USA PATRIOT Act (ita)
The HOLY BIBLE
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Andrea Salvatore Buffa Denunce Pubbliche 02.03.1973 PALERMO
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Il Santo Natale è il 2 marzo, Sofonia 1:10
Andrea Salvatore Buffa
Dec 25, 2022
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I AM THE EXPECTED CHRIST!
אני המשיח המצופה!
我是所期待的基督!
IO SONO IL CRISTO ATTESO!
JE SUIS LE CHRIST ATTENDU!
¡YO SOY EL CRISTO ESPERADO!
ICH BIN DER ERWARTETE CHRISTUS!
أنا المسيح المنتظر!
Я ЕСМЬ ОЖИДАННЫЙ ХРИСТОС!
मैं अपेक्षित मसीह हूँ!
私は期待されているキリストです!
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Un gran fracasso dalle colline Sofonia 1:10
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Napoli Franci 23/05/2024
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ASTENERSI DAI fArmAci e dal rivotarli
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La magistratura, una farsa della CIA di Hollywood
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La Verità vi accusa di complicità
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I gesti di riconoscimento segreti della Massoneria
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USA PATRIOT Act
Fonte
IL FILE ORIGINALE
20020925_patriot_act (1).php
Scarica dal sito
https://w2.eff.org/patriot/20020925_patriot_act.php
f4180772-3210-4efa-89b3-cee1153659b2_713x477.webp
Quella che segue è la versione in testo semplice dell'USA PATRIOT Act. Può essere ottenuto dal
sito web dell'Ufficio stampa governativo degli Stati Uniti in formato testo e pdf.
Il pdf (400k) può anche essere scaricato dal server web dell'EFF.
[DOCID: f:publ056.107]
[[Pagina 271]]
UNIRE E RAFFORZARE L'AMERICA FORNENDO GLI STRUMENTI ADEGUATI
NECESSARI PER INTERCETTARE E OSTACOLARE IL TERRORISMO (USA PATRIOT ACT) ACT DEL
2001
[[Pagina 115 STAT. 272]]
Diritto pubblico 107-56
107° Congresso
Una legge
per scoraggiare e punire gli atti terroristici negli Stati Uniti e nel
mondo, per migliorare gli strumenti investigativi delle forze dell'ordine e per altri
scopi. <<NOTA: 26 ottobre 2001 - [HR 3162]>>
Sia promulgato dal Senato e dalla Camera dei Rappresentanti degli
Stati Uniti d'America <<NOTA: Unire e rafforzare l'America fornendo
gli strumenti adeguati necessari per intercettare e ostacolare il terrorismo
(USA PATRIOT ACT) Atto del 2001.>> riunito al Congresso,
SEZIONE 1. TITOLO BREVE E INDICE.
(a) Breve <<NOTA: 18 USC 1 nota.>> Titolo.--Questo atto può essere citato come
"Unire e rafforzare l'America fornendo gli strumenti adeguati
necessari per intercettare e ostacolare il terrorismo (USA PATRIOT ACT)" del
2001 ''.
(b) Indice. - L'indice della presente Legge è il
seguente:
Sez. 1. Titolo breve e sommario.
Sez. 2. Costruzione; separabilità.
TITOLO I - RAFFORZARE LA SICUREZZA INTERNA CONTRO IL TERRORISMO
Sez. 101. Fondo antiterrorismo.
Sez. 102. Il senso del Congresso che condanna la discriminazione contro gli arabi e i
musulmani americani.
Sez. 103. Aumento dei finanziamenti per il centro di supporto tecnico presso il
Federal Bureau of Investigation.
Sez. 104. Richieste di assistenza militare per far rispettare il divieto in
determinate emergenze.
Sez. 105. Espansione dell'iniziativa della task force nazionale sulla criminalità elettronica.
Sez. 106. Potere presidenziale.
TITOLO II - PROCEDURE DI SORVEGLIANZA RAFFORZATA
Sez. 201. Autorità per l'intercettazione di comunicazioni via filo, orali ed elettroniche
relative al terrorismo.
Sez. 202. Autorità di intercettazione di comunicazioni via filo, orali e elettroniche
relative ai reati di frode e abuso informatico.
Sez. 203. Autorità per la condivisione di informazioni investigative penali.
Sez. 204. Chiarimento delle eccezioni dell'intelligence alle limitazioni sull'intercettazione
e la divulgazione di comunicazioni via cavo, orali ed elettroniche
comunicazioni.
Sez. 205. Impiego di traduttori da parte del Federal Bureau of
Investigation.
Sez. 206. Autorità di sorveglianza itinerante ai sensi del Foreign Intelligence
Surveillance Act del 1978.
Sez. 207. Durata della sorveglianza FISA di persone non statunitensi che
sono agenti di una potenza straniera.
Sez. 208. Designazione dei giudici.
Sez. 209. Sequestro di messaggi di posta vocale mediante mandato.
Sez. 210. Ambito di applicazione dei mandati di comparizione per l'archiviazione delle comunicazioni elettroniche.
Sez. 211. Chiarimento del campo di applicazione.
Sez. 212. Divulgazione di emergenza di comunicazioni elettroniche per proteggere
la vita e l'incolumità fisica.
Sez. 213. Facoltà di ritardare l'avviso dell'esecuzione di un mandato.
Sez. 214. Autorità di registrazione penna e trap and trace ai sensi della FISA.
Sez. 215. Accesso a documenti e altri elementi ai sensi della
legge sulla sorveglianza dell'intelligence straniera.
Sez. 216. Modifica delle autorità relative all'uso di registri penna
e dispositivi trap and trace.
[[Pagina 115 STAT. 273]]
Sez. 217. Intercettazione di comunicazioni informatiche di trasgressori.
Sez. 218. Informazioni di intelligence straniera.
Sez. 219. Mandati di perquisizione monogiurisdizionali per terrorismo.
Sez. 220. Notifica su tutto il territorio nazionale di mandati di perquisizione per prove elettroniche.
Sez. 221. Sanzioni commerciali.
Sez. 222. Assistenza alle forze dell'ordine.
Sez. 223. Responsabilità civile per talune divulgazioni non autorizzate.
Sez. 224. Tramonto.
Sez. 225. Immunità per il rispetto delle intercettazioni FISA.
TITOLO III - LEGGE SUL RICICLAGGIO INTERNAZIONALE E SUL
FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO DEL 2001
Sez. 301. Titolo breve.
Sez. 302. Risultati e finalità.
Sez. 303. Revisione congressuale quadriennale; considerazione accelerata.
Sottotitolo A – Lotta internazionale al riciclaggio di denaro e misure correlate
Sez. 311. Misure speciali per giurisdizioni, istituzioni finanziarie o
transazioni internazionali di primario
interesse in termini di riciclaggio di denaro.
Sez. 312. Due diligence speciale per conti di corrispondenza e
conti bancari privati.
Sez. 313. Divieto di aprire conti di corrispondenza negli Stati Uniti presso
banche di comodo straniere.
Sez. 314. Sforzi cooperativi per scoraggiare il riciclaggio di denaro.
Sez. 315. Inserimento dei reati di corruzione estera tra i reati di riciclaggio
.
Sez. 316. Tutela della decadenza antiterrorismo.
Sez. 317. Giurisdizione a lungo termine sui riciclatori di denaro stranieri.
Sez. 318. Riciclaggio di denaro tramite banca estera.
Sez. 319. Confisca di fondi su conti interbancari negli Stati Uniti.
Sez. 320. Proventi di reati esteri.
Sez. 321. Istituzioni finanziarie indicate nel sottocapitolo II del capitolo
53 del titolo 31, codice degli Stati Uniti.
Sez. 322. Società rappresentata da latitante.
Sez. 323. Esecuzione di sentenze straniere.
Sez. 324. Relazione e raccomandazione.
Sez. 325. Conti di concentrazione presso istituti finanziari.
Sez. 326. Verifica dell'identificazione.
Sez. 327. Esame dei precedenti in materia di antiriciclaggio.
Sez. 328. Cooperazione internazionale sull'identificazione degli ordinanti dei
bonifici.
Sez. 329. Sanzioni penali.
Sez. 330. Cooperazione internazionale nelle indagini sul
riciclaggio di denaro, sui crimini finanziari e sulle finanze di
gruppi terroristici.
Sottotitolo B - Modifiche alla legge sul segreto bancario e relativi miglioramenti
Sez. 351. Modifiche relative alla segnalazione di attività sospette.
Sez. 352. Programmi antiriciclaggio.
Sez. 353. Sanzioni per violazioni degli ordini di targeting geografico e
di alcuni requisiti di tenuta dei registri, e prolungamento
del periodo effettivo degli ordini di targeting geografico.
Sez. 354. Strategia antiriciclaggio.
Sez. 355. Autorizzazione a inserire nelle
referenze scritte di lavoro sospetti di attività illecita.
Sez. 356. Segnalazione di attività sospette da parte di intermediari e
commercianti di valori mobiliari; studio sulle società di investimento.
Sez. 357. Relazione speciale sull'amministrazione delle disposizioni sul segreto bancario.
Sez. 358. Disposizioni sul segreto bancario e attività dei
servizi segreti statunitensi per la lotta al terrorismo internazionale.
Sez. 359. Segnalazioni di attività sospette da parte
dei sistemi bancari sotterranei.
Sez. 360. Uso dei poteri da parte dei direttori esecutivi degli Stati Uniti.
Sez. 361. Rete di contrasto ai reati finanziari.
Sez. 362. Creazione di una rete altamente sicura.
Sez. 363. Inasprimento delle sanzioni civili e penali per riciclaggio.
Sez. 364. Autorità di protezione uniforme per le strutture della Federal Reserve.
Sez. 365. Rapporti relativi a monete e valuta ricevuta in
operazioni o affari non finanziari.
Sez. 366. Uso efficiente del sistema di reporting delle transazioni valutarie.
Sottotitolo C – Crimini e protezione valutaria
Sez. 371. Contrabbando di denaro contante in grandi quantità da o verso gli Stati Uniti.
Sez. 372. Confisca nei casi di segnalazione valutaria.
[[Pagina 115 STAT. 274]]
Sez. 373. Imprese che trasferiscono denaro illegalmente.
Sez. 374. Falsificazione di monete nazionali e obbligazioni.
Sez. 375. Falsificazione di valute e obbligazioni.
Sez. 376. Riciclaggio dei proventi del terrorismo.
Sez. 377. Giurisdizione extraterritoriale.
TITOLO IV--LA PROTEZIONE DEL CONFINE
Sottotitolo A--La tutela del confine settentrionaleSez
. 401. Garantire personale adeguato alla frontiera settentrionale.
Sez. 402. Personale della frontiera settentrionale.
Sez. 403. Accesso da parte del Dipartimento di Stato e dell'INS a determinate
informazioni identificative nei precedenti penali dei
richiedenti il visto e dei richiedenti l'ammissione negli Stati Uniti
.
Sez. 404. Autorita' limitata a pagare gli straordinari.
Sez. 405. Relazione sul
sistema integrato automatizzato di identificazione delle impronte digitali per i porti di ingresso e le rappresentanze consolari all'estero.
Sottotitolo B – Disposizioni rafforzate sull'immigrazione
Sez. 411. Definizioni relative al terrorismo.
Sez. 412. Detenzione obbligatoria di sospetti terroristi; habeas corpus;
revisione giudiziaria.
Sez. 413. Cooperazione multilaterale contro i terroristi.
Sez. 414. Integrità e sicurezza dei visti.
Sez. 415. Partecipazione dell'Ufficio per la Sicurezza Nazionale alla
Task Force Entry-Exit.
Sez. 416. Programma di monitoraggio degli studenti stranieri.
Sez. 417. Passaporti a lettura ottica.
Sez. 418. Prevenzione del consolato shopping.
Sottotitolo C--Conservazione dei benefici dell'immigrazione per le vittime del
terrorismo
Sez. 421. Status speciale di immigrato.
Sez. 422. Proroga dei termini di deposito o di reiscrizione.
Sez. 423. Aiuto umanitario per alcuni coniugi e
figli sopravvissuti.
Sez. 424. Tutela dei minori “fuori età”.
Sez. 425. Rimedio amministrativo temporaneo.
Sez. 426. Prova di morte, invalidità o perdita del lavoro.
Sez. 427. Nessun beneficio ai terroristi o ai familiari dei terroristi.
Sez. 428. Definizioni.
TITOLO V - RIMOZIONE DEGLI OSTACOLI ALLE INDAGINI SUL TERRORISMO
Sez. 501. Autorizzazione del procuratore generale a pagare ricompense per combattere
il terrorismo.
Sez. 502. Facoltà del Segretario di Stato a pagare le ricompense.
Sez. 503. Identificazione del DNA di terroristi e altri autori di reati violenti.
Sez. 504. Coordinamento con le forze dell'ordine.
Sez. 505. Varie Autorità di sicurezza nazionale.
Sez. 506. Estensione della giurisdizione dei servizi segreti.
Sez. 507. Divulgazione dei documenti scolastici.
Sez. 508. Divulgazione di informazioni derivanti dalle indagini NCES.
TITOLO VI - PRESTAZIONI ALLE VITTIME DEL TERRORISMO, AGLI AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA
E AI LORO FAMILIARI
Sottotitolo A - Aiuto alle famiglie degli agenti di pubblica sicurezza
Sez. 611. Pagamento accelerato per gli ufficiali di pubblica sicurezza coinvolti negli
sforzi di prevenzione, investigazione, salvataggio o recupero
relativi a un attacco terroristico.
Sez. 612. Correzione tecnica rispetto ai pagamenti accelerati per
eroici agenti di pubblica sicurezza.
Sez. 613. Gli agenti di pubblica sicurezza beneficiano dell'aumento dei pagamenti del programma.
Sez. 614. Programmi dell'Ufficio di Giustizia.
Sottotitolo B--Emendamenti alla legge sulle vittime del crimine del 1984
Sez. 621. Fondo per le vittime di reati.
Sez. 622. Risarcimento delle vittime di reato.
Sez. 623. Assistenza alle vittime di reati.
Sez. 624. Vittime del terrorismo.
TITOLO VII--MAGGIORE CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI PER
LA PROTEZIONE DELLE INFRASTRUTTURE CRITICHE
Sez. 701. Espansione del sistema regionale di condivisione delle informazioni per facilitare
la risposta delle forze dell'ordine federali, statali e locali relative agli
attacchi terroristici.
[[Pagina 115 STAT. 275]]
TITOLO VIII - RAFFORZAMENTO DELLA NORMATIVA PENALE CONTRO IL TERRORISMO
Sez. 801. Attacchi terroristici e altri atti di violenza contro
i sistemi di trasporto di massa.
Sez. 802. Definizione di terrorismo interno.
Sez. 803. Divieto di ospitare terroristi.
Sez. 804. Competenza sui crimini commessi in strutture statunitensi all'estero.
Sez. 805. Sostegno materiale al terrorismo.
Sez. 806. Beni delle organizzazioni terroristiche.
Sez. 807. Chiarimenti tecnici relativi alla fornitura di
sostegno materiale al terrorismo.
Sez. 808. Definizione di reato federale di terrorismo.
Sez. 809. Nessuna prescrizione per alcuni reati di terrorismo.
Sez. 810. Pene massime alternative per i reati di terrorismo.
Sez. 811. Sanzioni per l'associazione terroristica.
Sez. 812. Supervisione dei terroristi dopo la scarcerazione.
Sez. 813. Inclusione degli atti di terrorismo come attività di racket.
Sez. 814. Deterrenza e prevenzione del cyberterrorismo.
Sez. 815. Difesa aggiuntiva alle azioni civili relative alla conservazione
di documenti in risposta a richieste del governo.
Sez. 816. Sviluppo e sostegno delle
capacità forensi della sicurezza informatica.
Sez. 817. Ampliamento della legge sulle armi biologiche.
TITOLO IX - INTELLIGENZA MIGLIORATA
Sez. 901. Responsabilità del Direttore della Central Intelligence riguardo
all'intelligence straniera raccolta ai sensi del Foreign Intelligence
Surveillance Act del 1978.
Sez. 902. Inclusione delle attività terroristiche internazionali nell'ambito
dell'intelligence straniera ai sensi del National Security Act del 1947.
Sez. 903. Senso del Congresso sull'instaurazione e il mantenimento di
rapporti di intelligence per acquisire informazioni su
terroristi e organizzazioni terroristiche.
Sez. 904. Autorità temporanea di rinviare la presentazione al Congresso di rapporti
sull'intelligence e su questioni relative all'intelligence.
Sez. 905. Divulgazione al direttore della Central Intelligence di
informazioni relative all'intelligence straniera nell'ambito di
indagini penali.
Sez. 906. Centro di tracciamento dei beni dei terroristi stranieri.
Sez. 907. Centro nazionale di traduzione virtuale.
Sez. 908. Formazione dei funzionari governativi riguardo all'identificazione e
all'uso dell'intelligence straniera.
TITOLO X--VARIE
Sez. 1001. Revisione del dipartimento di giustizia.
Sez. 1002. Il senso del congresso.
Sez. 1003. Definizione di “sorveglianza elettronica”.
Sez. 1004. Foro competente nei casi di riciclaggio di denaro.
Sez. 1005. Legge sull'assistenza ai primi soccorritori.
Sez. 1006. Inammissibilità degli stranieri coinvolti in attività di riciclaggio.
Sez. 1007. Autorizzazione di fondi per la formazione della polizia della Dea nell'Asia meridionale e
centrale.
Sez. 1008. Studio di fattibilità sull'uso di
un sistema di scansione di identificatori biometrici con accesso al
sistema integrato e automatizzato di identificazione delle impronte digitali dell'FBI presso le sedi consolari
e i punti di ingresso negli Stati Uniti all'estero.
Sez. 1009. Studio sull'accesso.
Sez. 1010. Autorità temporanea per stipulare contratti con
governi locali e statali per l'esecuzione di funzioni di sicurezza presso
installazioni militari degli Stati Uniti.
Sez. 1011. Crimini contro gli enti caritativi americani.
Sez. 1012. Limitazione al rilascio delle licenze per materiali pericolosi.
Sez. 1013. Esprimere il senso del Senato riguardo alla fornitura
di finanziamenti per la preparazione e la risposta al bioterrorismo.
Sez. 1014. Programma di sovvenzioni per il sostegno statale e locale alla preparazione nazionale
.
Sez. 1015. Ampliamento e riautorizzazione della
legge sulle tecnologie di identificazione del crimine per le sovvenzioni antiterrorismo a Stati e
località.
Sez. 1016. Protezione delle infrastrutture critiche.
SEZ. 2. <<NOTA: 18 USC 1 nota.>> COSTRUZIONE; SEPARABILITÀ.
Qualsiasi disposizione della presente legge ritenuta non valida o inapplicabile in base ai suoi
termini, o applicata a qualsiasi persona o circostanza, sarà interpretata
in modo da conferirle il massimo effetto consentito dalla legge, a meno che tale
ritenuta non sia di totale invalidità o inapplicabilità , nel qual
caso tale disposizione sarà considerata
[[Pagina 115 STAT. 276]]
separabile dalla presente legge e non pregiudica il resto della stessa o
l'applicazione di tale disposizione ad altre persone non nella stessa
situazione o ad altre circostanze dissimili.
TITOLO I - RAFFORZAMENTO DELLA SICUREZZA NAZIONALE CONTRO IL TERRORISMO
SEZ. 101. <<NOTA: 28 USC 524 nota.>> FONDO ANTITERRORISMO.
(a) Stabilimento; Disponibilità.--Viene istituito presso il
Tesoro degli Stati Uniti un fondo separato noto come
"Fondo antiterrorismo", i cui importi rimarranno disponibili
senza limiti di anno fiscale--
(1) per rimborsare qualsiasi Dipartimento di Componente giudiziaria per eventuali
costi sostenuti in relazione a:
(A) ripristino della capacità operativa di un
ufficio o struttura che è stata danneggiata o distrutta a
seguito di qualsiasi
episodio di terrorismo nazionale o internazionale;
(B) fornire supporto per contrastare, indagare o
perseguire il terrorismo nazionale o internazionale,
incluso, a titolo esemplificativo, il pagamento di ricompense in
relazione a tali attività; e
(C) condurre valutazioni della minaccia terroristica delle
agenzie federali e delle loro strutture; e
(2) rimborsare qualsiasi dipartimento o agenzia del
governo federale per eventuali costi sostenuti in relazione alla detenzione
in paesi stranieri di individui accusati di atti di terrorismo
che violano le leggi degli Stati Uniti.
(b) Nessun effetto sugli stanziamenti precedenti. - La sottosezione (a) non dovrà essere
interpretata in modo tale da influenzare l'importo o la disponibilità di eventuali stanziamenti al
Fondo antiterrorismo effettuati prima della data di entrata in vigore della presente
Legge.
SEZ. 102. SENSO DEL CONGRESSO CHE CONDANNA LA DISCRIMINAZIONE CONTRO GLI ARABI E
MUSULMANI AMERICANI.
(a) Conclusioni. - Il Congresso giunge alle seguenti conclusioni:
(1) Gli arabi americani, i musulmani americani e gli americani dell'Asia
meridionale svolgono un ruolo vitale nella nostra nazione e hanno diritto a
niente di meno che i pieni diritti di ogni americano.
(2) Gli atti di violenza compiuti contro gli arabi
e i musulmani americani dopo l'11 settembre 2001, gli attacchi
contro gli Stati Uniti dovrebbero essere e sono condannati da tutti
gli americani che apprezzano la libertà.
(3) Il concetto di responsabilità individuale per gli atti illeciti
è sacrosanto nella società americana e si applica allo stesso modo a tutti
i gruppi religiosi, razziali ed etnici.
(4) Quando i cittadini americani commettono atti di violenza contro
coloro che sono, o sono percepiti come di
origine araba o musulmana, dovrebbero essere puniti nella misura massima prevista dalla legge.
(5) I musulmani americani sono diventati così timorosi delle molestie
che molte donne musulmane stanno cambiando il modo in cui si vestono per evitare
di diventare bersagli.
(6) Molti arabi americani e musulmani americani hanno agito
eroicamente durante gli attacchi contro gli Stati Uniti, tra cui
Mohammed Salman Hamdani, un newyorkese di 23 anni di
origine pakistana, che si ritiene sia andato
[[Pagina 115 STAT. 277]]
al World Trade Center per offrire assistenza di salvataggio e ora risulta
disperso.
(b) Senso del Congresso. È senso del Congresso che:
(1) i diritti civili e le libertà civili di tutti gli americani,
compresi gli arabi americani, i musulmani americani e gli americani dell'Asia
meridionale, devono essere protetti, e che deve essere compiuto ogni sforzo
per preservare la loro sicurezza; (2) venga condannato
qualsiasi atto di violenza o discriminazione contro qualsiasi americano;
e
(3) la Nazione è chiamata a riconoscere il patriottismo dei
concittadini di ogni
origine etnica, razziale e religiosa.
SEZ. 103. MAGGIORI FINANZIAMENTI PER IL CENTRO DI SUPPORTO TECNICO PRESSO L'
UFFICIO FEDERALE D'INCHIESTA.
Sono autorizzati ad essere stanziati per il
Centro di supporto tecnico istituito nella sezione 811 della legge sull'antiterrorismo e sull'efficacia
della pena di morte del 1996 (legge pubblica 104-132) per aiutare a soddisfare le richieste
di attività per combattere il terrorismo e sostenere e migliorare il
supporto tecnico e operazioni tattiche dell'FBI, 200.000.000 di dollari per ciascuno degli
anni fiscali 2002, 2003 e 2004.
SEC. 104. RICHIESTE DI ASSISTENZA MILITARE PER APPLICARE IL DIVIETO IN
DETERMINATE EMERGENZE.
L'articolo 2332e, titolo 18, codice degli Stati Uniti, è modificato:
(1) eliminando "2332c" e inserendo "2332a"; e
(2) eliminando "chimico".
SEZ. 105. <<NOTA: nota 18 USC 3056.>> AMPLIAMENTO DELL'INIZIATIVA NAZIONALE DELLA
TASK FORCE SULLA CRIMINALITÀ ELETTRONICA NAZIONALE.
Il Direttore dei servizi segreti degli Stati Uniti adotterà
le azioni appropriate per sviluppare una rete nazionale di
task force sulla criminalità elettronica, basata sul modello della New York Electronic Crimes Task Force,
in tutti gli Stati Uniti, allo scopo di prevenire, individuare
e indagare su vari tipi di crimini forme di crimini elettronici, compresi
potenziali attacchi terroristici contro infrastrutture critiche e
sistemi di pagamento finanziario.
SEZ. 106. AUTORITÀ PRESIDENZIALE.
La sezione 203 dell'International Emergency Powers Act (50 USC
1702) è modificata--
(1) nella sottosezione (a)(1)--
(A) alla fine del sottoparagrafo (A) (a filo con quel
sottoparagrafo), eliminando ``; e'' e inserendo una
virgola e quanto segue:
``da qualsiasi persona, o in relazione a qualsiasi proprietà, soggetta alla
giurisdizione degli Stati Uniti;'';
(B) nel sottoparagrafo (B)--
(i) inserendo ", blocco durante la pendenza
di un'indagine" dopo "investigare"; e
(ii) eliminando "interessi" e inserendo
"interessi di qualsiasi persona, o rispetto a qualsiasi
proprietà, soggetta alla giurisdizione degli
Stati Uniti; E'';
(C) eliminando "da qualsiasi persona, o in relazione a
qualsiasi proprietà, soggetta alla giurisdizione degli Stati Uniti"
; e
(D) inserendo in fine quanto segue:
[[Pagina 115 STAT. 278]]
"(C) quando gli Stati Uniti sono impegnati in
ostilità armate o sono stati attaccati da un paese straniero o da
cittadini stranieri, confiscare qualsiasi proprietà, soggetta alla
giurisdizione degli Stati Uniti, di qualsiasi
persona straniera, organizzazione straniera, o un paese straniero che,
secondo lui, ha pianificato, autorizzato, aiutato o coinvolto in
tali ostilità o attacchi contro gli Stati Uniti;
e tutti i diritti, titoli e interessi su qualsiasi proprietà così
confiscata verranno attribuiti, quando, come e alle condizioni
diretto dal Presidente, nell'agenzia o nella persona che
il Presidente può designare di volta in volta, e secondo
i termini e le condizioni che il Presidente può
prescrivere, tali interessi o proprietà saranno detenuti,
utilizzati, amministrati, liquidati, venduti o altrimenti trattati
nell'interesse e a beneficio degli
Stati Uniti, e tale agenzia o persona designata può
compiere qualsiasi atto correlato al raggiungimento
o al perseguimento di tali scopi.''; e
(2) inserendo alla fine quanto segue:
"(c) Informazioni classificate.--In qualsiasi controllo giurisdizionale di una
decisione presa ai sensi di questa sezione, se la decisione era basata su
informazioni classificate (come definite nella sezione 1(a) ) della
legge sulle procedure relative alle informazioni classificate) tali informazioni possono essere presentate al
tribunale del riesame ex parte e a porte chiuse. Questa sottosezione non conferisce
né implica alcun diritto al controllo giurisdizionale.''.
TITOLO II - PROCEDURE DI SORVEGLIANZA
RAFFORZATA SEZ. 201. AUTORITA' A INTERCETTARE COMUNICAZIONI FILO, ORALI ED ELETTRONICHE
RELATIVE AL TERRORISMO.
L'articolo 2516(1) del titolo 18, Codice degli Stati Uniti, è modificato:
(1) ridefinendo il paragrafo (p), come così ridefinito dall'articolo
434(2) dell'Antiterrorism and Effective Death Penalty
Act del 1996 (Diritto pubblico 104 -132; 110 Stat. 1274), come comma
(r); e
(2) inserendo dopo il paragrafo (p), come così rinominato dalla
sezione 201(3) dell'Illegal Immigration Reform and Immigrant
Responsibility Act del 1996 (divisione C del diritto pubblico 104-208;
110 Stat. 3009-565), il seguente nuovo paragrafo:
"(q) qualsiasi violazione penale della sezione 229 (relativa alle
armi chimiche); o sezioni 2332, 2332a, 2332b, 2332d, 2339A o 2339B di questo
titolo (relativi al terrorismo); O''.
SEZ. 202. FACOLTA' DI INTERCETTAZIONE DI COMUNICAZIONI FILARE, ORALI ED ELETTRONICHE
RELATIVE A FRODI INFORMATICHE E
REATI DI ABUSO.
L'articolo 2516(1)(c), titolo 18, Codice degli Stati Uniti, è modificato eliminando
"e articolo 1341 (relativo alle frodi postali)" e inserendo
"articolo 1341 (relativo alle frodi postali), una violazione di reato dell'articolo
1030 (relativo a frodi e abusi informatici),''.
SEZ. 203. <<NOTA: 18 USC app.>> AUTORITÀ PER LA CONDIVISIONE
DI INFORMAZIONI investigative PENALI.
(a) Autorità per la condivisione delle informazioni del Gran Giurì.--
[[Pagina 115 STAT. 279]]
(1) In generale.--La regola 6(e)(3)(C) delle norme federali di
procedura penale è modificata come segue:
"(C)(i) Divulgazione altrimenti vietata da questa
regola di questioni che si verificano davanti al grand jury possono anche
essere presentate
: "(I) quando così indicato da un tribunale
in via preliminare o in connessione con un
procedimento giudiziario;
"(II) quando consentito da un tribunale su
richiesta dell'imputato, previa dimostrazione che
possono esistere motivi per una mozione di archiviazione dell'accusa
a causa di questioni avvenute dinanzi al
gran giurì;
"(III) quando la divulgazione è fatta da un
avvocato del governo ad un altro
grand jury federale;
"(IV) quando consentito da un tribunale su
richiesta di un procuratore del governo, previa
dimostrazione che tali questioni possono rivelare una violazione
del diritto penale statale, a un funzionario competente
di uno Stato o di una suddivisione di uno Stato allo
scopo di far rispettare tale legge; o
"(V) quando le questioni riguardano
intelligence straniera o controspionaggio (come definito nella
sezione 3 del National Security Act del 1947 (50
USC 401a)), o informazioni di intelligence straniera
(come definito nella clausola (iv) di questo sottoparagrafo) ,
a qualsiasi funzionario federale delle forze dell'ordine, dell'intelligence,
della protezione, dell'immigrazione, della difesa nazionale o
della sicurezza nazionale al fine di assistere il
funzionario che riceve tali informazioni nell'esercizio
delle sue funzioni ufficiali.
"(ii) Se il tribunale ordina la divulgazione di questioni
che si verificano davanti al grand jury, la divulgazione dovrà essere
effettuata nel modo, nel momento e alle
condizioni che il tribunale potrà stabilire.
"(iii) Qualsiasi funzionario federale a cui vengono
divulgate informazioni ai sensi della clausola (i)(V) del presente sottoparagrafo
may use that information only as necessary in the
conduct of that person's official duties subject to any
limitations on the unauthorized disclosure of such
information. Within a reasonable time after such
disclosure, an attorney for the government shall file
under seal a notice with the court stating the fact that
such information was disclosed and the departments,
agencies, or entities to which the disclosure was made.
``(iv) In clause (i)(V) of this subparagraph, the
term `foreign intelligence information' means--
``(I) information, whether or not concerning a
United States person, that relates to the ability
of the United States to protect against--
``(aa) actual or potential attack or
other grave hostile acts of a foreign
power or an agent of a foreign power;
``(bb) sabotage or international
terrorism by a foreign power or an agent
of a foreign power; or
``(cc) clandestine intelligence
activities by an intelligence service or
network of a foreign power or by an
agent of foreign power; or
[[Page 115 STAT. 280]]
``(II) information, whether or not concerning
a United States person, with respect to a foreign
power or foreign territory that relates to--
``(aa) the national defense or the
security of the United States; or
``(bb) the conduct of the foreign
affairs of the United States.''.
(2) Conforming amendment.--Rule 6(e)(3)(D) of the Federal
Rules of Criminal Procedure is amended by striking
``(e)(3)(C)(i)'' and inserting ``(e)(3)(C)(i)(I)''.
(b) Authority To Share Electronic, Wire, and Oral Interception
Information.--
(1) Law enforcement.--Section 2517 of title 18, United
States Code, is amended by inserting at the end the following:
"(6) Qualsiasi funzionario investigativo o delle forze dell'ordine, o procuratore del
governo, che con qualsiasi mezzo autorizzato dal presente capitolo, sia
venuto a conoscenza del contenuto di qualsiasi
comunicazione telefonica, orale o elettronica, o delle prove da essa derivate, può divulgare tali contenuti
a qualsiasi altro funzionario federale delle forze dell'ordine, dell'intelligence, della protezione,
dell'immigrazione, della difesa nazionale o della sicurezza nazionale nella
misura in cui tali contenuti includano intelligence straniera o
controspionaggio (come definito nella sezione 3 del National Security
Act del 1947 (50 USC 401a )), o informazioni di intelligence straniere (come
definite nel comma (19) dell'articolo 2510 del presente titolo), per assistere il
funzionario che deve ricevere tali informazioni nell'esercizio delle sue
funzioni ufficiali. Qualsiasi funzionario federale che riceve informazioni ai sensi
di questa disposizione può utilizzare tali informazioni solo se necessario nello
svolgimento dei compiti ufficiali di quella persona, fatte salve eventuali limitazioni sulla
divulgazione non autorizzata di tali informazioni.''.
(2) Definizione.--L'Articolo 2510, titolo 18, Codice degli Stati Uniti
, è modificato da--
(A) al paragrafo (17), eliminando "e" dopo il
punto e virgola;
(B) al paragrafo (18), eliminando il punto e
inserendo "; E''; e
(C) inserendo alla fine quanto segue:
"(19) "informazioni di intelligence estera" significa:
"(A) informazioni, riguardanti o meno un
cittadino statunitense, che si riferiscono alla capacità degli
Stati Uniti per proteggersi da
: "(i) attacchi effettivi o potenziali o altri
gravi atti ostili di una potenza straniera o di un agente
di una potenza straniera;
"(ii) sabotaggio o terrorismo internazionale da parte di
una potenza straniera o di un agente di una potenza straniera; oppure
"(iii) attività clandestine di intelligence da parte di
un servizio o di una rete di intelligence di una potenza straniera
o di un agente di una potenza straniera; o
"(B) informazioni, riguardanti o meno un
soggetto statunitense, rispetto a una potenza straniera o
territorio straniero che si riferiscono a:
"(i) la difesa nazionale o la sicurezza degli
Stati Uniti; O
"(ii) la condotta degli affari esteri degli
Stati Uniti.''.
(c) Procedure.--La <<NOTA: nota 18 USC 2517.>> Il Procuratore Generale
stabilirà le procedure per la divulgazione di informazioni ai sensi della
sezione 2517(6)
[[Pagina 115 STAT. 281]]
e la regola 6(e)(3)(C)(i)(V) delle norme federali di procedura penale
che identifica una persona statunitense, come definita nella sezione 101 del
Foreign Intelligence Surveillance Act del 1978 (50 USC 1801)).
(d) Informazioni di intelligence straniere <<NOTA: 50 USC 403-5d.>>.--
(1) In generale.-- Nonostante qualsiasi altra disposizione di legge,
sarà lecito per l'intelligence o
il controspionaggio straniero (come definito nella sezione 3 del National
Security Act del 1947 (50 USC 401a)) o
informazioni di intelligence straniere ottenute come parte di un'indagine penale da divulgare
a qualsiasi funzionario delle forze dell'ordine federali, dell'intelligence,
della protezione, dell'immigrazione, della difesa nazionale o della sicurezza nazionale
al fine di assistere il funzionario che riceve tali
informazioni nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali. Qualsiasi
funzionario federale che riceve informazioni ai sensi di questa
disposizione può utilizzare tali informazioni solo se necessario nello
svolgimento dei compiti ufficiali di quella persona, fatte salve eventuali
limitazioni sulla divulgazione non autorizzata di tali informazioni.
(2) Definizione. - In questa sottosezione, il termine "
informazioni di intelligence estera" significa:
(A) informazioni, riguardanti o meno una
persona statunitense, che si riferiscono alla capacità degli Stati Uniti
di proteggersi da: -
(i) attacco effettivo o potenziale o altri gravi
atti ostili di una potenza straniera o di un agente di una
potenza straniera;
(ii) sabotaggio o terrorismo internazionale da parte di una
potenza straniera o di un agente di una potenza straniera; o
(iii) attività clandestine di intelligence da parte di
un servizio o di una rete di intelligence di una potenza straniera
o di un agente di una potenza straniera; o
(B) informazioni, riguardanti o meno un
soggetto statunitense, rispetto a una potenza straniera o
un territorio straniero che si riferiscono a:
(i) the national defense or the security of
the United States; or
(ii) the conduct of the foreign affairs of the
United States.
SEC. 204. CLARIFICATION OF INTELLIGENCE EXCEPTIONS FROM LIMITATIONS ON
INTERCEPTION AND DISCLOSURE OF WIRE, ORAL, AND ELECTRONIC
COMMUNICATIONS.
Section 2511(2)(f) of title 18, United States Code, is amended--
(1) by striking ``this chapter or chapter 121'' and
inserting ``this chapter or chapter 121 or 206 of this title'';
and
(2) by striking ``wire and oral'' and inserting ``wire,
oral, and electronic''.
SEC. 205. <<NOTE: 28 USC 532 note.>> EMPLOYMENT OF TRANSLATORS BY THE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION.
(a) Authority.--The Director of the Federal Bureau of Investigation
is authorized to expedite the employment of personnel as translators to
support counterterrorism investigations and operations without regard to
applicable Federal personnel requirements and limitations.
(b) Security Requirements.--The Director of the Federal Bureau of
Investigation shall establish such security requirements as are
necessary for the personnel employed as translators under subsection
(a).
[[Page 115 STAT. 282]]
(c) Report.--The Attorney General shall report to the Committees on
the Judiciary of the House of Representatives and the Senate on--
(1) the number of translators employed by the FBI and other
components of the Department of Justice;
(2) any legal or practical impediments to using translators
employed by other Federal, State, or local agencies, on a full,
part-time, or shared basis; and
(3) the needs of the FBI for specific translation services
in certain languages, and recommendations for meeting those
needs.
SEC. 206. ROVING SURVEILLANCE AUTHORITY UNDER THE FOREIGN INTELLIGENCE
SURVEILLANCE ACT OF 1978.
Section 105(c)(2)(B) of the Foreign Intelligence Surveillance Act of
1978 (50 U.S.C. 1805(c)(2)(B)) is amended by inserting ``, or in
circumstances where the Court finds that the actions of the target of
the application may have the effect of thwarting the identification of a
specified person, such other persons,'' after ``specified person''.
SEC. 207. DURATION OF FISA SURVEILLANCE OF NON-UNITED STATES PERSONS WHO
ARE AGENTS OF A FOREIGN POWER.
(a) Duration.--
(1) Surveillance.--Section 105(e)(1) of the Foreign
Intelligence Surveillance Act of 1978 (50 U.S.C. 1805(e)(1)) is
amended by--
(A) inserting ``(A)'' after ``except that''; and
(B) inserting before the period the following: ``,
and (B) an order under this Act for a surveillance
targeted against an agent of a foreign power, as defined
in section 101(b)(1)(A) may be for the period specified
in the application or for 120 days, whichever is less''.
(2) Physical Search.--Section 304(d)(1) of the Foreign Intelligence
Surveillance Act of 1978 (50 U.S.C. 1824(d)(1)) is amended by--
(A) striking ``forty-five'' and inserting ``90'';
(B) inserting ``(A)'' after ``except that''; and
(C) inserting before the period the following: ``, and (B)
an order under this section for a physical search targeted
against an agent of a foreign power as defined in section
101(b)(1)(A) may be for the period specified in the application
or for 120 days, whichever is less''.
(b) Extension.--
(1) In general.--Section 105(d)(2) of the Foreign
Intelligence Surveillance Act of 1978 (50 U.S.C. 1805(d)(2)) is
amended by--
(A) inserting ``(A)'' after ``except that''; and
(B) inserting before the period the following: ``,
and (B) an extension of an order under this Act for a
surveillance targeted against an agent of a foreign
power as defined in section 101(b)(1)(A) may be for a
period not to exceed 1 year''.
(2) Defined term.--Section 304(d)(2) of the Foreign
Intelligence Surveillance Act of 1978 (50 U.S.C. 1824(d)(2) is
amended by inserting after ``not a United States person,'' the
following: ``or against an agent of a foreign power as defined
in section 101(b)(1)(A),''.
[[Page 115 STAT. 283]]
SEC. 208. DESIGNATION OF JUDGES.
Section 103(a) of the Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978
(50 U.S.C. 1803(a)) is amended by--
(1) striking ``seven district court judges'' and inserting
``11 district court judges''; and
(2) inserting ``of whom no fewer than 3 shall reside within
20 miglia del Distretto di Columbia'' dopo ``circuiti''.
SEZ. 209. SEQUESTRO DI MESSAGGI DI SEGRETERIA VOCALE AI SENSI DI MANDATO.
Il titolo 18, Codice degli Stati Uniti, è modificato--
(1) nella sezione 2510--
(A) nel paragrafo (1), eliminando l'inizio con
"e tali" e tutto ciò che segue fino alla
"comunicazione"; e
(B) al paragrafo (14), inserendo "filo o"
dopo "trasmissione di"; e
(2) nelle sottosezioni (a) e (b) della sezione 2703--
(A) eliminando "Contenuti elettronici" e
inserendo "Contenuti via cavo o elettronici" in ogni punto
in cui appare;
(B) eliminando "contenuto di un dispositivo elettronico" e
inserendo "contenuto di un cavo o di un dispositivo elettronico" in ogni
punto in cui appare; e
(C) eliminando "qualsiasi dispositivo elettronico" e inserendo
"qualsiasi cavo o dispositivo elettronico" in ogni punto in cui appare.
SEZ. 210. AMBITO DI CITAZIONE PER RILEVAZIONI DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE.
L'articolo 2703(c)(2), titolo 18, Codice degli Stati Uniti, come ridenominato
dall'articolo 212, è modificato:
(1) eliminando "entità il nome, l'indirizzo,
i registri di fatturazione dei pedaggi telefonici locali e interurbani, il numero di telefono o
altro numero o identità di abbonato e anzianità di servizio di un
abbonato" e inserendo quanto segue: "entità il--
"(A) nome;
"(B) indirizzo;
"(C) registrazioni delle connessioni telefoniche locali e interurbane
o registrazioni degli orari e delle durate delle sessioni;
"(D) anzianità di servizio (compresa la data di inizio) e tipologia di
servizio utilizzato;
"(E) numero di telefono o di strumento o altro numero o identità dell'abbonato , compreso qualsiasi indirizzo
di rete assegnato temporaneamente ;
e
"(F) mezzi e fonti di pagamento per tale servizio
(incluso qualsiasi numero di carta di credito o conto bancario)
di un abbonato"; e
(2) eliminando "e i tipi di servizi
utilizzati dall'abbonato o dal cliente".
SEZ. 211. CHIARIMENTI SULL'AMBITO DI APPLICAZIONE.
La sezione 631 del Communications Act del 1934 (47 USC 551) è
modificata--
(1) nella sottosezione (c)(2)--
(A) nel sottoparagrafo (B),colpendo "o";
(B) nel sottoparagrafo (C), eliminando il punto a
the end and inserting ``; or''; and
(C) by inserting at the end the following:
[[Page 115 STAT. 284]]
``(D) to a government entity as authorized under chapters
119, 121, or 206 of title 18, United States Code, except that
such disclosure shall not include records revealing cable
subscriber selection of video programming from a cable
operator.''; and
(2) in subsection (h), by striking ``A governmental entity''
and inserting ``Except as provided in subsection (c)(2)(D), a
governmental entity''.
SEC. 212. EMERGENCY DISCLOSURE OF ELECTRONIC COMMUNICATIONS TO PROTECT
LIFE AND LIMB.
(a) Disclosure of Contents.--
(1) In general.--Section 2702 of title 18, United States
Code, is amended--
(A) by striking the section heading and inserting
the following:
``Sec. 2702. Voluntary disclosure of customer communications or
records'';
(B) in subsection (a)--
(i) in paragraph (2)(A), by striking ``and''
at the end;
(ii) in paragraph (2)(B), by striking the
period and inserting ``; and''; and
(iii) by inserting after paragraph (2) the
following:
``(3) a provider of remote computing service or electronic
communication service to the public shall not knowingly divulge
a record or other information pertaining to a subscriber to or
customer of such service (not including the contents of
communications covered by paragraph (1) or (2)) to any
governmental entity.'';
(C) in subsection (b), by striking ``Exceptions.--A
person or entity'' and inserting ``Exceptions for
disclosure of communications.-- A provider described in
subsection (a)'';
(D) in subsection (b)(6)--
(i) in subparagraph (A)(ii), by striking
``or'';
(ii) in subparagraph (B), by striking the
period and inserting ``; or''; and
(iii) by adding after subparagraph (B) the
following:
"(C) se il fornitore ritiene ragionevolmente che un'emergenza
che comporti un pericolo immediato di morte o gravi
lesioni fisiche per qualsiasi persona richieda la divulgazione delle
informazioni senza indugio."; e
(E) inserendo dopo la sottosezione (b) quanto segue:
"(c) Eccezioni per la divulgazione dei dati del cliente. - Un fornitore
descritto nella sottosezione (a) può divulgare un record o altre informazioni
relative a un abbonato o a un cliente di tale servizio (esclusi
i contenuti delle comunicazioni coperte dalla sottosezione (a)(1) o (a)(2))--
"(1) come altrimenti autorizzato nella sezione 2703;
"(2) con il legittimo consenso del cliente o dell'abbonato;
"(3) che possa essere necessariamente inerente alla fornitura del
servizio o alla protezione dei diritti o della proprietà del
fornitore di tale servizio;
[[Pagina 115 STAT. 285]]
"(4) a un ente governativo, se il fornitore
ritiene ragionevolmente che un'emergenza che comporti un pericolo immediato di morte
o gravi lesioni fisiche per qualsiasi persona giustifichi la divulgazione delle
informazioni; o
"(5) a qualsiasi persona diversa da un ente governativo.''.
(2) Modifica tecnica e di conformità. - L'indice degli
articoli del capitolo 121 del titolo 18, Codice degli Stati Uniti, è
modificato eliminando la voce relativa all'articolo 2702 e
inserendo quanto segue:
"2702". Divulgazione volontaria di comunicazioni o registrazioni dei clienti.''.
(b) Requisiti per l'accesso da parte del governo.--
(1) In generale.--L'articolo 2703, titolo 18, Codice degli Stati Uniti
, è modificato--
(A) eliminando il titolo della sezione e inserendo
quanto segue:
"Sez. 2703. Divulgazione obbligatoria delle comunicazioni o
delle registrazioni dei clienti'';
(B) nella sottosezione (c) ridenominando il paragrafo (2)
come paragrafo (3)
.
Proverbi 15:27 Chi è avido di lucro turba la sua casa, ma chi odia i regali vivrà.
ESODO 20 ApP Email ItaliaAlata@gmail.com
24 marzo • Andrea Salvatore Buffa
Come eliminare l'ossido di grafene dal corpo?
Fonte https://liberopensiero2019.blogspot.com/2022/01/come-eliminare-lossido-di-grafene-dal.html?m=1 Liberopensiero2019 🔴"Liberopensiero" essere cioè a…
25 marzo 2023 • Andrea Salvatore Buffa
IL GREEN PASS È ORA IN GAZZETTA
La SACRA BIBBIA https://holy-bible.webnode.page/ HOMEPAGE Da DIO! https://andreasalvatorebuffa2.substack.com/p/homepage-from-god…The HOLY BIBLE https://holy-bible.webnode.page/ HOMEPAGE From GOD! https://andreasalvatorebuffa2.substack.com/p/homepage-from-god…
6 marzoMar 6 • • Andrea Salvatore BuffaAndrea Salvatore Buffa
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