Trattato di Oviedo 04/04/1997
Fonte
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=164
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Dettagli del Trattato N. 164
Titolo
Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e della Dignità dell'Essere Umano riguardo all'Applicazione della Biologia e della Medicina: Convenzione sui Diritti Umani e la Biomedicina (ETS N. 164)RiferimentoETS N. 164Apertura del trattato Oviedo 04/04/1997 - Trattato aperto alla firma degli Stati membri, degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione e dell'Unione Europea, e all'adesione degli altri Stati non membriL'entrata in vigore01/12/1999 (5 Ratifiche di cui 4 gli Stati membri.)Riepilogo
La Convenzione è il primo strumento giuridico internazionale vincolante testo progettato per preservare la dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali, attraverso una serie di principi e di divieti contro l'uso improprio della biologia e della medicina avanza. La Convenzione è il punto di partenza è che gli interessi degli esseri umani deve venire prima degli interessi della scienza o della società. Essa stabilisce una serie di principi e divieti in materia di bioetica, la ricerca medica, consenso, i diritti alla vita privata e di informazioni, il trapianto di organi, il dibattito pubblico, etc.
Vieta ogni forma di discriminazione basata su motivi di una persona genetica make-up e permette l'esecuzione di test genetici predittivi solo per scopi medici. Il trattato consente di ingegneria genetica solo per prevenzione, diagnostico o terapeutico motivi e solo se essa non mira a modificare il patrimonio genetico di una persona discendenti. Vieta l'utilizzo di tecniche di procreazione medicalmente assistita per scegliere il sesso del bambino, se non per evitare una grave malattia ereditaria.
La Convenzione stabilisce le norme relative alla ricerca medica, comprese le dettagliate e precise condizioni, soprattutto per le persone che non possono dare il loro consenso. Essa vieta la creazione di embrioni umani per scopi di ricerca e richiede un'adeguata protezione degli embrioni in cui i paesi permettono di in-vitro di ricerca.
La Convenzione afferma il principio secondo il quale una persona deve dare il consenso per il trattamento espressamente, in anticipo, salvo casi di emergenza, e che tale consenso può essere prelevato in qualsiasi momento. Il trattamento di persone incapaci di dare il loro consenso, come i bambini e le persone con malattie mentali, possono essere effettuati solo se si potrebbe produrre un beneficio reale e diretto per la sua salute.
La Convenzione prevede che tutti i pazienti hanno diritto di essere informati sulle loro condizioni di salute, tra cui i risultati dei test genetici predittivi. La Convenzione riconosce anche il diritto del paziente di non sapere. La Convenzione vieta il prelievo di organi e altri tessuti che non possono essere rigenerati da persone non in grado di dare il consenso. L'unica eccezione è, in determinate condizioni, per rigenerativa dei tessuti (in particolare del midollo osseo tra fratelli e sorelle.
La Convenzione riconosce l'importanza di promuovere un dibattito pubblico e la consultazione su tali questioni. Le uniche limitazioni sono quelle previste dalla legge e che siano necessarie in una società democratica nell'interesse della sicurezza pubblica, per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute pubblica o per la tutela dei diritti e delle libertà altrui. Protocolli aggiuntivi sono previsti per chiarire, rafforzare e integrare la Convenzione-quadro.
Il Comitato Direttivo per la Bioetica (CDBI), o di qualsiasi altro comitato designato dal Comitato dei Ministri, le Parti possono adire la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di dare pareri consultivi su questioni giuridiche relative all'interpretazione della Convenzione.
Testi Ufficiali
Inglese
FranceseTesti DE, IT, RU
Tedesco
Italiano
RussoLink correlati
Testi correlati
Convenzione del consiglio d'Europa contro il Traffico di Organi Umani (STCE N. 216).
Nota per informazioni - Adesione alla Convenzione sui Diritti Umani e la Biomedicina, da uno Stato che non è membro del Consiglio d'Europa.
Siti correlati
Direzione Generale per i Diritti Umani e stato di Diritto e Bioetica
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