riferimento al modello accusatorio (puro). Come ha, anche, recentemente confermato il legislatore (l. 16.4.2015, n. 47), la logica della presunzione di non colpevolezza sottesa al rito de quo non appare pienamente compatibile con provvedimenti restrittivi “anticipatori” di un giudizio di responsabilità. Peraltro, la prospettazione di modelli misti, pur con accentuazioni dichiaratamente accusatorie (di garanzia), finisce per vedere la presenza di queste cautele anche in questi modelli processuali.
Le stesse Corti internazionali, muovendo dalla riconosciuta presenza di queste forme restrittive della libertà, spostano l’accento sulle garanzie che al ristretto devono essere riconosciute.
È, invero, questo il terreno del confronto, nella misura in cui le esigenze del singolo si scontrano –sempre più, alla luce dei più recenti eventi internazionali – con le esigenze collettive di sicurezza.
HABEAS CORPUS
Il tema della libertà personale, peraltro, è risalente. Cercando – pur con tutte le approssimazioni del caso – di fissare un momento cruciale nel dibattito in materia, deve farsi riferimento all’habeas corpus, in quanto da quella “nozione” il tema subisce una inequivoca indicazione ed una precisa dimensione giuridica. L’habeas corpus, abbreviazione dell’antica formula processuale del high prerogative writ, nata nell’Alto medioevo quale forma di controllo del sovrano sull’attività giurisdizionale delle corti e dei signori feudali progressivamente trasformato – dalla Petition of rights del 1628 e dall’ Habeas Corpus Act del 1679 e del 1816 – rappresenta un elemento vitale per la sottoposizione dell’autorità pubblica alla legge. Esso si traduce in un comando rivolto dal giudice a chiunque detenga una persona di condurla al suo cospetto affinché possa esaminare la legalità della detenzione. Si è detto che il suo significato non può venire misurato dalla frequenza con cui gli uomini ottengono in tal modo la libertà ma, ciò che conta, è che la polizia ed altri siano a conoscenza che esso è immediatamente utilizzabile per impedire una detenzione illegale.
Derivante dalla common law inglese, il writ di habeas corpus si presenta come un’ordinanza, di antica origine. Il common law conosce, infatti, varie specie di ordinanze, miranti a differenti finalità, tra queste, sicuramente quella più importante, in quanto è diretta alla tutela della libertà individuale, per mezzo dell’attuazione di un immediato controllo giurisdizionale della legalità di ogni arresto e detenzione, è, appunto, il writ di habeas corpus ad subiiciendum. Storicamente, la legge del 1960 (Administration of Justice Act) sull’amministrazione della giustizia ha sfortunatamente ristretto il conferimento della libertà mediante l’habeas corpus: prima l’ordine del giudice di procedere alla liberazione dell’individuo era definitiva, successivamente il detentore poteva chiedere l’assenso di appellarsi direttamente alla Camera dei Lord contro la concessione dell’ habeas corpus da parte di una sezione dell’Alta Corte.
L’habeas corpus mira ad ottenere un’inchiesta giudiziaria sulla legalità di qualsiasi forma di limitazione della libertà personale (si tratti di fermo della polizia, di detenzione, di ricovero in una casa di cura per malattie mentali, ecc…); esso può venire impiegato per saggiare la sufficienza giuridica di un’imputazione concernente una persona accusata di un reato: in conclusione, l’ordine rappresenta la salvaguardia più preziosa delle libertà personali. L’ordine – com’è intuibile – si è arricchito nel tempo di garanzie ed ulteriori diritti. Come ha affermato, in tempi risalenti, la Corte suprema, l’ordine non è «un rimedio statico, ristretto, formalistico» poiché il suo «grandioso fine» consiste nella «protezione degli individui contro l’erosione del loro diritto ad essere liberi da ingiuste restrizioni alla loro libertà». Caratteristica e scopo dell’habeas corpus è quella di assicurare la rapida liberazione della persona illegalmente detenuta: trattasi di un ordine «di diritto» perché viene emanato automaticamente alla dimostrata adduzione di un motivo e, nel passato, «di alta prerogativa», in quanto emesso in nome del potere sovrano. La principale arma costituzionale dell’habeas corpus è stata la clausola del «due process» del quattordicesimo emendamento: dopo che un detenuto ha esaurito i rimedi di diritto statale a sua disposizione, egli può rivolgersi ad un tribunale distrettuale federale per ottenere, quale pretesa a un diritto soggettivo federale, un ordine di habeas corpus.
FONTI LEGALI
La traduzione sul piano convenzionale di quell’antico diritto traspare dall’art. 5 § 3, CEDU (e dall’ omologo art. 9 § 3, Patto inter. dir. civ. e pol.), il quale stabilisce che «ogni persona arrestata o detenuta nelle condizioni previste dal § 1 c) del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi a un giudice o un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere posta in libertà durante l’istruttoria. La scarcerazione può essere subordinata ad una garanzia che assicuri la comparizione della persona all’udienza»: la previsione si sostanzia in una garanzia contro la privazione arbitraria o ingiustificata della libertà così da imporre il rilascio dell’interessato dal momento in cui il suo mantenimento in vinculis cessi d’essere ragionevole. L’ipotesi si adatta, specificatamente, alla custodia disposta nell’ambito di un procedimento penale, qualunque sia la fonte da cui scaturisce la restrizione (arresto o cautela), operando quando derivi da un autonomo provvedimento della polizia giudiziaria, dei privati o da un magistrato, compreso quello esercente le funzioni giurisdizionali. In ordine all’organo innanzi al quale la persona deve essere tradotta, la disposizione internazionale richiede unicamente che questo possieda i caratteri dell’indipendenza, tanto dall’esecutivo quanto dalle parti in causa, talché esso può anche non possedere i caratteri della giurisdizionalità; tuttavia, al magistrato è fatto divieto – anche nell’ambito cautelare – di poter svolgere nel corso dello svolgimento procedimentale le funzioni di organo d’accusa.
Caratteristica del diritto statuito all’art. 5 § 3, CEDU è quello d’imporre un controllo sulla legalità della privazione della libertà automatica e rapida (amplius, Ubertis, G., Principi di procedura penale europea, Milano, 2009). In linea con l’ordine dell’ habeas corpus, la Convenzione introduce una importante garanzia contro trattamenti illeciti nei confronti di coloro che si trovano nell’impossibilità di attivarsi autonomamente per far valere i propri diritti (soggetti in stato d’infermità, stranieri, ecc…). Quanto all’attuazione della tutela nel processo italiano, il richiamo va – ad esempio – agli istituti dell’udienza di convalida e all’interrogatorio di garanzia.
Diverso, pur trattandosi di previsioni le cui esigenze possono essere congiuntamente soddisfatte, appare il diritto confezionato dal § 4 dell’art. 5, co. 4, CEDU (e dal parallelo art. 9 § 4 Patto inter. dir. civ. e pol.) che statuisce come «ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha diritto di indirizzare un ricorso ad un tribunale affinché esso decida, entro brevi termini, sulla legalità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegale». In questo caso, il controllo sulla legalità della restrizione sottende un’iniziativa di parte, una domanda dell’interessato.
La “legalità” va intesa quale verifica delle condizioni legittimatrici della restrizione e degli altri aspetti legali (ad es. la competenza).
In generale, la disposizione convenzionale non impone necessariamente che il controllo venga condotto da un’autorità diversa da quella che ha deciso la detenzione, salva la preventiva garanzia – all’atto dell’adozione della misura – di una procedura “equa” cui abbia potuto partecipare, anche tramite un rappresentate, l’interessato. L’autorità deve essere, anche in questo caso, indipendente dall’esecutivo e dalle parti in causa, deve poter effettuare un controllo di legittimità e ordinare l’immediata liberazione del soggetto. La procedura deve articolarsi secondo “equità”, assicurando, altresì, il diritto del ristretto ad essere sentito, il diritto ad essere difeso da un legale (anche – ove non abbiente – con il gratuito patrocinio), la garanzia del contraddittorio e la parità delle armi, attraverso la celebrazione di un’udienza. La disposizione impone che la decisione intervenga «entro brevi termini».
A livello costituzionale le tutele appena indicate sono deducibili dal combinato disposto degli artt. 24, co. 2 e 111, co. 7, Cost. nella parte in cui riconoscono – rispettivamente – ad ogni persona il diritto di difesa, quale «diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento», e il diritto di proporre ricorso per cassazione «contro i provvedimenti sulla libertà personale». Sul piano processuale la traduzione dei diritti de quibus appare più ampia e completa: oltre alla proposizione della domanda innanzi al giudice di legittimità (ricorso per saltum), la legge ammette che la persona ristretta possa presentare un’istanza di controllo (per tutte le misure – coercitive o interdittive, tanto sui provvedimenti genetici, quanto su quelli che incidono sulla cautela in esecuzione) ad un organo ad hoc, terzo rispetto al giudice che ha adottato la misura, qual è il Tribunale della libertà, avente una competenza “funzionale”. L’organo – meglio noto come Tribunale del riesame/appello – decide in composizione collegiale ed è dotato di particolari poteri di verifica e pregnanti poteri decisori. La procedura – in conformità a quanto imposto dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali – si articola in termini serrati, con idonee tutele a favore del ristretto, e garantisce tempi brevi di decisione, rafforzati, peraltro, dalla recente l. n. 47/2015, decorsi i quali – ancorché solo per il riesame – senza che il tribunale emetta la decisione, la misura perde efficacia, facendo riacquistare al ristretto la libertà.
LA DISCIPLINA CODICISTICA (BREVI CENNI)
Calando questi riferimenti nel codice di procedura penale vigente, il tema della libertà personale finisce inevitabilmente per coinvolgere una molteplicità di profili.
Si è così preso atto che la tutela non doveva assicurare soltanto la libertà “fisica” della persona, ma più in generale “le libertà” della stessa, in quanto estrinsecazione della sua personalità (v., ancora, Marzaduri, E., voce Misure cautelari personali (principi generali e disciplina), in Dig. pen., vol. VIII, 1994).
Si é, altresì, considerato che alla ineludibile riserva di legge doveva essere affiancata anche la riserva di giurisdizione: in altri termini, fermo restando che resta compito del legislatore fissare le condizioni (casi e modi) della restrizione, l’atto concreto di restrizione deve essere attribuito solo al giudice (e non più genericamente all’autorità giudiziaria) come confermano gli artt. 279 e 391 c.p.p. Restano conferiti al p.m. solo residuali poteri di intervento in via d’urgenza, salva la convalida del giudice da esercitare in tempi brevi (artt. 384-391 c.p.p.).
In questo contesto, il legislatore si è premurato di definire le condizioni in presenza delle quali è possibile restringere la libertà degli indagati o degli imputati: rigorosa determinazione dei tradizionali pericula libertatis, forte ancoraggio probatorio della gravità indiziaria, elevate soglie di pene detentive e specifiche tipologie incriminatici sono i caposaldi contenutistici dell’intervento a cui si aggiungono gravosi obblighi motivazionali a carico del giudice (l. n. 47/2015).
La raggiunta consapevolezza che, come la reclusione non può essere l’unica pena, così la carcerazione preventiva non può costituire l’unica cautela ma al contrario deve essere effettivamente l’extrema ratio, porta a prevedere un ampio catalogo di misure, applicabili anche cumulativamente – proprio per consentirne l’“adeguamento” al caso concreto – variamente graduato in punto di afflittività e di intensità, da renderle funzionali – in termini di adeguatezza, proporzionalità, gradualità – al caso concreto, evitando, altresì, anche negli sviluppi procedimentali ogni automatismo, in modo da consegnare al giudice un potere valutativo, caso per caso, ed un obbligo motivazionale, sempre sindacabile.
La considerazione che le istanze di protezione collettiva non possono sacrificare le soggettive istanze di tutela e garanzia, innesta ulteriori conseguenze: contemperamento delle esigenze di segretezza dell’attività d’indagine con quelle di difesa, attraverso un’ampia discovery; progressiva anticipazione delle garanzie del contraddittorio non incompatibile con le esigenze dell’azione “a sorpresa” propria delle cautele; rigide o, quanto meno, serrate scansioni temporali finalizzate alla verifica dei presupposti dei provvedimenti coercitivi; reiterate azioni di controllo – sia officiose sia ad iniziativa di parte – del perdurare delle condizioni sottese alla condizione del soggetto ristretto, con parallela salvaguardia – in linea con le istanze europee – delle vittime di taluni specifici reati; ragionevolezza dei tempi di durata dei provvedimenti, da considerarsi tendenzialmente provvisori e temporanei, in quanto “provvisori” e cautelari; rafforzamento degli strumenti di controllo attraverso un articolato sistema di gravami e di impugnazione.
Restano acquisite alla “cultura” del processo e della vicenda cautelare, la tutela della persona, il rispetto delle figure soggettive deboli, la considerazione delle esigenze individuali di vita, latamente intesa, la riparabilità dei provvedimenti ingiusti.
Non sono mancati, invero, i momenti di “crisi”, fra cui vanno annoverati i tempi non rigorosamente definiti delle decisioni della Cassazione, ai quali ha rimediato la l. n. 47/2015 ma che la giurisprudenza tende, tuttavia, a “minimizzare”. Restano ancora aperte le questioni riguardanti la durata eccessiva della custodia cautelare per effetto di provvedimenti sospensivi ed interrottivi connessi agli sviluppi processuali, la mancata previsione della libertà su cauzione, da modularsi secondo le disponibilità e le condizioni economiche soggettive, e la mancata disponibilità di strumenti elettronici di controllo, in dispregio a quanto viene preteso in sede sovranazionale. Ancora, restano aperti gli sviluppi della necessaria separazione del procedimento cautelare rispetto a quello di merito: trattasi di un punto da tenere fermo anche dopo gli interventi operati dal legislatore del 2015, posto che una loro eccessiva omologazione e compenetrazione rischia, infatti, di trasformare le cautele in una inopportuna (e incostituzionale) anticipazione della pena.
FONTI NORMATIVE
Artt. 2, 3, 13, 24 e 111 Cost.
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
Oltre agli autori citati nel testo, si rinvia a Chiavario, M., Libertà, III) Libertà personale (dir. proc. pen.), in Enc. giur. Treccani, Roma, 1993, 5 ss.; Chiavario, M., La riforma del processo penale, II ed., Torino, 1992, 140; Chiavario, M., Una “carta di libertà” espressione di un impegno civile: con qualche sgualcitura (e qualche….patinatura di troppo), in AA.VV., Comm. c.p.p. Chiavario, III, Torino, 1990, 8 ss.; De Caro, A., Libertà personale e sistema processuale penale, Napoli, 2000, 37 ss.; Grevi, V., Le garanzie della libertà personale dell’imputato nel progetto preliminare: il sistema delle misure cautelari, in Giust. pen., 1988, I, c. 481 ss.; Grevi, V., Libertà personale dell’imputato e Costituzione, Milano, 1976; Spangher, G., Considerazioni sul processo italiano, Torino, 2015.
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DIRITTO PENALE E PROCEDURA PENALE in Diritto
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pen drive
pen drive (o pen-drive) ‹pèn dràiv› locuz. ingl. (propr. «unità a forma di penna»; pl. pen drives ‹… dràiv∫›), usata in ital. come s. f. – Nel linguaggio dell’informatica, supporto di memoria rimovibile che può essere collegato a una porta USB, di dimensioni…
light-pen
light-pen ‹làit pen› locuz. ingl. (propr. «penna-luce»), usata in ital. come s. f. – In informatica, dispositivo elettronico per calcolatori, detto con espressione ital. penna luminosa o anche penna ottica (v. penna, n. 3 c).
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Giornata Mondiale dei diritti Umani
Il 10 dicembre si celebra la Giornata Mondiale dei diritti umani, istituita dall'ONU nel 1950 per ricordare la proclamazione, da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, della Dichiarazione Universale dei diritti Umani (Dudu), avvenuta due anni prima.
https://www.unobravo.net/post/giornata-mondiale-dei-diritti-umani
Ma cosa si intende quando si parla di Diritti Umani? E quali sono? E cosa prevede il diritto internazionale in merito? Proviamo a dare qualche risposta.
“Un diritto non è ciò che ti viene dato da qualcuno; è ciò che nessuno può toglierti.”
William Ramsey Clark
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La Dichiarazione Universale dei diritti Umani
Nella Dichiarazione Universale dei diritti Umani sono esplicitati i diritti riconosciuti ad ogni persona in base alla sua appartenenza al genere umano. L'esigenza di dare esplicito riconoscimento a diritti all'apparenza scontati emerse con forza a seguito degli orrori della Seconda Guerra Mondiale.
Lo scopo delle Nazioni Unite era creare uno strumento che salvaguardasse i diritti fondamentali e la dignità di ciascun individuo, senza distinzioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
Sono quattro i pilastri fondamentali della Dichiarazione:
dignità;
libertà;
uguaglianza;
fratellanza.
Si tratta di valori fondamentali da proteggere, come la sicurezza personale e collettiva, la partecipazione alla vita pubblica e politica dello Stato.
La Dudu non ha un potere giuridico vincolante: per molti aspetti è più simile ad una sorta di "raccomandazione". Solo i diritti civili e politici, essendo regolamentati da leggi nazionali, prevedono un intervento giuridico diretto da parte dello Stato nel caso in cui vengano calpestati o ignorati; i diritti economici, sociali e culturali sono essenzialmente degli scopi da perseguire.
Pur non avendo un valore giuridico, la Dudu è stata il punto di partenza per quasi tutti i trattati internazionali e nazionali in materia di diritti umani.
Tre "generazioni di diritti"
La prima generazione include i diritti civili e politici. Tra di essi ci sono la libertà di opinione, di stampa, di espressione, di religione, il diritto alla sicurezza personale e l'uguaglianza di tutti davanti alla legge, il diritto alla vita, alla privacy, al giusto processo, il veto nei confronti dei lavori forzati, della schiavitù, dello sfruttamento e della tortura.
La seconda generazione include i diritti sociali e culturali, come il diritto al lavoro, all'educazione, all'assistenza sociale e il diritto di associazione.
La terza generazione riguarda la collettività e la solidarietà sociale e include i diritti a protezione di categorie vulnerabili, come le donne e i bambini, le persone LGBTQI, le popolazioni indigene, i rifugiati, i migranti, oltre al diritto alla pace, allo sviluppo, all’assistenza umanitaria ed alla protezione dell’ambiente. Per garantire questi diritti lo Stato può intervenire attivamente, anche limitando i diritti di prima generazione. Ad esempio imponendo un limite alla libertà di espressione quando questa incita all’odio v
erso determinate minoranze.
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Quali sono gli Organi deputati alla tutela dei diritti umani?
Gli Organi deputati alla tutela dei diritti umani sono fondamentalmente due:
la Terza Commissione di New York;
il Consiglio per i Diritti Umani di Ginevra.
https://unipd-centrodirittiumani.it/it/schede/Consiglio-diritti-umani-delle-Nazioni-Unite/46
Nonostante il tema dei diritti umani sia oggetto di molta attenzione, in tutto il mondo continuano violazioni, talvolta aberranti, anche di quelli più elementari: repressione, censura, discriminazioni contro le donne, i bambini, i migranti e le minoranze. E poi guerre, aggressioni all'ambiente e agli organismi che lottano per la difesa dei diritti umani.
I diritti umani nel mondo: quanto sono rispettati?
La Human Rights Watch pubblica ogni anno un report sullo stato dei Diritti Umani in 90 Paesi o territori in tutto il Mondo. Quello del 2020 delinea una situazione drammatica in molti Paesi.
Tra questi ecco alcuni Paesi in cui la situazione è particolarmente critica:
1) Kazakistan: la violenza domestica è ancora enormemente diffusa e sottostimata e i servizi per accoglierne e supportarne le vittime sono inadeguati e insufficienti. La polizia di solito non registra i reclami, non risponde adeguatamente alle denunce e non informa i sopravvissuti dei loro diritti alla protezione. Ad aggravare questo quadro si è aggiunta la depenalizzazione, nel Paese, della violenza domestica.
2) Brasile: nel 2018 la violenza domestica è diventata un reato, portando davanti ai tribunali un milione di casi, di cui 4.400 femminicidi. Ciò nonostante l’aborto è ancora considerato legale solo in caso di stupro.
3) In Niger, nella Repubblica Centrafricana, in Ciad, in Nigeria e in Bangladesh i matrimoni tra minorenni sono ancora una pratica diffusa.
4) Turchia: negli ultimi anni, molti dei rifugiati siriani e dei richiedenti asilo politico provenienti dall'Afghanistan e dall'Iraq, sono stati deportati illegalmente da Istanbul e altre province in Siria, anche attraverso l'uso della violenza e di minacce di detenzione.
5) Siria: la guerra è teatro di atrocità e violazioni dei diritti umani che ormai sono la regola. Gli oppositori del governo sono attaccati dall'alleanza russo-siriana anche con uso di armi proibite, confische illegali di immobiliari, demolizioni arbitrarie di case e detenzioni ingiustificate. Inoltre non viene attuata alcuna misura per proteggere le popolazioni civili dalla distruzione e dalla morte.
6) Iran: le proteste della popolazione per le condizioni economiche sempre più precarie, per la mancanza di libertà sociali e per il livello sempre più alto della corruzione, sono represse con arresti e uso della violenza, come nel caso della manifestazione pacifica del 2019 per il brusco aumento dei prezzi del carburante.
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Quanto sono rispettati i diritti umani in Occidente?
Purtroppo pesanti violazioni dei diritti umani si registrano anche nel nostro democratico e civile Occidente.
In Nord America i rifugiati, le minoranze e le donne sono le categorie maggiormente colpite. Sono stati molti gli episodi riportati dai media di crudeltà contro i migranti e le comunità povere di colore, durante l'amministrazione di Trump.
In Brasile la politica del presidente Bolsonaro consente a reti criminali di praticare azioni illegali in Amazzonia e di usare intimidazione e violenza, contro le popolazioni indigene, i residenti locali e chiunque cerchi di difendere la foresta.
In Cile continuano ad essere calpestati molti diritti umani. L'aborto è ostacolato, i matrimoni omosessuali non sono riconosciuti, molte carceri sono sovraffollate e versano in condizioni igienico sanitarie disumane. Ma è anche stato fatto qualche passo avanti nel riconoscimento di alcuni diritti umani: oggi in Cile è possibile cambiare sesso e nome nel registro civile e c'è una legge che punisce come reato le molestie sessuali (…ma solo quelle pubbliche).
La tutela dei diritti umani in Italia
Oggi, secondo i dati dell'Alto Commissariato Onu per i Rifugiati (Unhcr), il problema principale nel nostro Paese riguarda la gestione dei flussi di migranti.
https://www.unhcr.org/it/
Nel 2019 ci sono stati almeno 15 episodi di stallo in mare, causati dal divieto di sbarco per le ong di soccorso ai naufraghi, da parte del nostro Ministro degli Interni. Un decreto poi diventato legge, punisce i trasgressori col sequestro delle navi e una multa ai loro proprietari.
L'abolizione di fatto della protezione umanitaria si è tradotta nel rifiuto, nei primi sei mesi del 2019, del l'80% delle domande di asilo politico. L'Unhcr ha espresso la sua preoccupazione per l'aumento di episodi di intolleranza, odio razziale e religioso anche nel nostro Paese.
Al nostro Paese va però riconosciuto anche qualche merito nella tutela dei diritti umani: con la legge contro la violenza di genere, entrata in vigore ad agosto 2019, sono aumentate le pene per crimini sessuali e violenza domestica e sono stati imposti ai Tribunali interventi rapidi a sostegno e difesa di chiunque denunci fatti di violenza domestica e di genere.
Dott.ssa Stefania Borrelli
Membro del Team di Unobravo
Psicoterapeuta sistemico-relazionale
https://www.unobravo.net/stefania-borrelli-psicoterapeuta
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《 LA REALTA’ I FATTI I DATI LA COSTRUZIONE MANIPOLATA ED ARCHITETTATA IL TRAVISAMENTO TOTALE E GLI AMBITI DEL GIUDIZIO, IL CASO PAOLO FERRARO PORTATO AL CONSIGLIO DI STATO. A. Liberati il giudizio di un Magistrato – ITALIA ALATA
… è stato attribuito di avere una gamba di legno e di non essere idoneo a correre, nonostante corresse e corra serenamente e bene, trattandosi di persona con unapubblica immagine e pubblica attività verificabile altresì, la prova pubblica del suo saper camminare e il suo camminare stesso son già l'indizio grave di quel che è accaduto. Paolo Ferraro, Magistrato scomodo malamente imputato
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A volte, anche nei momenti più belli della giornata, mi viene improvvisamente in mente qualche imputato che, a causa della sua infermità mentale, ho dovuto condannare all’ospedale psichiatrico. Penso alla sua vita distrutta, in quei posti, nascosti ai nostri occhi, che una recente inchiesta ci ha svelato nel loro più orribile profondo. Alessio Liberati Magistrato
https://italiaalata.wordpress.com/2021/01/26/la-realta-i-fatti-i-dati-la-costruzione-manipolata-ed-architettata-il-travisamento-totale-e-gli-ambiti-del-giudizio-il-caso-paolo-ferraro-portato-al-consiglio-di-stato-a-liberati-il-giudizio-di-u/ 》
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《 I gesti di riconoscimento segreti della Massoneria = The secret gestures of Freemasonry recognition – ITALIA ALATA
https://italiaalata.wordpress.com/2021/01/28/i-gesti-di-riconoscimento-segreti-della-massoneria-the-secret-gestures-of-freemasonry-recognition/ 》
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Ogni ruolo politico è di natura massonica, col chiedere soldi a DEBITO per emergenze causate dagli stessi fautori di SIGNORAGGIO, da Giacinto Auriti sappiamo impossibile ripagare il prestito e l'interesse è acquisire PROPRIETÀ. I Proprietari di SIGNORAGGIO sono i reali inglesi, fautori di ogni meschinità, il principe è PEDOFILO/OMOSESSUALE E OGNI BUON ADEPTO È UN SALVINI IN CORNER. I ROTHSCHILD SONO I COLLABORAZIONISTI, I ROCHFELLR PRODUCONO DROGHE PER OGNI SCOPO MA DI MORTE CON BIG PHARMA, HEALT WORLD GROUP,, LA PSICHIATRIA IMPRIGIONA LE MIGLIORI MEMTI CHE DICONO LA VERITÀ, FINO A POI CAUSARE EFFICENTI ROBOT TERRORISTI CHE TANTO IL PARADISO È DEGLI ORCHI.. L'ISLAM È UN NON SENSO.. PEDOFILIA, SODOMIA, E TANTE MOGLI UNA VOLTA COMPIUTO L'ATTENTATO. LA ARMA È COINVOLTA AL TRAFFICO DI DROGHE. LA TV È IL MEZZO NECESSARIO PER BANDIRE OSCENITÀ CHE È IN NOME DI SCIENZA.
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I medici uccidono col camice, i preti stuprano bambini.. Il virus solo se iniettato lo prendi, e anche coll'invasivo tampone, l'esame con la saliva serebbe economico, bisogna bloccare Acab. Un terrorista è preparato dalla psichiatria la mano è sempre Acab dietro le quinte della corte inglese. I mostri sono al comando, o dimenticate che è satana a governare. È così purtroppo, sono armi. E deve sorgere L'ESERCITO CRISTIANO di verità e giustizia. Con nuovi magistrati, in quanto il sistema è satanico
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I gesti di riconoscimento segreti della Massoneria "Il mondo è governato da segni e simboli, non da leggi e frasi." martedì 5 maggio 2015
http://liberalaverita.blogspot.com/2015/05/i-gesti-di-riconoscimento-segreti-della.html?m=1 Foto di gratta da ieri Gratteri Grattieri https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3523765271019676&id=395330043863230
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《 VACCINI: CORRUZIONE SANITARIA DI MEDIA E POLITICA, LA LEGGE IN CONFLITTO DI INTERESSE – ITALIA ALATA
ttpss://italiaalata.wordpress.com/2020/09/08/vaccini-corruzione-sanitaria-di-media-e-politica-la-legge-in-conflitto-di-interesse/ 》
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《 Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne, New York, 18 dicembre 1979 = Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women New York, 18 December 1979 – ITALIA ALATA
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Donor and External Relations Section
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The UN Voluntary Fund for Victims of Torture Email: unvfvt@ohchr.org
Requests for access to classified records
See explanatory one-pager Email: archives@ohchr.org
https://italiaalata.wordpress.com/2020/09/28/convenzione-sulleliminazione-di-ogni-forma-di-discriminazione-nei-confronti-delle-donne-new-york-18-dicembre-1979-convention-on-the-elimination-of-all-forms-of-discrimination-against-women/ 》
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《 OMOSESSUALITÀ NELLE SACRE SCRITTURE, La Parola di DIO = HOMOSEXUALITY IN THE HOLY SCRIPTURES, The Word of GOD = L’HOMOSEXUALITÉ DANS LES ÉCRITURES SAINTES, La Parole de DIEU – ITALIA ALATA
Salmi 12:8; Levitico 18:22-23; Levitico 22:28; Genesi 1:27; Esodo 20:12; Romani 1:22-32; Proverbi 19:18; Proverbi 19:21-27; Isaia 3:5; Isaia 59:14-17;
https://italiaalata.wordpress.com/2021/01/28/omosessualita-nelle-sacre-scritture-la-parola-di-dio-homosexuality-in-the-holy-scriptures-the-word-of-god-lhomosexualite-dans-les-ecritures-saintes-la-parole-de-dieu/ 》
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《 BIBBIA e ALIMENTI, ALIMENTAZIONE CONSIGLIATA. – ITALIA ALATA
https://italiaalata.wordpress.com/2020/11/13/bibbia-e-alimenti-alimentazione-consigliata/ 》
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《 Stefan Lanka, biologo tedesco porta alla luce la natura storica criminale del business della medicina, da Valdo Vaccaro. – ITALIA ALATA
https://italiaalata.wordpress.com/2020/11/16/stefan-lanka-biologo-tedesco-porta-alla-luce-la-natura-storica-criminale-del-business-della-medicina-da-valdo-vaccaro/ 》
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《 Su Salute con giusta alimentazione vs allegorici algorittimi; E rimedi naturali e da me stesso provati – ITALIA ALATA
https://italiaalata.wordpress.com/2020/02/24/su-salute-con-giusta-alimentazione-vs-allegorici-algorittimi-e-rimedi-naturali-e-da-me-stesso-provati/ 》
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《 Italia Alata qui Articoli del Blog di Gesù
https://wordpress.com/posts/italiaalata.wordpress.com
Qui le Anteprime delle testate
https://photos.app.goo.gl/GnqLRrf9YXYBr3Q78 》
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《 Curriculum di #GESÙ prima della PERSECUZIONE – ITALIA ALATA
https://italiaalata.wordpress.com/2020/03/17/curriculum-di-gesu-prima-della-persecuzione/ 》
In questo link Photos c'è la mia prima barca, https://photos.app.goo.gl/pp2kVEqw1rxmNLVh8
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La mia email: buffa.andrea.salvatore@gmail.com
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